CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di POTENZA, per i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo aver illustrato i motivi di ricorso, insiste nel loro accoglimento; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è presente altresì in qualità di sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FOGGIA, difensore di [OSCURATO:PERSONA], per il quale si riporta ai motivi di ricorso. P&J [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 novembre 2021, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza pronunciata il 9 gennaio 2018 dal Tribunale di Matera. Per quanto interessa in questa sede, con la sentenza confermata in appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati contestati ai capi b) e c) dell'imputazione, commessi, entrambi, a Salandra (MT) il 5 gennaio 2012. Con riferimento al capo b) è stata ritenuta la violazione degli artt. 81, 110, 624, 625 n. 2, n. 5 e n. 6, 61 n. 5 e 7 cod. pen. Secondo i giudici di merito, gli imputati si erano introdotti, previa effrazione della porta di ingresso, in una tabaccheria, asportando biglietti gratta e vinci, merce varia, denaro contante e tabacchi per un valore complessivo superiore a 18.000 euro. Sono state escluse le aggravanti di cui agli artt. 625 n. 6 e 61 n. 5 cod. pen. Con riferimento al capo c) è stata ritenuta la violazione degli artt. 81, 110, 624, 625 n. 2, n. 5 e n. 7, 61 n. 2, 5 e 7 cod. pen. Gli imputati sono stati dichiarati responsabili, in concorso tra loro, del furto con effrazione dell'autovettura targata [OSCURATO:TARGA] parcheggiata sulla pubblica via. Sono state ritenute le aggravanti di cui all'art. 625 n. 2, n. 5 e n. 7 cod. pen.; sono state escluse, invece, le aggravanti di cui all'art. 61 n. 5 e n. 7 cod. pen. ed è stata esclusa anche l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 non essendovi prova certa che il furto della macchina fosse avvenuto al fine di consumare il furto nella tabaccheria. 3. Contro la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto tempestivi ricorsi. 3.1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo col quale si eccepisce la nullità delle sentenze di primo e secondo grado per difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Il difensore rileva che, nell' intestazione delle sentenze di primo e secondo grado, Cinquepalmi risulta imputato del solo reato di cui al capo c), ma è stato invece condannato anche per il reato di cui al capo b). Il difensore lamenta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Osserva che tale violazione è stata eccepita anche in grado di appello, ma la Corte territoriale non ha fornito risposta a questa eccezione. Sottolinea che, anche nell'intestazione della sentenza di secondo grado, Cinquepalmi risulta imputato soltanto del reato di cui al capo c). 3.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per mezzo del comune difensore. I ricorrenti lamentano inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. in relazione alla valutazione degli indizi, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. La difesa deduce, inoltre, travisamento della prova. Rileva che Franco e [OSCURATO:PERSONA] furono indentificati l'uno all'interno, l'altro nelle vicinanze di una BMW oggetto di investigazione solo in data 8 gennaio 2012 (quindi tre giorni dopo i furti per cui si procede), e la sentenza impugnata individua questo dato quale indizio a carico, sol perché i due uomini erano ingiustificatamente presenti «nei pressi dei siti da depredare, in un contesto temporale contiguo e prossimo alla commissione dei reati». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non vi sarebbe corrispondenza tra chiesto e giudicato - sarebbe stato violato, quindi, l'art. 521 cod. proc. pen. - perché la condanna è stata pronunciata in relazione ai reati di cui ai capi b) e c), ma nell'intestazione delle sentenze di primo e secondo grado Cinquepalmi risulta imputato del solo reato di cui al capo c) e non anche di quello di cui al capo b). Dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - emerge che, con decreto del 13 dicembre 2013, Cinquepalmi fu citato a giudizio per rispondere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dei reati di cui ai capi b) e c). Nel caso di specie, dunque, non vi è stata inosservanza delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale che è stata regolarmente esercitata. La difesa, peraltro, non invoca la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., ma sostiene che le sentenze di merito sarebbero affette da nullità perché recanti condanna in relazione a un reato che, dall'intestazione delle sentenze medesime, non risulta ascritto a Cinquepalmi. L'ipotizzata violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. non può essere ravvisata. Cinquepalmi, infatti, è stato ritenuto responsabile di reati che gli erano stati contestati nel decreto di