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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 agosto 2021

Cassazione n. 38134/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Cuomo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano ha parzialmente rigettato l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 678, comma I- ter, cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], avverso il diniego del Magistrato di sorveglianza in sede, pronunciato il 2 agosto 2021, avente ad oggetto l'istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, avendo accolto soltanto quest'ultima, in relazione all'esecuzione della pena di mesi cinque di arresto per il reato di cui agli artt. 73 e 75 d.

Igs. n. 159 del 2011, commesso il 22 maggio 2015.

1.1. Il Tribunale ha ritenuto in merito alla data in cui si collocano i precedenti penali di Agresta, che secondo l'opponente erano risalenti e tali da aver creato cesura rispetto alle attuali condizioni del condannato, che rilevasse il momento in cui il ricorrente aveva cessato di delinquere.

Si evidenzia, inoltre, la gravità dei reati che rappresentano precedenti penali.

Infine, si osserva, quanto all'attività lavorativa, che in considerazione del modesto orario in cui andava espletata, questa poteva essere svolta a seguito di apposite autorizzazioni del Magistrato di sorveglianza e che, dunque, era compatibile con la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza il condannato, per il tramite del difensore, avv.

3. Cappetta, denunciando vizio di motivazione.

2.1. Si evidenzia che il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la richiesta per mancanza di attività lavorativa idonea, oltre che per i precedenti penali.

Si sottolinea che, secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di affidamento in prova, ai fini del giudizio prognostico non possono essere considerati soltanto i precedenti penali e la gravità degli stessi, ma va valutato il percorso di revisione critica avviato dal condannato e quanto emerge dall'osservazione da parte degli organi preposti.

Peraltro, si osserva che, dal 22 maggio 2015, data dal fatto per il quale l'Agresta ha riportato condanna con irrogazione della pena in esecuzione, questi non si era reso autore di altro reato.

Infine, quanto all'attività lavorativa del condannato, si osserva che il Tribunale non avrebbe valutato che Agresta è assunto presso un pub, con mansione di addetto alle consegne, mentre si sarebbe limitato a prendere in esame l'impegno professionale soltanto dal punto di vista della sua durata temporale.In definitiva, non sarebbe stata considerata adeguatamente l'attività professionale lecita esercitata, peraltro quale evidente espressione della volontà di riscatto del condannato. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, L. Cuomo, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e, comunque, inammissibile. 1.Va rilevato che il Tribunale ha valorizzato, con motivazione congrua e non apparente, non soltanto la gravità dei reati che rappresentano i precedenti penali del condannato, ma lo specifico momento in cui è cessata l'attività illecita, rispetto alla pena in esecuzione.

1.1. Va, poi, considerato che l'affidamento in prova al servizio sociale richiede che, attraverso la partecipazione all'opera di rieducazione, sia positivamente avviato il processo di revisione critica rispetto ai disvalori che hanno determinato la condotta deviante; inoltre, l'affidamento in prova richiede il giudizio, ulteriore, di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento.

1.2. È, peraltro, principio pacifico quello secondo il quale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in sede di legittimità, se sorretti da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno, a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative e la scelta di quella ritenuta più utile nel caso concreto, pur dovendone dare conto con ragionamento che non si soffermi soltanto sulla vita anteatta o sulla gravità del reato, ma tenga conto di tutte le fonti di conoscenza, rappresentate anche dai precedenti penali, dalle pendenze processuali e dalle informazioni di polizia, dalla condotta nella vigenza della detenzione e dai risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere concreta l'eventuale buona prospettiva risocializzante (tra le altre, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Augilletta, Rv. 258404; Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caruso, Rv. 189375)).

1.3. La motivazione del provvedimento censurato, dunque, si pone in linea con detto indirizzo posto che, ai fini del rigetto, ha valorizzato, richiamando il provvedimento di rigetto oggetto di opposizione, le informazioni negative delle Forze dell'Ordine, che indicano come esistenti legami di tipo parentale con appartenenti a consorterie mafiose calabresi, ha evidenziato la qualità dei precedenti penali (per sequestro di persona a scopo di estorsione, furto continuato in concorso, porto illegale di armi, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, associazione per delinquere, detenzione illecita di sostanze stupefacenti) la sottoposizione, ripetuta e, da ultimo, per la durata di cinque anni nel 2013, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Inoltre, insindacabile, alla stregua dei principi interpretativi sopra richiamati, appare il giudizio di assoluta compatibilità tra la concessa misura della detenzione domiciliare e l'attività lavorativa espletata dal condannato, peraltro con orario di lavoro settimanale non pieno ma indicato come modesto. 2.Deriva da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa relativi alle cause di inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Cuomo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano ha parzialmente rigettato l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 678, comma I- ter, cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA], avverso il diniego del Magistrato di sorveglianza in sede, pronunciato il 2 agosto 2021, avente ad oggetto l'istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, avendo accolto soltanto quest'ultima, in relazione all'esecuzione della pena di mesi cinque di arresto per il reato di cui agli artt. 73 e 75 d. Igs. n. 159 del 2011, commesso il 22 maggio 2015. 1.1. Il Tribunale ha ritenuto in merito alla data in cui si collocano i precedenti penali di Agresta, che secondo l'opponente erano risalenti e tali da aver creato cesura rispetto alle attuali condizioni del condannato, che rilevasse il momento in cui il ricorrente aveva cessato di delinquere. Si evidenzia, inoltre, la gravità dei reati che rappresentano precedenti penali. Infine, si osserva, quanto all'attività lavorativa, che in considerazione del modesto orario in cui andava espletata, questa poteva essere svolta a seguito di apposite autorizzazioni del Magistrato di sorveglianza e che, dunque, era compatibile con la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa. 2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza il condannato, per il tramite del difensore, avv. 3. Cappetta, denunciando vizio di motivazione. 2.1. Si evidenzia che il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la richiesta per mancanza di attività lavorativa idonea, oltre che per i precedenti penali. Si sottolinea che, secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di affidamento in prova, ai fini del giudizio prognostico non possono essere considerati soltanto i precedenti penali e la gravità degli stessi, ma va valutato il percorso di revisione critica avviato dal condannato e quanto emerge dall'osservazione da parte degli organi preposti. Peraltro, si osserva che, dal 22 maggio 2015, data dal fatto per il quale l'Agresta ha riportato condanna con irrogazione della pena in esecuzione, questi non si era reso autore di altro reato. Infine, quanto all'attività lavorativa del condannato, si osserva che il Tribunale non avrebbe valutato che Agresta è assunto presso un pub, con mansione di addetto alle consegne, mentre si sarebbe limitato a prendere in esame l'impegno professionale soltanto dal punto di vista della sua durata temporale.In definitiva, non sarebbe stata considerata adeguatamente l'attività professionale lecita esercitata, peraltro quale evidente espressione della volontà di riscatto del condannato. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, L. Cuomo, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e, comunque, inammissibile. 1.Va rilevato che il Tribunale ha valorizzato, con motivazione congrua e non apparente, non soltanto la gravità dei reati che rappresentano i precedenti penali del condannato, ma lo specifico momento in cui è cessata l'attività illecita, rispetto alla pena in esecuzione. 1.1. Va, poi, considerato che l'affidamento in prova al servizio sociale richiede che, attraverso la partecipazione all'opera di rieducazione, sia positivamente avviato il processo di revisione critica rispetto ai disvalori che hanno determinato la condotta deviante; inoltre, l'affidamento in prova richiede il giudizio, ulteriore, di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento. 1.2. È, peraltro, principio pacifico quello secondo il quale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in sede di legittimità, se sorretti da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno, a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative e la scelta di quella ritenuta più utile nel caso concreto, pur dovendone dare conto con ragionamento che non si soffermi soltanto sulla vita anteatta o sulla gravità del reato, ma tenga conto di tutte le fonti di conoscenza, rappresentate anche dai precedenti penali, dalle pendenze processuali e dalle informazioni di polizia, dalla condotta nella vigenza della detenzione e dai risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere concreta l'eventuale buona prospettiva risocializzante (tra le altre, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Augilletta, Rv. 258404; Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caruso, Rv. 189375)). 1.3. La motivazione del provvedimento censurato, dunque, si pone in linea con detto indirizzo posto che, ai fini del rigetto, ha valorizzato, richiamando il provvedimento di rigetto oggetto di opposizione, le informazioni negative delle Forze dell'Ordine, che indicano come esistenti legami di tipo parentale con appartenenti a consorterie mafiose calabresi, ha evidenziato la qualità dei precedenti penali (per sequestro di persona a scopo di estorsione, furto continuato in concorso, porto illegale di armi, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, associazione per delinquere, detenzione illecita di sostanze stupefacenti) la sottoposizione, ripetuta e, da ultimo, per la durata di cinque anni nel 2013, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Inoltre, insindacabile, alla stregua dei principi interpretativi sopra richiamati, appare il giudizio di assoluta compatibilità tra la concessa misura della detenzione domiciliare e l'attività lavorativa espletata dal condannato, peraltro con orario di lavoro settimanale non pieno ma indicato come modesto. 2.Deriva da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa relativi alle cause di inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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