CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 51546/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria prodotta per l'udienza camerale, con la quale si insiste per la fondatezza dei motivi di ricorso; ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla mancata applicazione dell'attenuante del contributo di minima importanza nonché la violazione di legge in ordine al diniego della diminuente del vizio parziale di mente, sono privi di specificità perché fondati su generiche doglianze che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 4, ove la Corte richiama la motivazione del primo giudice che, in carenza di autonomo valore euristico delle circostanze personali, ha comunque valorizzato i deficit nell'ambito delle riconosciute circostanze innominate, mentre ha negato la partecipazione di minima efficacia causale in ragione del concreto ruolo svolto dal ricorrente); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ---