CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 21980/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12757/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Napoli, via Toledo n. 282, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Alberto & C, [OSCURATO:PERSONA], - intimati - nonchè contro 59- [OSCURATO:PERSONA] y Caucion S.A. de Seguros Y Reaseguros, incorporante per fusione transfrontaliera della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1109/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/2/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/3/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 14/2/2019 la Corte d'Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pronunzia -su riuniti giudizi- Trib. Roma 5/5/2014, di -per quanto ancora d'interesse in questa sede- accoglimento della domanda nei confronti della medesima in origine monitoriamente azionata dalla società [OSCURATO:PERSONA] N.V. ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) di pagamento di somma a titolo rivalsa per la subita escussione della fideiussione con clausola di pagamento a semplice richiesta stipulata a garanzia di quanto tenuta la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere al Ministero delle attività produttive giusta «polizza fideiussoria PT0028900 ( e relative appendici nn. DF 0073321 e DF 0072322 )» prestata «nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.» ( poi trasformata in [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di STARACE Alberto & C. ) «ed in favore del Ministero delle attività produttive, fino alla concorrenza del massimale di euro 74.741,64», a garanzia della quota di agevolazione ex L. 488/92 dalla medesima presentata ed ottenuta «per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la propria unità produttiva, con sede ad Ottaviano ( NA ), al [OSCURATO:PERSONA] n. 110». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Bassone propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] y Caucion s.a. de Seguros y de Reaseguros (incorporante la [OSCURATO:PERSONA] N.V. ) che ha presentato anche memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.[OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo la ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 1325, 1418, 1399 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 5, c.p.c. Si duole che, pur avendo «dato atto della falsità della firma apposta in calce al contratto di fideiussione a nome dell'allora legale rappresentante della società s.a.s. [OSCURATO:PERSONA]», la corte di appello abbia erroneamente «reputato che il contratto potesse comunque essere ratificato come se fosse stato stipulato dal falsus procurator», ed abbia «rinvenuto la ratifica da parte della società nel fatto che la società avesse beneficiato della garanzia», basandosi «unicamente su un erroneo e superficiale richiamo alla sola massima di Cass. n. 2289 [ recte, 22891 ] del 2016». Lamenta non essersi dalla corte considerato che nella specie ricorre invero propriamente l'ipotesi del «contratto stipulato sotto nome altrui, pur se con la decisiva variante che il falso nome è stato usato da colui che ha agito come legale rappresentante della società, essendo questa indicata come parte contrattuale», a tale stregua nullo e pertanto non ratificabile. Atteso che la questione portata all'attenzione della Corte, avuto in particolare riguardo alla natura negozio posto in essere dalle parti e alla relativa ratificabilità, assume rilievo nomofilattico, appalesandosi pertanto opportuna la relativa disamina in pubblica udienza, con l'intervento delle parti e la partecipazione necessaria del P.G., va conseguentemente disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo. Roma, 18/3/2022 D E P [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] %CANCE