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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04140/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24711-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 80, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); - intimata - avverso la sentenza n.1930/16/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 27/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione Nella controversia concernente l'impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle intimazioni di pagamento per mancati pagamenti di IVA, IRAP, IRPEF ed altri accessori, la CTP accoglieva il ricorso con sentenza confermata dalla CTR Lazio, meglio indicata in epigrafe, con la quale veniva rigettato il ricorso in appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, nel quale si è costituito il Dragone chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio alla stregua dell'art. 6, c.10, d.l. n.119/2018.

Il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n.24188/2019 alla stregua della disposizione suindicata.

In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020 va r\ pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.L. n.119/2018 P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma il i -^k/ i DEPOSiTATO CANCE.LIAA aegoi, - i í Il; Presiden 9.-FER:-.2022 rneiLl I ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24711-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 80, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]); - intimata - avverso la sentenza n.1930/16/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 27/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione Nella controversia concernente l'impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle intimazioni di pagamento per mancati pagamenti di IVA, IRAP, IRPEF ed altri accessori, la CTP accoglieva il ricorso con sentenza confermata dalla CTR Lazio, meglio indicata in epigrafe, con la quale veniva rigettato il ricorso in appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, nel quale si è costituito il Dragone chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio alla stregua dell'art. 6, c.10, d.l. n.119/2018. Il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n.24188/2019 alla stregua della disposizione suindicata. In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020 va r\ pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.L. n.119/2018 P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il i -^k/ i DEPOSiTATO CANCE.LIAA aegoi, - i í Il; Presiden 9.-FER:-.2022 rneiLl I ,
Sentenza Cassazione n. 04140/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris