CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41303/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti entrambi responsabili del delitto di furto in abitazione pluriaggravato ed il solo [OSCURATO:PERSONA] anche del delitto di tentato furto pluriaggravato; Considerato che i motivi dei ricorsi proposti dai ricorrenti, con i quali denunziano vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed alla valutazione del quadro probatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato che il comma 1 ter dell'art. 581 c.p.p., inserito dall'art. 33 comma 1 lett. d) del D.Igs. 150 del 2022, secondo il quale, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione - oggetto di articolate osservazioni della memoria della difesa Stanojevic, inoltrata il 22 agosto 2023 - non è in ogni caso applicabile al caso in esame in virtù della norma transitoria di cui all'art. 89 comma 3 del D.Lgs. n. 150 del 2022, dal momento che la sentenza della Corte di Appello di Roma è stata pronunciata in data 12 dicembre 2022 (prima dell'entrata in vigore della c.d. [OSCURATO:PERSONA]); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settemb