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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25536/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Brescia confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di ricettazione. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che secondo il collegio giudicante non poteva trovare accoglimento la prospettazione della difesa secondo cui il denaro sequestrato nel corso della perquisizione presso l'abitazione dell'indagato avrebbe dovuto essere considerato provento dei delitti a lui provvisoriamente ascritti nello stesso procedimento; a sostegno della decisione, il Tribunale aveva valorizzato la risalenza nel tempo delle contestazioni, in tesi difensiva costituenti reato presupposto della ricettazione; evidenzia che la provvisoria imputazione faceva riferimento al reato di riciclaggio, per avere l'indagato ostacolato la provenienza delittuosa della somma sequestrata in quanto proveniente da reati fiscali, usura, corruzione ed estorsione (contestati nel medesimo procedimento), riqualificata dal giudice per le indagini preliminari quale ricettazione delle somme provenienti dai reati fiscali ed escludendo l'applicabilità del comma primo dell'art. 648 cod.pen. sul presupposto della impossibilità di stabilire a quale dei reati fiscali addebitati fosse riconducibile il denaro; il Tribunale del riesame, pur pervenendo alla medesima disapplicazione della clausola di riserva, aveva modificato l'impianto motivo della decisione, valorizzando l'asserito dato temporale.

Ciò premesso, il ricorrente rileva come la motivazione fosse poco comprensibile, atteso che il capo 54) della incolpazione provvisoria addebitava all'indagato il concorso nell'emissione di fatture inesistenti almeno fino al dicembre 2020; era stato lo stesso giudice per le indagini preliminari a valorizzare elementi volti a dimostrare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla commissione di reati presupposti, affermando che la somma sequestrata fosse da attribuire ai reati fiscali, per cui il Tribunale aveva cercato di correggere il tiro, rifugiandosi in una non meglio argomentata mancanza di nesso tra reati fiscali e somme sequestrate per il ricordato scarto temporale, non considerando che non si comprendeva come potesse escludersi che un correo nell'illecito fiscale occultasse per mesi nella propria abitazione la sua parte del ricavato. 1.2 Quanto alla attualità ed adeguatezza della misura, che dovevano essere valutate solo in relazione al reato di ricettazione, i giudici di merito avevano evitato il tema tonGreta della concreta possibilità di consumazione di ulteriori reati della medesima specie, a fronte della evidente disarticolazione del sistema \33\/- che li consentiva, e della impossibilità di tutelare la medesima esi genza attraverso l'applicazione di misure meno afflittive.

2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte, chiedendo il ri getto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Si deve ricordare che in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per Cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'ade guatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019 ).

Dall'analisi della motivazione del provvedimento impu gnato non si rinvengono carenze motivazionali, avendo il Tribunale osservato, quanto alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, che il reato associativo è contestato fino a luglio 2020, i reati-fine da marzo a luglio 2020 e il delitto ex art. 8 d.lgs. n.74/2000 fino all'il. dicembre 2020 (solo il reato di corruzione è contestato in permanenza), traendo quindi la conclusione che lo scarto temporale tra la commissione dei suddetti reati ed il rinvenimento delle somme rendeva "tutt'altro che pacifica" la derivazione del denaro in se questro dqi delitti, diversi dalla ricettazione, contestati; conclusione perfettamente lo gica, alla luce del fatto che ragionando diversamente si dovrebbe ritenere che [OSCURATO:PERSONA] gvrebbd occultato, non si sa per quale motivo, per oltre un anno una rilevante somma all'interno di una asciugatrice, nel doppio fondo di una scrivania, all'interno di un water e nel vano di caricamento della macchina del caffè. 1.2 II secondo motivo di ricorso è generico in quanto non si confronta assolutamente con le considerazioni del Tribunale esposte nelle ultime due pagine dell'ordinanza impugnata, nella quale vi è congrua motivazione sia sul pericolo di reiterazione del reato che sulla scelta della misura, visto che vi è l"\` espresso riferimento ai numerosi precedenti di [OSCURATO:PERSONA] che rendono evidente che lo stesso è ricaduto continuamente nella commissione di reati; è stata quindi correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa, prevista dall'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., il giudice deve tenere conto anche dei precedenti giudiziari, i quali rilevano, oltre che ai fini del giudizio sulla capacità a delinquere ex art. 133 cod. pen., in ogni altro caso in cui occorra procedere ad una valutazione della personalità dell'indagato o dell'imputato." (Sez.3, Sentenza n. 24123 del 21/07/2016, Giliberti, Rv. 270509 - 01).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Brescia confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di ricettazione. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che secondo il collegio giudicante non poteva trovare accoglimento la prospettazione della difesa secondo cui il denaro sequestrato nel corso della perquisizione presso l'abitazione dell'indagato avrebbe dovuto essere considerato provento dei delitti a lui provvisoriamente ascritti nello stesso procedimento; a sostegno della decisione, il Tribunale aveva valorizzato la risalenza nel tempo delle contestazioni, in tesi difensiva costituenti reato presupposto della ricettazione; evidenzia che la provvisoria imputazione faceva riferimento al reato di riciclaggio, per avere l'indagato ostacolato la provenienza delittuosa della somma sequestrata in quanto proveniente da reati fiscali, usura, corruzione ed estorsione (contestati nel medesimo procedimento), riqualificata dal giudice per le indagini preliminari quale ricettazione delle somme provenienti dai reati fiscali ed escludendo l'applicabilità del comma primo dell'art. 648 cod.pen. sul presupposto della impossibilità di stabilire a quale dei reati fiscali addebitati fosse riconducibile il denaro; il Tribunale del riesame, pur pervenendo alla medesima disapplicazione della clausola di riserva, aveva modificato l'impianto motivo della decisione, valorizzando l'asserito dato temporale. Ciò premesso, il ricorrente rileva come la motivazione fosse poco comprensibile, atteso che il capo 54) della incolpazione provvisoria addebitava all'indagato il concorso nell'emissione di fatture inesistenti almeno fino al dicembre 2020; era stato lo stesso giudice per le indagini preliminari a valorizzare elementi volti a dimostrare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla commissione di reati presupposti, affermando che la somma sequestrata fosse da attribuire ai reati fiscali, per cui il Tribunale aveva cercato di correggere il tiro, rifugiandosi in una non meglio argomentata mancanza di nesso tra reati fiscali e somme sequestrate per il ricordato scarto temporale, non considerando che non si comprendeva come potesse escludersi che un correo nell'illecito fiscale occultasse per mesi nella propria abitazione la sua parte del ricavato. 1.2 Quanto alla attualità ed adeguatezza della misura, che dovevano essere valutate solo in relazione al reato di ricettazione, i giudici di merito avevano evitato il tema tonGreta della concreta possibilità di consumazione di ulteriori reati della medesima specie, a fronte della evidente disarticolazione del sistema \33\/- che li consentiva, e della impossibilità di tutelare la medesima esi genza attraverso l'applicazione di misure meno afflittive. 2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte, chiedendo il ri getto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si deve ricordare che in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per Cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'ade guatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019 ). Dall'analisi della motivazione del provvedimento impu gnato non si rinvengono carenze motivazionali, avendo il Tribunale osservato, quanto alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, che il reato associativo è contestato fino a luglio 2020, i reati-fine da marzo a luglio 2020 e il delitto ex art. 8 d.lgs. n.74/2000 fino all'il. dicembre 2020 (solo il reato di corruzione è contestato in permanenza), traendo quindi la conclusione che lo scarto temporale tra la commissione dei suddetti reati ed il rinvenimento delle somme rendeva "tutt'altro che pacifica" la derivazione del denaro in se questro dqi delitti, diversi dalla ricettazione, contestati; conclusione perfettamente lo gica, alla luce del fatto che ragionando diversamente si dovrebbe ritenere che [OSCURATO:PERSONA] gvrebbd occultato, non si sa per quale motivo, per oltre un anno una rilevante somma all'interno di una asciugatrice, nel doppio fondo di una scrivania, all'interno di un water e nel vano di caricamento della macchina del caffè. 1.2 II secondo motivo di ricorso è generico in quanto non si confronta assolutamente con le considerazioni del Tribunale esposte nelle ultime due pagine dell'ordinanza impugnata, nella quale vi è congrua motivazione sia sul pericolo di reiterazione del reato che sulla scelta della misura, visto che vi è l"\` espresso riferimento ai numerosi precedenti di [OSCURATO:PERSONA] che rendono evidente che lo stesso è ricaduto continuamente nella commissione di reati; è stata quindi correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa, prevista dall'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., il giudice deve tenere conto anche dei precedenti giudiziari, i quali rilevano, oltre che ai fini del giudizio sulla capacità a delinquere ex art. 133 cod. pen., in ogni altro caso in cui occorra procedere ad una valutazione della personalità dell'indagato o dell'imputato." (Sez.3, Sentenza n. 24123 del 21/07/2016, Giliberti, Rv. 270509 - 01). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti d
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