CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 20037/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7986-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona dei suoi liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente - Ric. 2021 n. 07986 sez. ML -ud. 31-03-2022 -2- avverso la sentenza n. 14/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza im pugnata, ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui, accertata la sussistenza di un unico complesso aziendale fra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), aveva ritenuto l’illegittimità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] all'esito di procedura di licenziamento collettivo attivata in data 8 aprile 2016 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., datrice di lavoro della ricorrente, con condanna di quest’ultima alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, oltre al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto, nel limite di dodici mensilità, oltre contributi previdenziali e assistenziali; 2.per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA]) sulla base di 3 motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1.i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati: con il primo si denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis della l. n. 291 del 2004, come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 134 del 2008, conv. in l. n. 166 del 2008, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., criticando la sentenza impugnata per non avere adeguatamente Ric. 2021 n. 07986 sez. ML -ud. 31-03-2022 -3- considerato che l’origine e la causa che aveva prodotto i licenziamenti collettivi del 2016 andava individuata nella situazione aziendale così come esistente nel giugno del 2011 e, pertanto, la platea di riferimento dei soggetti da estromettere non poteva che essere cristallizzata tra coloro che all’epoca erano occupati in azienda; con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2359, 2497 e 2094 cod. civ. e dell’art. 5 l. n. 223/1991, nonché dell'art. 115 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente un unico centro d’imputazione di interessi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche a prescindere dall'esame della posizione individuale del singolo lavoratore in rapporto al suo inserimento nella complessiva struttura aziendale e dal concreto accertamento dell'uso promiscuo della sua prestazione; con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 776 e 779 cod. nav. nonché del Regolamento europeo n. 859/2008 (capo C) OPS 1.185 punto 5) e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b), del Regolamento europeo n. 1008/2008, art. 2 (nn. 1, 8 e 25), art. 3 (n. 2), art. 4 punto e), del [OSCURATO:PERSONA] n. 965 del 2012 - Allegato 3 Capo CC Sezione 1 ORO.CC.125; 2.risulta dagli atti che in data 25 marzo 2022 la società ricorrente ha notificato la rinuncia al ricorso per cassazione alla controricorrente, che ne ha dato atto con la memoria depositata in vista dall’odierna adunanza camerale, con la quale ha tuttavia insistito per la condanna delle rinuncianti alle spese del giudizio; la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte: essa non ha, infatti, carattere “accettizio” e per la produzione di effetti processuali richiede, ai sensi dell’art. 390, ultimo comma c.p.c., di essere portata a conoscenza della parte controinteressata, mediante notificazione ad Ric. 2021 n. 07986 sez. ML -ud. 31-03-2022 -4- essa o comunicazione ai suoi avvocati; ed è noto che la rinuncia comporti il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e venga meno l'interesse a contrastare l'impugnazione: non anche, in caso di mancata accettazione, quello ad ottenere le spese del giudizio, la cui regolazione è rimessa dall’art. 391, secondo comma c.p.c. alla discrezionalità del Collegio, che “può condannare la parte che vi ha dato causa” (Cass. n. 3971 del 2015; Cass n. 10140del 2020); 3.il Collegio reputa, analogamente ad altri precedenti (v. Cass. n. 9657 del 2022; Cass. n. 9662 del 2022), che le spese del giudizio debbano essere poste a carico della società che ha rinunciato al ricorso, per cui il processo deve essere dichiarato estinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore anticipatario; la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%,