Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 34248/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 26972 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], (C.F.: SCR GZN74T10E017U), rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale allegata a memoria di costituzione di nuovo difensore, con domicilio digitale in atti; [OSCURATO:PERSONA] E IRAP2004 r.g. n. 26972/2017a.c.4 /11/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] - CATANIA , n. 1 698 / 18/ 1 7 , depositat a in data 11/5/2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 4 novembre 2025 ; Rilevato che: Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”) fu emesso un avviso di accertamento per l’anno 2004 , con riferimento al reddito di partecipazione in misura del 25% nella società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA].

Il contribuente impugnò detto avviso di accertamentoe risultò vincitore sia in primo grado chedinanzi alla C.T.R., che confermò la sentenza di primo grado.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe.

Resiste con controricorso il contribuente, che deposita domanda di definizione agevolata della controversia pendente, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018,conv. con modificazioni nella legge n. 136 del 2018, con prova delle rate versate.

Considerato che: Il contribuente ha versato in atti le quietanze di pagamento delle rate della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 , sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, r.g. n. 26972/2017a.c.4 /11/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 26972 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], (C.F.: SCR GZN74T10E017U), rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale allegata a memoria di costituzione di nuovo difensore, con domicilio digitale in atti; [OSCURATO:PERSONA] E IRAP2004 r.g. n. 26972/2017a.c.4 /11/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] - CATANIA , n. 1 698 / 18/ 1 7 , depositat a in data 11/5/2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 4 novembre 2025 ; Rilevato che: Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”) fu emesso un avviso di accertamento per l’anno 2004 , con riferimento al reddito di partecipazione in misura del 25% nella società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]. Il contribuente impugnò detto avviso di accertamentoe risultò vincitore sia in primo grado chedinanzi alla C.T.R., che confermò la sentenza di primo grado. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe. Resiste con controricorso il contribuente, che deposita domanda di definizione agevolata della controversia pendente, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018,conv. con modificazioni nella legge n. 136 del 2018, con prova delle rate versate. Considerato che: Il contribuente ha versato in atti le quietanze di pagamento delle rate della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 , sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, r.g. n. 26972/2017a.c.4 /11/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 34248/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris