CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 11314/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32181/2019 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] E. MANFREDI, 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente – -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 407/2019 pubblicatail 02/08/2019 , RGN 365/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento con la quale era stata respinta la domanda di [OSCURATO:PERSONA]Anna (promotore finanziario per conto della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dal gennaio 2000) il quale, dedotta la illegittimità del provvedimento in data 7 giugno 2010 di sospensione cautelativa dal contratto e del successivo atto di recesso della Banca intervenuto in data 22 luglio 2010, ha chiesto la condanna della società: a) al pagamento della indennità di mancato preavviso, dell’indennità di portafoglio, dell’indennità di struttura e dell’indennità suppletiva di clientela; b) al risarcimento del danno da lucro cessante per le provvigioni perse durante il periodo di vigenza del patto di non concorrenza e per i mancati guadagni conseguenti al periodo di sospensione cautelativa; c) al risarcimento del danno non patrimoniale conseguito all’inadempimento della società preponente; d) al ripristino immediato di quattro polizze assicurative e del proprio conto corrente presso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; e) al risarcimento del danno conseguente al disinvestimento della polizza Europension ed alla mancata realizzazione della posizione pensionistica intestata alla moglie; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoGiuseppe D’Anna sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso e formulato contestuale ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo; 3. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. cod. proc. civ.; Considerato che 1. con il primo motivo del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA]Anna deduce nullità della sentenza per omessa pronunzia sul primo motivo di appello e per omesso esame di un fatto decisivo e controverso oggetto di discussione fra le parti; deduce inoltre violazione o falsa applicazione dell’art. 2736 cod. civ. in tema di giuramento decisorio e, in relazione a tale profilo, omesso esame di un fatto controverso e decisivo; 2. con il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione di norma di legge censurando la sentenza impugnata per avere escluso il diritto alle indennità di legge e di contratto e per omesso esame di un fatto controverso e decisivo; 2.1. i motivi sono illustrati congiuntamente; la censura di omessa pronunzia èriferita al motivo di gravame con il quale il D’Anna aveva denunziato la mancata considerazione del carattere decisorio del giuramento deferitogli in primo grado da controparte sulla circostanza dell’avvenuta ricezione della nota in data 22 luglio 2010; secondo l’odierno ricorrente, infatti, la risposta negativa sulla circostanza in sede di giuramento decisorio comportava la declaratoria di inefficacia del recesso di controparte ed il riconoscimento delle indennità di legge e di contratto connesse alla cessazione del rapporto; 3. con il terzo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso il risarcimento del danno per l’illegittima sospensione dell’attività nel periodo dal 7 giugno al 22 luglio 2010; 4. con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2119 e 1456 cod. civ. e dell’art. 12 Preleggi, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che essa società aveva inteso recedere dal rapporto ai sensi dell’art. 2119 cod. civ. anziché valersi della clausola risolutiva ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.; 5. il primo e il secondo motivo del ricorso principale devono essere respinti; 5.1. la sentenza impugnata ha preso in considerazione il motivo di gravame con il quale il D’Anna aveva denunziato il mancato rilievo dell’inefficacia dell’atto di recesso perché mai comunicato all’agente, osservando che il recesso del preponente può realizzarsi con libertà di forma, non essendo al riguardo utilizzabile la disciplina dettata dall’art. 2 l. n. 604/1966, e che per il D’Anna la conoscenza dell’altrui volontà recessiva si era perfezionata già a far data dal 28 agosto 2010, allorquando aveva ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la comunicazione della revoca dell’apertura del conto corrente, ovvero dal ricevimento nei primi giorni dell’agosto 2010 della nota con la quale era reso edotto della volontà della Banca di concludere il rapporto di collaborazione, e al più tardi , al momento della costituzione della società preponente nel giudizio de quo. Le argomentazioni con le quali la Corte distrettuale ha disatteso il primo motivo di gravame del D’Anna escludono la configurabilità dell’ipotesi dell’art. 112 cod. proc. civ. in quanto il rilievo della decisorietà del giuramento deferito all’agente dalla società sulla circostanza dell’avvenuta ricezione della nota in data 22 luglio 2010 deve ritenersi disatteso dalla considerazione della Corte distrettuale che la nota in oggetto non costituiva l’unica modalità attraverso la quale il D’Anna poteva essere stato edotto della volontà di recesso da parte della società, con implicita valutazione, quindi, di non