CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 44987/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti della ricettazione di particolare tenuità e del danno patrimoniale di speciale tenuità e il travisamento della prova, sono privi di specificità poiché fondati su mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto (cfr., in particolare, pag. 5), dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, la Corte ha deciso in termini coerenti con il principio secondo cui la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sia stata esclusa sotto il profilo della componente soggettiva del fatto (cfr., Sez. 2 - , n. 2890 del 15/11/2019, Diop, Rv. 277963 - 01; Sez. 2, n. 50066 del 15/11/2013, Cipriani, Rv. 257647 - 01) e che la stessa presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (cfr., Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01; Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello, Rv. 270301 - 01, in cui la Corte U ha ribadito che, in tema di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato e, nel caso di autovettura, qualunque ne sia lo stato di vetustà, ma pur sempre funzionante, non può ravvisarsi quella speciale tenuità del danno alla quale la legge ricollega l'attenuazione della pena); letta la memoria trasmessa dalla difesa con cui viene richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 18.4.2023 che ha dichiarato illegittimo il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva di cui al comma 4 dell'art. 99 cod. pen. nei delitti puniti con l'ergastolo sollecitando, alla luce di tale decisione, l'annullamento della sentenza impugnata che, sullo specifico motivo di gravame, ha evocato il divieto di prevalenza delle generiche sulla recidiva qualificata contemplata nella norma predetta; considerato, tuttavia, che la questione introdotta con la memoria difensiva non è esaminabile in mancanza di un correlativo motivo di doglianza nel ricorso principale che si era totalmente disinteressato della recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere est