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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 25072/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LIANZA di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nell’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 27 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Roma harespinto il reclamo presentato dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] contro il decretoministeriale di proroga del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.,deduce che il Tribunale non ha effettuato una reale verifica dei presuppostimateriale istruttorio che ha richiamato a sostegno del rigetto del reclamo(ovvero, i provvedimenti disciplinari e la corrispondenza del detenuto che è statacontrollata e censurata), non ha effettuato un'istruttoria specifica sul contestoesterno al carcere (i familiari del ricorrente hanno una vita normale), non haeffettuato una verifica circa la significatività delle dichiarazioni dei collaboratori acarico del ricorrente; lo stesso decreto, d'altronde, dà atto che il mandamento dicui è stato ritenuto capo il ricorrente ha subito una rimodulazione organizzativacon la formazione di una nuova articolazione facente capo a soggetti diversi.3.

Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], hainsistito nell’accoglimento del ricorso.Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’inammissibilità del ricorso.Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], hareplicato alle argomentazioni del Procuratore generale ed insistitonell ’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

La norma attributiva di potere dell'art. 41-bis, comma 2, ord. pen.consente l'adozione del provvedimento di sospensione delle ordinarie regole deltrattamento penitenziario nei confronti dei soggetti, che sono stati condannati osono imputati per alcuni specifici reati, tra cui quelli per cui è in espiazione ilricorrente, “in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere lasussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica oeversiva”.Il successivo comma 2-bis dispone che la sospensione del trattamento èprorogata “quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti conl'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto contoanche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in senoall'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, dellasopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esitidel trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto”.Il ricorso deduce che il Tribunale non ha effettuato una reale verifica deipresupposti attuali di applicazione della misura.In realtà, questa verifica si rinviene all’interno del provvedimentoimpugnato, che ha ricavato “la capacità di mantenere collegamenti conl'associazione criminale” dal profilo criminale del ricorrente, condannato qualeesponente apicale della famiglia di Cammarata/[OSCURATO:PERSONA], e coautoremateriale del sequestro di persona e dello strangolamento di [OSCURATO:PERSONA] DiMatteo, e dello scioglimento nell’acido del suo cadavere, e dalla perduranteoperatività del sodalizio criminale di appartenenza (ampiamente descritta allepagg. 9 e seguenti dell’ordinanza impugnata), che, come riportato sopra, sonodue dei parametri di valutazione della decisione sulla proroga o meno del regimedi sospensione del trattamento ordinario previsti dalla norma attributiva dipotere.Il ricorso contrasta la motivazione dell’ordinanza deducendo che lo stessodecreto ministeriale di proroga ha rilevato che il mandamento, di cui è statoritenuto, a suo tempo, esponente apicale il ricorrente, ha subito unarimodulazione organizzativa con la formazione di una nuova articolazione, i cuiesponenti apicali sono soggetti diversi, ma l’argomento, che riferisce di unaevenienza del tutto normale nelle dinamiche dei sodalizi criminali in cui, inoccasione dello stato di detenzione di quelli che furono gli esponenti apicali,avvengono delle modifiche degli assetti di potere, non ha sufficiente evidenzadimostrativa del venir meno della prognosi della capacità del soggetto dimantenere collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza.E ciò a maggior ragione in un giudizio, quale quello in esame, in cui il ricorsoin sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza iprovvedimenti emessi nell’ambito di un procedimento penale, perché è ammessosolo per violazione di legge, ed in cui quindi l’argomento proposto dovrebbedimostrare non soltanto l’illogicità manifesta della prognosi sul pericolo dicollegamenti con la criminalità organizzata, ma la radicale apparenza di talemotivazione, che, secondo una linea interpretativa ormai molto definita è quellache sia “del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al puntoda risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice dimerito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmentescoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento”(Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 – 01; nello stessosenso, successivamente, Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c.

Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv.260246 – 01).Ne consegue che le deduzioni secondo cui l’ordinanza non avrebbe effettuatoun esame concreto del materiale istruttorio che ha richiamato a sostegno delrigetto del reclamo (ovvero, i provvedimenti disciplinari e la corrispondenza deldetenuto che è stata controllata e censurata) e sul contesto esterno al carcere (ilricorso riferisce che i familiari del ricorrente hanno una vita normale), sonoinammissibili per aspecificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,Galtelli, Rv. 268823), perché non si confrontano con gli elementi ritenuti decisivinel percorso logico dell’ordinanza impugnata sulla prognosi sul pericolo delmantenimento, da parte del ricorrente, dei collegamenti con l’organizzazionecriminale, e si limitano a sostituire alla motivazione dell’ordinanza un percorsoargomentativo alternativo.La deduzione secondo cui l’ordinanza non ha effettuato una verifica circa lasignificatività delle dichiarazioni dei collaboratori a carico del ricorrente è, invece,inammissibile per genericità, non consentendo di comprendere esattamente dicosa di dolga il ricorrente e quale punto della motivazione sia aggredito; essanon contiene, pertanto, una critica articolata al percorso logico dell’ordinanzaimpugnata.In definitiva, il ricorso è infondato.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIANZA di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nell’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 27 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Roma harespinto il reclamo presentato dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] contro il decretoministeriale di proroga del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.,deduce che il Tribunale non ha effettuato una reale verifica dei presuppostimateriale istruttorio che ha richiamato a sostegno del rigetto del reclamo(ovvero, i provvedimenti disciplinari e la corrispondenza del detenuto che è statacontrollata e censurata), non ha effettuato un'istruttoria specifica sul contestoesterno al carcere (i familiari del ricorrente hanno una vita normale), non haeffettuato una verifica circa la significatività delle dichiarazioni dei collaboratori acarico del ricorrente; lo stesso decreto, d'altronde, dà atto che il mandamento dicui è stato ritenuto capo il ricorrente ha subito una rimodulazione organizzativacon la formazione di una nuova articolazione facente capo a soggetti diversi.3. Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], hainsistito nell’accoglimento del ricorso.Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestol’inammissibilità del ricorso.Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], hareplicato alle argomentazioni del Procuratore generale ed insistitonell ’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. La norma attributiva di potere dell'art. 41-bis, comma 2, ord. pen.consente l'adozione del provvedimento di sospensione delle ordinarie regole deltrattamento penitenziario nei confronti dei soggetti, che sono stati condannati osono imputati per alcuni specifici reati, tra cui quelli per cui è in espiazione ilricorrente, “in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere lasussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica oeversiva”.Il successivo comma 2-bis dispone che la sospensione del trattamento èprorogata “quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti conl'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto contoanche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in senoall'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, dellasopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esitidel trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto”.Il ricorso deduce che il Tribunale non ha effettuato una reale verifica deipresupposti attuali di applicazione della misura.In realtà, questa verifica si rinviene all’interno del provvedimentoimpugnato, che ha ricavato “la capacità di mantenere collegamenti conl'associazione criminale” dal profilo criminale del ricorrente, condannato qualeesponente apicale della famiglia di Cammarata/[OSCURATO:PERSONA], e coautoremateriale del sequestro di persona e dello strangolamento di [OSCURATO:PERSONA] DiMatteo, e dello scioglimento nell’acido del suo cadavere, e dalla perduranteoperatività del sodalizio criminale di appartenenza (ampiamente descritta allepagg. 9 e seguenti dell’ordinanza impugnata), che, come riportato sopra, sonodue dei parametri di valutazione della decisione sulla proroga o meno del regimedi sospensione del trattamento ordinario previsti dalla norma attributiva dipotere.Il ricorso contrasta la motivazione dell’ordinanza deducendo che lo stessodecreto ministeriale di proroga ha rilevato che il mandamento, di cui è statoritenuto, a suo tempo, esponente apicale il ricorrente, ha subito unarimodulazione organizzativa con la formazione di una nuova articolazione, i cuiesponenti apicali sono soggetti diversi, ma l’argomento, che riferisce di unaevenienza del tutto normale nelle dinamiche dei sodalizi criminali in cui, inoccasione dello stato di detenzione di quelli che furono gli esponenti apicali,avvengono delle modifiche degli assetti di potere, non ha sufficiente evidenzadimostrativa del venir meno della prognosi della capacità del soggetto dimantenere collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza.E ciò a maggior ragione in un giudizio, quale quello in esame, in cui il ricorsoin sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza iprovvedimenti emessi nell’ambito di un procedimento penale, perché è ammessosolo per violazione di legge, ed in cui quindi l’argomento proposto dovrebbedimostrare non soltanto l’illogicità manifesta della prognosi sul pericolo dicollegamenti con la criminalità organizzata, ma la radicale apparenza di talemotivazione, che, secondo una linea interpretativa ormai molto definita è quellache sia “del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al puntoda risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice dimerito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmentescoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento”(Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 – 01; nello stessosenso, successivamente, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv.260246 – 01).Ne consegue che le deduzioni secondo cui l’ordinanza non avrebbe effettuatoun esame concreto del materiale istruttorio che ha richiamato a sostegno delrigetto del reclamo (ovvero, i provvedimenti disciplinari e la corrispondenza deldetenuto che è stata controllata e censurata) e sul contesto esterno al carcere (ilricorso riferisce che i familiari del ricorrente hanno una vita normale), sonoinammissibili per aspecificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv.276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,Galtelli, Rv. 268823), perché non si confrontano con gli elementi ritenuti decisivinel percorso logico dell’ordinanza impugnata sulla prognosi sul pericolo delmantenimento, da parte del ricorrente, dei collegamenti con l’organizzazionecriminale, e si limitano a sostituire alla motivazione dell’ordinanza un percorsoargomentativo alternativo.La deduzione secondo cui l’ordinanza non ha effettuato una verifica circa lasignificatività delle dichiarazioni dei collaboratori a carico del ricorrente è, invece,inammissibile per genericità, non consentendo di comprendere esattamente dicosa di dolga il ricorrente e quale punto della motivazione sia aggredito; essanon contiene, pertanto, una critica articolata al percorso logico dell’ordinanzaimpugnata.In definitiva, il ricorso è infondato.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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