decisorietà della circostanza, tesi incompatibile con quella prospettata dall’odierno ricorrente (Cass. n. 12652/2020, Cass. n. 2153/2020); 5.2. la deduzione di omesso esame di fatto controverso e decisivo risulta preclusa ai sensi dell’art. 348 terultimo comma cod. proc. civ.; secondo l'orientamento già espresso da questa Corte ed al quale si intende dare seguito, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2019 , Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014), onere in concreto non assolto dall’odierno ricorrente; in questa prospettiva prive di pregio si rivelano le argomentazioni, ribadite in memoria dall’odierno ricorrente, intese a contestare che il D’Anna avesse avuto conoscenza aliunde dei fatti alla base del recesso di controparte; 5.3. le deduzioni sviluppate dalla parte ricorrente in punto di violazione dell’art. 2736 cod. civ. non risultano pertinenti alle effettive ragioni della decisione in quanto presuppongono la decisorietà della circostanza sulla quale il giuramento è stato deferito, decisorietà palesemente esclusa dalla Corte distrettuale. Né la Corte di merito e prima di essa il primo giudice potevano ritenersi vincolati dall’ammissione del giuramento decisorio in quanto l’ordinanza che ammette il giuramento decisorio può essere revocata, ai sensi dell'art. 177 cod. proc. civ., dallo stesso giudice che la ha pronunziata, ove egli, riesaminate le risultanzedi causa, si convinca che non sussistevano le condizioni per il suo deferimento, (Cass. n. 22805/2014, 11853/1997); ciò anche nel caso in cui il giuramento sia stato reso (Cass. 1416/1964), dovendo ulteriormente osservarsi che l’ esistenza delle condizioni di ammissibilità del giuramento decisorio, concernenti la modalità della delazione, l'essenza della formula e la sua idoneità alla definizione della lite, deve essere verificata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n. 24246/2004) 5.4. le ragioni di doglianza che investono il mancato riconoscimento delle indennità richieste risultano inammissibili per plurimi motivi; 5.5. deve essere ricordato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, il ricorrente pertanto ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nel provvedimento impugnato, in quanto il singolo motivoassume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale o incidentale) – pur se articolato in motivi - si risolva in una generica critica al provvedimento impugnato nella quale sia impossibile l’individuazione delle diverse contestazioni mosse a parti ben identificabili del giudizio espresso nel provvedimento stesso, in quanto in tal caso risulta del tutto carente la specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (vedi, tra le tante: Cass.n. 1479/ 2018, Cass. n. 18202/2008, Cass. n. 10420/2005). Infatti, il ricorso per cassazione, da un lato, richiede, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo -tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 cod. proc. civ. - è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. n. 18421/2009, Cass, n. 15452/2007). In particolare, quando nel ricorso per cassazione è denunziata la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nel provvedimento impugnato debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, con riguardo alla specifica vicenda sub judice; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass.n. 828/2007, Cass. n. 5076/2007); 5.6. le doglianze in esame non sono rispettose delle indicazioni del giudice di legittimitàal fine della valida censura della sentenza impugnata; in primo luogo, esse non sono sorrette, in violazione dell’art. 366 comma 1 n. 3 cod.proc civ., dalla adeguata esposizione dei fatti di causa tale da consentire la verifica della fondatezza delle censure articolate sulla base del solo esame del ricorso per cassazione;in particolare la esposizione si rivela carente in relazione alle allegazioni in fatto e alle deduzioni in diritto formulate con riferimento alle singole indennità reclamate ; in secondo luogo, tali doglianze presentano una inammissibile mescolanza di mezzi di impugnazione eterogenei (Cass. n. 26874/2018, Cass. n. 19443/2011); in terzo luogo, esse investono profili –ad es . in tema di valore confessorio della lettera cd di valorizzazione – non espressamente affrontati dal giudice di merito ma, a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente quello di allegare l'avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito(Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come viceversa non è avvenuto; 6. infine è inammissibile anche il terzo motivo di ricorso in quanto la censura che investe il rigetto della domanda risarcitoria in relazione al periodo di unilaterale sospensione del rapporto da parte dell’istituto di credito risulta anch’essa fondata sulla pretesa decisorietà della circostanza deferita con il giuramento ammesso dal giudice di prime cure, decisorietà esclusa in radice, con statuizione non validamente censurata, dalla sentenza impugnata; 7. la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale assorbela necessità di esame del ricorso incidentale condizionato; 8. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza; 9. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 ( Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo