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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 08469/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13360-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dell'institore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. SPALLANZANI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 13360/2021 Numero sezionale 59/2022 Numero di raccolta generale 8469/2022 [OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] VACCARELLA, che la rappresenta e difende; [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] D.LGS. N. 270/1999, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrenti - per la revocazione della sentenza n. 28388/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 14/12/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Le Sezioni Unite, con sentenza n. 28388 del 2020, hanno rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (RFI) avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, in data 1 marzo 2019, che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario (parzialmente declinata dal primo giudice) e rimesso la causa al Tribunale.

La causa era iniziata con citazione del 19 marzo 2011, con la quale il [OSCURATO:PERSONA], mandatario di un’ATI costituita con la [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:PERSONA]), aveva chiesto la condanna di RFI al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale per disgregazione dell’impresa, sul presupposto che fossero venute meno le ragioni ostative alla realizzazione da parte di essa concessionaria dei lavori per il raddoppio della linea ferroviaria che collegava la città di Palermo all’aeroporto (ragioni già accertate all’esito di un precedente giudizio dalla medesima Corte territoriale che, nel 2005, aveva negato il diritto di Cosiac a proseguire nei lavori); in subordine, il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna di RFI per responsabilità precontrattuale.

Ric. 2021 n. 13360 sez.

SU - ud. 08-02-2022 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 13360/2021 Numero sezionale 59/2022 Numero di raccolta generale 8469/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 Il Tribunale aveva rigettato quest’ultima domanda nel merito e declinato la giurisdizione sull’altra domanda (che interpretava come) inerente all’attività provvedimentale svolta dalla pubblica amministrazione per violazione delle regole di correttezza e imparzialità.

La Corte d’appello, con la menzionata sentenza del 2019, in accoglimento del gravame del [OSCURATO:PERSONA] e dissentendo dal Tribunale, dopo avere premesso che la distinta statuizione relativa alla responsabilità precontrattuale non era stata impugnata per motivi inerenti alla giurisdizione, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale.

A quest’ultimo riguardo, la Corte territoriale aveva osservato che il titolo azionato doveva intendersi comunque di natura contrattuale e che ciò portava ad escludere la giurisdizione amministrativa che il Tribunale aveva affermato ipotizzando una correlazione della pretesa con provvedimenti amministrativi e procedimenti pubblicistici.

Non era determinante, infatti, che l’attrice avesse dedotto a fondamento della sua pretesa una responsabilità su titolo extracontrattuale, essendo comunque inequivoco il riferimento alla convenzione del 1984 e ai relativi atti addizionali, quale fonte di regolamentazione anche dei lavori successivi a quelli realizzati, sicché la pretesa rivelava natura e causa contrattuale, perciò rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

Le Sezioni Unite, giudicando sul ricorso per cassazione di RFI avverso la predetta sentenza, hanno rigettato i motivi (primo e terzo) che deducevano il giudicato sulla giurisdizione amministrativa e anche il secondo motivo che contestava la dichiarata giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale, così condividendo le ragioni esposte dalla Corte territoriale, secondo la quale la pretesa risarcitoria ineriva alla Ric. 2021 n. 13360 sez.

SU - ud. 08-02-2022 -3- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 13360/2021 Numero sezionale 59/2022 Numero di raccolta generale 8469/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 violazione degli obblighi contrattuali nascenti dalla convenzione inter partes del 1984 e dai correlati atti addizionali.

Avverso questa sentenza RFI propone ricorso per revocazione, resistito dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] con autonomi controricorsi.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] A fondamento del ricorso per revocazione, ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., RFI propone un unico motivo che si appunta sulla sentenza delle Sezioni Unite che, rigettando il ricorso per cassazione di RFI avverso l’impugnata sentenza della Corte d’appello di Roma, hanno confermato la già dichiarata giurisdizione del giudice ordinario.

Ad avviso di RFI, l’errore di fatto in cui sarebbero incorse le Sezioni Unite sarebbe quello di non essersi avvedute «per una mera svista» che il profilo della lesione dell’affidamento vantato dal [OSCURATO:PERSONA] – in relazione al quale era stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario – riguardava esclusivamente le domande relative alla responsabilità contrattuale e precontrattuale, sulle quali tuttavia non si poneva una questione di giurisdizione perché già decise nel merito, mentre la questione di giurisdizione controversa riguardava il diverso profilo della domanda concernente la responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., rientrante, ad avviso della ricorrente, nella giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi in tema di illecito provvedimentale.

Il ricorso è inammissibile, non essendo prospettabile, neppure in astratto, l’errore di fatto denunciato.

Le Sezioni Unite hanno condiviso le conclusioni della Corte d’appello, che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversa domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA], escludendo la configurabilità di un «illecito provvedimentale», in una vicenda in cui si è ritenuto che la RFI aveva agito in veste non di pubblica autorità, ma Ric. 2021 n. 13360 sez.

SU - ud. 08-02-2022 -4- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 13360/2021 Numero sezionale 59/2022 Numero di raccolta generale 8469/2022 di litigante privato, anche rispetto ai comportamenti prospettati a Data pubblicazione 15/03/2022 fondamento della domanda di responsabilità extracontrattuale.

Nell’impugnata sentenza n. 28388 del 2020, le Sezioni Unite hanno evidenziato che la giurisdizione del giudice ordinario si giustifica perché il [OSCURATO:PERSONA] contestava non già l’esercizio o il non esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, ma la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, a tal fine richiamando precedenti anche in tema di lesione dell’affidamento del privato.

E’ noto che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di valutazioni compiute dal giudice di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 16439 del 2021, n. 17179 del 2019, n. 20635 del 2017).

E ciò ancor più vale quando, come nella specie, il preteso errore cada su questioni giuridiche controverse nel giudizio (attinenti alla giurisdizione e, quindi, all’interpretazione del petitum sostanziale) sulle quali la Corte era investita dal ricorso di RFI.

E’ evidente l’inammissibilità del ricorso, il quale, lungi dal denunciare un errore di fatto, si risolve nella contestazione dell’operato inquadramento della responsabilità extracontrattuale di RFI nel quadro della responsabilità per la lesione del legittimo affidamento, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da «contatto sociale qualificato», al fine di provocare un non consentito riesame della qualificazione giuridica operata dalle Sezioni Unite del petitum Ric. 2021 n. 13360 sez.

SU - ud. 08-02-2022 -5- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 13360/2021 Numero sezionale 59/2022 Numero di raccolta generale 8469/2022 sostanziale delle domande, quale premessa necessaria della risoluzione Data pubblicazione 15/03/2022 della questione di giurisdizione proposta.

Il ricorso è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 13200,00, di cui € 200,00 per esborsi, in favore di ciascun resistente.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 8 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 13360 sez.

SU - ud. 08-02-2022 -6- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13360-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dell'institore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. SPALLANZANI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 13360/2021 Numero sezionale 59/2022 Numero di raccolta generale 8469/2022 [OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] VACCARELLA, che la rappresenta e difende; [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] D.LGS. N. 270/1999, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrenti - per la revocazione della sentenza n. 28388/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 14/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Le Sezioni Unite, con sentenza n. 28388 del 2020, hanno rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (RFI) avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, in data 1 marzo 2019, che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario (parzialmente declinata dal primo giudice) e rimesso la causa al Tribunale. La causa era iniziata con citazione del 19 marzo 2011, con la quale il [OSCURATO:PERSONA], mandatario di un’ATI costituita con la [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:PERSONA]), aveva chiesto la condanna di RFI al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale per disgregazione dell’impresa, sul presupposto che fossero venute meno le ragioni ostative alla realizzazione da parte di essa concessionaria dei lavori per il raddoppio della linea ferroviaria che collegava la città di Palermo all’aeroporto (ragioni già accertate all’esito di un precedente giudizio dalla medesima Corte territoriale che, nel 2005, aveva negato il diritto di Cosiac a proseguire nei lavori); in subordine, il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna di RFI per responsabilità precontrattuale. Ric. 2021 n. 13360 sez. SU - ud. 08-02-2022 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 13360/2021 Numero sezionale 59/2022 Numero di raccolta generale 8469/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 Il Tribunale aveva rigettato quest’ultima domanda nel merito e declinato la giurisdizione sull’altra domanda (che interpretava come) inerente all’attività provvedimentale svolta dalla pubblica amministrazione per violazione delle regole di correttezza e imparzialità. La Corte d’appello, con la menzionata sentenza del 2019, in accoglimento del gravame del [OSCURATO:PERSONA] e dissentendo dal Tribunale, dopo avere premesso che la distinta statuizione relativa alla responsabilità precontrattuale non era stata impugnata per motivi inerenti alla giurisdizione, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale. A quest’ultimo riguardo, la Corte territoriale aveva osservato che il titolo azionato doveva intendersi comunque di natura contrattuale e che ciò portava ad escludere la giurisdizione amministrativa che il Tribunale aveva affermato ipotizzando una correlazione della pretesa con provvedimenti amministrativi e procedimenti pubblicistici. Non era determinante, infatti, che l’attrice avesse dedotto a fondamento della sua pretesa una responsabilità su titolo extracontrattuale, essendo comunque inequivoco il riferimento alla convenzione del 1984 e ai relativi atti addizionali, quale fonte di regolamentazione anche dei lavori successivi a quelli realizzati, sicché la pretesa rivelava natura e causa contrattuale, perciò rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario. Le Sezioni Unite, giudicando sul ricorso per cassazione di RFI avverso la predetta sentenza, hanno rigettato i motivi (primo e terzo) che deducevano il giudicato sulla giurisdizione amministrativa e anche il secondo motivo che contestava la dichiarata giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale, così condividendo le ragioni esposte dalla Corte territoriale, secondo la quale la pretesa risarcitoria ineriva alla Ric. 2021 n. 13360 sez. SU - ud. 08-02-2022 -3- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 13360/2021 Numero sezionale 59/2022 Numero di raccolta generale 8469/2022 Data pubblicazione 15/03/2022 violazione degli obblighi contrattuali nascenti dalla convenzione inter partes del 1984 e dai correlati atti addizionali. Avverso questa sentenza RFI propone ricorso per revocazione, resistito dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] con autonomi controricorsi. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] A fondamento del ricorso per revocazione, ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., RFI propone un unico motivo che si appunta sulla sentenza delle Sezioni Unite che, rigettando il ricorso per cassazione di RFI avverso l’impugnata sentenza della Corte d’appello di Roma, hanno confermato la già dichiarata giurisdizione del giudice ordinario. Ad avviso di RFI, l’errore di fatto in cui sarebbero incorse le Sezioni Unite sarebbe quello di non essersi avvedute «per una mera svista» che il profilo della lesione dell’affidamento vantato dal [OSCURATO:PERSONA] – in relazione al quale era stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario – riguardava esclusivamente le domande relative alla responsabilità contrattuale e precontrattuale, sulle quali tuttavia non si poneva una questione di giurisdizione perché già decise nel merito, mentre la questione di giurisdizione controversa riguardava il diverso profilo della domanda concernente la responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., rientrante, ad avviso della ricorrente, nella giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi in tema di illecito provvedimentale. Il ricorso è inammissibile, non essendo prospettabile, neppure in astratto, l’errore di fatto denunciato. Le Sezioni Unite hanno condiviso le conclusioni della Corte d’appello, che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversa domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA], escludendo la configurabilità di un «illecito provvedimentale», in una vicenda in cui si è ritenuto che la RFI aveva agito in veste non di pubblica autorità, ma Ric. 2021 n. 13360 sez. SU - ud. 08-02-2022 -4- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 13360/2021 Numero sezionale 59/2022 Numero di raccolta generale 8469/2022 di litigante privato, anche rispetto ai comportamenti prospettati a Data pubblicazione 15/03/2022 fondamento della domanda di responsabilità extracontrattuale. Nell’impugnata sentenza n. 28388 del 2020, le Sezioni Unite hanno evidenziato che la giurisdizione del giudice ordinario si giustifica perché il [OSCURATO:PERSONA] contestava non già l’esercizio o il non esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, ma la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, a tal fine richiamando precedenti anche in tema di lesione dell’affidamento del privato. E’ noto che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di valutazioni compiute dal giudice di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 16439 del 2021, n. 17179 del 2019, n. 20635 del 2017). E ciò ancor più vale quando, come nella specie, il preteso errore cada su questioni giuridiche controverse nel giudizio (attinenti alla giurisdizione e, quindi, all’interpretazione del petitum sostanziale) sulle quali la Corte era investita dal ricorso di RFI. E’ evidente l’inammissibilità del ricorso, il quale, lungi dal denunciare un errore di fatto, si risolve nella contestazione dell’operato inquadramento della responsabilità extracontrattuale di RFI nel quadro della responsabilità per la lesione del legittimo affidamento, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da «contatto sociale qualificato», al fine di provocare un non consentito riesame della qualificazione giuridica operata dalle Sezioni Unite del petitum Ric. 2021 n. 13360 sez. SU - ud. 08-02-2022 -5- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : S P I R I T O A N G E L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 a 6 9 d b f 9 e 9 f 1 6 5 8 3 4 5 4 c e 0 8 d b 7 9 2 a 2 d Numero registro generale 13360/2021 Numero sezionale 59/2022 Numero di raccolta generale 8469/2022 sostanziale delle domande, quale premessa necessaria della risoluzione Data pubblicazione 15/03/2022 della questione di giurisdizione proposta. Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 13200,00, di cui € 200,00 per esborsi, in favore di ciascun resistente. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, 8 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 13360 sez. SU - ud. 08-02-2022 -6- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5
Sentenza Cassazione n. 08469/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris