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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31261/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha riformato la condanna, resa dal Tribunale in sede, dichiarando l'estinzione per intervenuta prescrizione di parte dei reati loro originariamente contestati e conseguentemente rideterminando la pena irrogata, con conferma delle residue statuizioni, in relazione ai reati continuati di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 e 648 c.p.;

2. Considerato che il primo motivo di ciascuno dei ricorsi, formulato in termini identici da parte dei due ricorrenti e con cui si denunciano erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e vizi di motivazione in ordine al discostamento dal minimo edittale nella determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, essendo questa censurabile in sede di legittimità solo ove l'onere argomentativo non sia sorretto da un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, circostanza non riscontrabile nel caso di specie, avendo la Corte territoriale giustificato la propria scelta sulla base della modalità seriale di realizzazione dei reati in oggetto nonché delle personalità delinquenziali specifiche degli imputati (pag. 6 della sentenza impugnata); ù

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'automatica applicazione della recidiva reiterata è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non si confronta con la motivazione adottata dalla Corte territoriale sul punto, la quale, in piena aderenza con il carattere facoltativo della recidiva reiterata già sostenuto dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 192 del 2007, nonché costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419), ha adeguatamente motivato la propria scelta in relazione alle circostanze del caso concreto (pag. 6 della sentenza impugnata);

4. Ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - da leggersi in uno con il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in quanto sostanzialmente sovrapponibile - con cui si contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), anche in ragione della personalità degli autori del reato, desunta dai precedenti penali (come nel caso di specie);

5. Considerato infine che anche il quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA] contestano la inidoneità della motivazione degli aumenti in applicazione della disciplina del reato continuato denunciandone la mancanza in modo generico, in quanto non si confrontano adeguatamente con la logica motivazione adottata dalla Corte territoriale sul punto (pag. 6 della sentenza impugnata).

6. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha riformato la condanna, resa dal Tribunale in sede, dichiarando l'estinzione per intervenuta prescrizione di parte dei reati loro originariamente contestati e conseguentemente rideterminando la pena irrogata, con conferma delle residue statuizioni, in relazione ai reati continuati di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 e 648 c.p.; 2. Considerato che il primo motivo di ciascuno dei ricorsi, formulato in termini identici da parte dei due ricorrenti e con cui si denunciano erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e vizi di motivazione in ordine al discostamento dal minimo edittale nella determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, essendo questa censurabile in sede di legittimità solo ove l'onere argomentativo non sia sorretto da un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, circostanza non riscontrabile nel caso di specie, avendo la Corte territoriale giustificato la propria scelta sulla base della modalità seriale di realizzazione dei reati in oggetto nonché delle personalità delinquenziali specifiche degli imputati (pag. 6 della sentenza impugnata); ù 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'automatica applicazione della recidiva reiterata è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non si confronta con la motivazione adottata dalla Corte territoriale sul punto, la quale, in piena aderenza con il carattere facoltativo della recidiva reiterata già sostenuto dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 192 del 2007, nonché costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419), ha adeguatamente motivato la propria scelta in relazione alle circostanze del caso concreto (pag. 6 della sentenza impugnata); 4. Ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - da leggersi in uno con il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in quanto sostanzialmente sovrapponibile - con cui si contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), anche in ragione della personalità degli autori del reato, desunta dai precedenti penali (come nel caso di specie); 5. Considerato infine che anche il quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA] contestano la inidoneità della motivazione degli aumenti in applicazione della disciplina del reato continuato denunciandone la mancanza in modo generico, in quanto non si confrontano adeguatamente con la logica motivazione adottata dalla Corte territoriale sul punto (pag. 6 della sentenza impugnata). 6. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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