citazione a giudizio; le sentenze di merito hanno indicato gli elementi di prova sulla base dei quali è stata ritenuta la responsabilità per il reato di cui al capo b) e per quello di cui al capo c); nel dispositivo della sentenza di primo grado (confermata in appello) è stata affermata «la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati contestati alle lettere b), c), ritenuta la maggior gravità del reato sub c)» Non v'è dubbio, inoltre, che il ricorrente abbia potuto esercitare appieno il proprio diritto di difesa in relazione ad entrambi i reati che gli erano stati contestati e dei quali è stato ritenuto responsabile. Ne consegue la manifesta infondatezza del ricorso, nel quale ci si duole, nella sostanza, di un errore materiale che riguarda il documento sentenza e non il merito della decisione. 2. Poiché il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile non opera il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 che prevede la procedibilità a querela dei furti come quelli ascritti al ricorrente. Trovano applicazione, infatti, i principi che furono affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Secondo il supremo Collegio, che ha fatto ampio riferimento ai principi affermati in altre decisioni (in particolare Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), «l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione» (così testualmente pag. 15 della motivazione). L'argomentazione si attaglia perfettamente anche al caso in esame. Consente, infatti, di escludere che il procedimento sia "pendente" in presenza di un ricorso inammissibile. Come sottolineato anche dalla sentenza n. 12602/2015, Ricci, tale affermazione non è in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU. È onere della parte interessata, infatti, attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo. La sopravvenienza della procedibilità a querela, peraltro, ha valore ben diverso dalla "abolitio criminis" e la giurisprudenza ha costantemente escluso che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità (in tal senso, da ultimo: Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925; sull'argomento anche: Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli, Rv. 279197). Come opportunamente sottolineato dalla sentenza n. 40150/2018, Salatino, inoltre, la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata nel giudizio di legittimità come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (cfr. Sez. 4 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) e ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (cfr. Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata (in tal senso Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551, pag. 16 della motivazione). In conclusione, la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla "abolitio criminis" non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso inammissibile e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale. Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso inammissibile (in tal senso, con riferimento a casi in cui il d.lgs. n. 150/2022 ha introdotto la procedibilità a querela: Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155; Sez. 4 n.6143 del 10/01/2023, Romeo, non massimata; Sez. 1, n. 10692 del 03/02/2023, Caccetta, non massimata; Sez.5, n. 15222 del 21/03/2023, Paratore, non massimata). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. 4. Col ricorso proposto nell'interesse di Franco e [OSCURATO:PERSONA] il difensore sostiene che l'affermazione della penale responsabilità degli imputati è stata fondata su un quadro indiziario privo dei necessari caratteri di gravità, concordanza e precisione. Il ricorso non è manifestamente infondato nella parte in cui deduce carenza di motivazione, non essendo stato chiarito da quali elementi possa desumersi che la BMW targata [OSCURATO:TARGA], della quale (come accertato dagli inquirenti) Franco e [OSCURATO:PERSONA] avevano la disponibilità in data 8 gennaio 2012, sia la stessa che, nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2012 (quando furono consumati i furti per cui si procede), fu ripresa dalle telecamere collocate nella stazione di servizio posta all'ingresso del paese di Salandra. Poiché su tale presupposto si fonda la ritenuta gravità del quadro indiziario il ricorso non può essere valutato inammissibile. Si deve allora prendere atto che i reati ascritti agli imputati sono oggi procedibili a querela di parte. Dall'esame degli atti non risulta che le persone offese abbiano proposto querela nei tre mesi successivi ai fatti e neppure nei tre mesi successivi all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022. Si è verificata, dunque, una causa sopravvenuta di improcedibilità. Ne consegue che, con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 lett. /) cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]