CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 29236/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/04/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, perché afferente ad asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare nella parte in cui dimostra di aver preso in considerazione il contenuto della relazione sanitaria e la natura del pregiudizio asseritamente subito dal Dell'Aquila); 21,/i rl r(1 151,-, qUi OQL0/1 (tr('[OSCURATO:PERSONA] r, 0 J [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, da un lato, non risulta sorretto da concreta specificità censoria, in quanto non indica, né allega, le prove delle quali si deduce l'omessa o l'erronea valutazione, e, dall'altro lato, prospetta enunciati manifestamente infondati, in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione del discrimine tra le questioni afferenti ai diritti soggetti dei detenuti e le questioni afferenti semplicemente alle modalità del trattamento penitenziario; "(Z, Irt b- Rn 0 ,,1/4,1r1virz nm)..) alte N\u1 11 Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo