CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2026
Cassazione n. 22165/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v. [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-Avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in ROMA n.27540/2024 depositata il 23/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9048/2025Numero sezionale 5153/2026Numero di raccolta generale 22165/2026Data pubblicazione 28/06/2026Con ordinanza n. 27540 del 23/10/2024 questa Corte ha respinto il ricorsoproposto da [OSCURATO:SOCIETA] avverso una sentenza della Corte di GiustiziaTributaria di II grado del Lazio che aveva accolto un appello dell’Agenziadelle Entrate confermando l’avviso d’accertamento posto a base dellapretesa tributaria. Con tale avviso era disconosciuta la detrazione IVA inrelazione ad acquisti provenienti da taluni fornitori ritenendo trattarsi difatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti (acquistiintracomunitari di prodotti informatici attraverso l’intermediazione disocietà prive di organizzazione) con recupero di IVA oltre accessori. Ilgiudice d’appello aveva ritenuto, contrariamente alla CommissioneTributaria Provinciale romana, che la ricorrente non fosse estranea allafrode IVA consumata a monte.L’ordinanza di legittimità qui gravata, adottata a seguito di proposta didefinizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e successiva istanzadi decisione da parte della contribuente, ha ritenuto inammissibili i primidue motivi di ricorso, in quanto finalizzati a una rivalutazione del materialeprobatorio con operazione preclusa alla Suprema Corte, escludendo inoltrel’applicazione retroattiva della novella di cui all’art. 7, comma 5-bis deld.lgs. 546/1992. Quanto al terzo motivo, l’ordinanza ha respinto lacensura inerente al mancato contraddittorio preventivo in materia d’IVAvalere in sede amministrativa, limitandosi a generici riferimenti allecontroprove che la stessa avrebbe potuto contrapporre alla tesi erariale.Sotto un ulteriore profilo, che è quello rilevante in questa sede, l’ordinanzadi questa Corte ha altresì escluso rilevanza vincolante al proscioglimentoin sede penale del legale rappresentante della ricorrente, invocato ai sensidell’art. 21-bis d.lgs. 74/2000 quale ius superveniens, ritenendo che lasentenza Trib. Roma, ufficio GIP/GUP n. 2214/23, di proscioglimento inudienza preliminare ex art. 425, comma 3, c.p.p., non sia idonea allavalutazione sul fondamento dell’accusa ma solo all’idoneità degli elementiNumero registro generale 9048/2025Numero sezionale 5153/2026Numero di raccolta generale 22165/2026Data pubblicazione 28/06/2026da porre a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, esulando pertantodalla disposizione invocata.Avverso l’ordinanza di legittimità propone ricorso per revocazione lasocietà contribuente con un unico motivo, evidenziando come il Collegioavrebbe commesso un errore di fatto confondendo un’istanza econseguente decreto d’archiviazione, enunciato dalla Corte di merito eripreso dall’ordinanza di questa Corte, con la sentenza di proscioglimentosopraccitata, che sostiene essere applicabile quale presupposto per lo iussuperveniens in relazione alla menzionata disposizione del d.lgs. 74/2000.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate contestando vi sia statoalcun errore revocatorio.Con atto del 15/2/2026 il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta didefinizione accelerata del giudizio revocatorio ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. ritenendo che l’errore denunciato non sussista e comunque non siadecisivo, atteso che il riferimento alla richiesta d’archiviazione, oveerroneo, avrebbe dovuto essere oggetto di censura nel precedentegiudizio di legittimità mentre l’esame che l’ordinanza di questa Corte haeffettuato riguardava specificamente la citata sentenza di proscioglimentoin udienza preliminare, motivando sulle ragioni per cui non era ritenutaapplicabile la disposizione di cui all’art. 21-bis d.lgs. 74/2000 invocataquale ius superveniens.Il 25/3/2026 la ricorrente ha formulato istanza di decisione ai sensidell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. integrata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] da memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente ricordato come, secondo costante orientamento diquesta Corte, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bisc.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente dellaNumero registro generale 9048/2025Numero sezionale 5153/2026Numero di raccolta generale 22165/2026Data pubblicazione 28/06/2026sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta didefinizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore -del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degliartt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivelauna funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore dipronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguentealla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si susseguenel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e concontenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass.Sez. U., 10/04/2024, n. 9611, Rv. 670667 – 01).2. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l’illegittimitàdell’ordinanza impugnata nella parte in cui dichiara l’inammissibilità el’infondatezza del primo motivo del ricorso per cassazione della società,argomento ripreso poi nella citata memoria difensiva, in relazione allavalenza probatoria della sentenza penale n. 2214/2023 di proscioglimentodel legale rappresentante della società ricorrente, in quanto viziata daerrore di fatto ex art. 395 n.4 c.p.c., coordinato con l’art. 391-bis c.p.c.Evidenzia come tale ordinanza dapprima enunci la motivazione dellasentenza di merito, ove si fa riferimento alla richiesta d’archiviazione in unprocedimento penale e all’insindacabilità, in sede di legittimità, dellevalutazioni del giudice di merito, evidenziando d’avere depositato, in sededi memoria illustrativa, la citata sentenza di non luogo a procedere.2.1 Il motivo è inammissibile, e comunque infondato, dovendosiconfermare la proposta di definizione accelerata atteso che l’erroredenunciato non sussiste e non è decisivo.Va infatti ricordato che la disposizione invocata, di cui all’art. 21-bis deld.lgs. 74/2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m), del decretolegislativo 14 giugno 2024, n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorioNumero registro generale 9048/2025Numero sezionale 5153/2026Numero di raccolta generale 22165/2026Data pubblicazione 28/06/2026tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111),prevede che “1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto nonsussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito adibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fattimateriali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo,efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”.2.2 Sotto il primo profilo, riguardante l’ammissibilità, deve evidenziarsicome il ricorso sia volto a rimarcare un presunto errore di diritto, pur noncensurandolo specificamente, ribadendo come la sentenza di assoluzionedebba estendersi al procedimento tributario anche se precedente lanovella normativa di cui al citato art. 21-bis d.lgs. 74/2000. Comeevidenziato nella proposta di definizione accelerata, tale censura noncoglie la ratio dell’ordinanza impugnata per revocazione, atteso che lastessa basa la sua decisione proprio sull’impossibilità d’assimilare lasentenza di non luogo a procedere ex art. 425, comma 3, c.p.p. a unasentenza d’assoluzione nel merito, “pronunciata a seguito di dibattimento”richiamandosi altresì giurisprudenza conforme delle sezioni penali diquesta Corte (n. 17385/16). Nonostante, infatti, la memoria illustrativainsista nel qualificare la sentenza penale n. 2214 del 5 giugno 2023 delTribunale di Roma, sezione GIP/GUP, quale “dibattimentale diassoluzione”, deve evidenziarsi come la sentenza di non luogo a procederenon consegua a dibattimento, né determini alcuna assoluzione nel meritoavendo natura meramente processuale, e non sia neppure irrevocabile2.3 Come da questa Corte affermato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26643del 22/10/2018) l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione dellasentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4 cod. proc. civ., deveriguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. puòesaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito deimotivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattereNumero registro generale 9048/2025Numero sezionale 5153/2026Numero di raccolta generale 22165/2026Data pubblicazione 28/06/2026autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza dilegittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante dellasentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati oavrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenzadeve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. sez.4, ord. 22 agosto 2025 n. 23715).2.4 Va inoltre rimarcato come l'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4,c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsapercezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato adaffermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmenteescluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli attio documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non26/01/2022, n. 2236, Rv. 663756 – 01, 26880/19 e 442/18). Nel casospecifico, l’errore non sussiste in quanto l’ordinanza impugnata perrevocazione si sofferma proprio sull’esame del valore probatorio, ai finitributari, della sentenza del Giudice per l’Udienza Preliminare perrespingerne l’efficacia vincolante ai sensi della disposizione di cui all’art.21-bis succitata.Non pertinente è, pertanto e altresì, il richiamo operato nella memoriaillustrativa alla recente sentenza della Corte Costituzionale del 13/04/2026n. 50 che ha riconosciuto la legittimità costituzionale del citato art. 21-bis,riguardante sentenze irrevocabili d’assoluzione pronunziate a seguito didibattimento.2.5 Sotto il secondo profilo va osservato come la Corte di legittimità nonabbia per nulla confuso due diversi provvedimenti, limitandosi infatti arichiamare la motivazione della sentenza d’appello (dove si indica anche“pag. 8 sent.imp.”), che si riferiva erroneamente a una richiestaNumero registro generale 9048/2025Numero sezionale 5153/2026Numero di raccolta generale 22165/2026Data pubblicazione 28/06/2026d’archiviazione, e poi esaminando specificamente la già richiamataquestione, posta con la memoria illustrativa che allegava la pronunciapenale, in relazione alla sopravvenuta sentenza di proscioglimento inudienza preliminare, escludendosi pertanto ogni errore revocatorio.Va altresì evidenziato, benché ciò non risulti nella pronuncia impugnata,come la disposizione invocata dalla ricorrente limiti la sua applicazione alleformule assolutorie succitate (“fatto non sussiste” o “l’imputato non lo hacommesso”) mentre lo stesso ricorso per revocazione evidenzia come, nelcaso specifico e oltre che con formula dubitativa, il proscioglimento inudienza preliminare sia avvenuto “perché il fatto non costituisce reato”.3. Non sussistendo pertanto alcun errore di fatto, il ricorso va dichiaratoinammissibile confermandosi la proposta di definizione accelerata con leconseguenze di cui all’art. 380-bis, comma terzo e quarto, c.p.c. esecondo gli importi liquidati come da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 14.000,00 percompensi oltre spese prenotate a debito, € 14.000,00 ex art. 96, commaterzo, c.p.c. nonché all’importo ulteriore di € 5.000,00 a favore dellaCassa delle Ammende, ai sensi del comma quarto dello stesso art. 96c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzaNumero registro generale 9048/2025Numero sezionale 5153/2026Numero di raccolta generale 22165/2026Data pubblicazione 28/06/2026dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/06/2026.Il PresidenteMilena Balsamo