CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. « In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], Nicola illibato e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 28 maggio 2019 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli-Nord, ha confermato la decisione con la quale i predetti sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e condannati a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con distinti atti a mezzo dello stesso difensore. 3. Con unico atto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 3.1. Con il primo motivo, violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità basata sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] generiche e prive di riscontro, laddove quelle della S.ra [OSCURATO:PERSONA] non consentivano di ritenere la frequentazione abituale dell'appartamento indicato dagli acquirenti come luogo di spaccio da parte dei ricorrenti mentre apodittica risulta la spiegazione del mancato rinvenimento dei ricorrenti in detto appartamento al momento della perquisizione. 3.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione di legge e vizio cumulativo della motivazione quanto alla mancata esclusione della continuazione o, comunque, del relativo minimo aumento di pena, mancando la prova adeguata di una pluralità di episodi e risultando eccessivo l'incremento di pena. 3.3. Con il terzo motivo, inosservanza di legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla omessa concessione delle attenuanti c.d. generiche e della riduzione della pena. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce: 4.1. Con il primo motivo, erronea applicazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità con specifico riguardo alla individuazione del ricorrente avvenuta solo sulla base di una generica indicazione dell'acquirente — soggetto di dubbia attendibilità - e senza che lo stesso ricorrente fosse rinvenuto nell'appartamento perquisito, non bastando all'uopo la residenza formale del predetto né la congettura del suo allontanamento in relazione al suo mancato ritrovamento. La Corte, inoltre, manca di considerare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa l'assenza del ricorrente nell'appartamento in questione. 4.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione di legge e vizio cumulativo della motivazione quanto alla mancata esclusione della continuazione o, comunque, del relativo minimo aumento di pena, limitandosi la sentenza a richiamare la prima motivazione. 5. I ricorsi sono inammissibili. 6. I ricorsi nell'interesse degli Illibato. 6.1. Il primo motivo è generico rispetto alla specifica indicazione da parte dell'abituale acquirente Faraldo e del riconoscimento fotografico da parte sua dei due ricorrenti quali soggetti che gli avevano procurato lo stupefacente corroborate dalla frequentazione degli stessi ricorrenti dell'appartamento, indicato dal Faraldo come luogo di spaccio, riferita da parte della [OSCURATO:PERSONA], abitante nello stesso appartamento. Non illogica è la motivazione sul mancato rinvenimento dei ricorrenti nell'appartamento sulla base dell'avvertimento dato dal Russo allo stesso Faraldo di allontanarsi dall'appartamento perché sotto casa vi erano appostati i carabinieri in borghese in una Panda bianca. 6.2. Il secondo motivo è generico rispetto alla comprovata pluralità di episodi di spaccio nell'arco di due mesi. 6.3. Il terzo motivo è generica censura all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, nella specie correttamente esercitati in ragione della non occasionalità delle condotte e dei molteplici e gravi precedenti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di un precedente specifico per [OSCURATO:PERSONA] (v. pg. 4 della sentenza). 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Il primo motivo è generico ed in fatto rispetto alla incensurabile valutazione delle dichiarazioni rese dall'acquirente [OSCURATO:PERSONA] - trovato all'uscita della palazzina dove poi hanno fatto accesso i militi con due stecchette di hashish - sulla provenienza di tale stupefacente da tale Raffaele, dal quale aveva effettuato acquisti circa dieci volte al mese. Incensurabile e poi l'identificazione del predetto spacciatore nell'attuale ricorrente quale unico Raffaele abitante presso l'appartamento indicato e descritto dal Tarice. Quanto al mancato ritrovamento del ricorrente al momento dell'accesso dei militi, valga quanto già detto in relazione alla analoga questione posta dai precedenti ricorrenti. 7.2. Il secondo motivo è generico rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato per la determinazione dell'incremento conseguente al riconoscimento della continuazione la consistente pluralità delle condotte nell'arco di ciascun mese. 8. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]