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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33054/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 14183/25 Ritenuto che tutti i motivi dedotti dai ricorrenti sulla violazione delle regole del concorso di persone nel reato, sull'elemento soggettivo del dolo e sulla valutazione delle prove sono manifestamente infondati oltre che generici perché articolati sulla base di una difforme ricostruzione del fatto che mette in discussione le modalità dell'azione delle forze dell'ordine con valutazioni che non si confrontano con le risultanze istruttorie per negare la volontaria opposizione ed il sostegno dato contro le stesse e mirano a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità; ritenuto che la partecipazione concorsuale è stata adeguatamente motivata sulla base della descrizione contenuta nel verbale di arresto, supportata dai filmati delle telecamere di sicurezza del negozio, e della compiuta identificazione degli imputati valorizzando anche le condotte di supporto morale all'azione oppositiva diretta contro le forze dell'ordine oltre che della rissa intercorsa con gli agenti della sicurezza privata, non rilevando la diretta e personale partecipazione ad azioni violente; ritenuto che le altre censure sull'eccessività della pena sono ugualmente generiche e inammissibili, tenuto conto delle valutazioni sulla gravità dei fatti, sui motivi della condotta (resistenza collettiva, finalità dell'azione violenta), espresse dalla Corte di appello di Roma, che non possono dirsi affette da vizi logici e, quindi, non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 14183/25 Ritenuto che tutti i motivi dedotti dai ricorrenti sulla violazione delle regole del concorso di persone nel reato, sull'elemento soggettivo del dolo e sulla valutazione delle prove sono manifestamente infondati oltre che generici perché articolati sulla base di una difforme ricostruzione del fatto che mette in discussione le modalità dell'azione delle forze dell'ordine con valutazioni che non si confrontano con le risultanze istruttorie per negare la volontaria opposizione ed il sostegno dato contro le stesse e mirano a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità; ritenuto che la partecipazione concorsuale è stata adeguatamente motivata sulla base della descrizione contenuta nel verbale di arresto, supportata dai filmati delle telecamere di sicurezza del negozio, e della compiuta identificazione degli imputati valorizzando anche le condotte di supporto morale all'azione oppositiva diretta contro le forze dell'ordine oltre che della rissa intercorsa con gli agenti della sicurezza privata, non rilevando la diretta e personale partecipazione ad azioni violente; ritenuto che le altre censure sull'eccessività della pena sono ugualmente generiche e inammissibili, tenuto conto delle valutazioni sulla gravità dei fatti, sui motivi della condotta (resistenza collettiva, finalità dell'azione violenta), espresse dalla Corte di appello di Roma, che non possono dirsi affette da vizi logici e, quindi, non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 202
Sentenza Cassazione n. 33054/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris