CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15593/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro di conferma della condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione e travisamento della prova in ordine alla mancata asspluzione dell'imputato per il mancato superamento del canone di colpevolezza della certezza oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura (relativi alle attività di recupero di materiale ed alle dichiarazioni rese in dibattimento) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla condotta dell'imputato ed alle testimonianze che avevano portato a ritenerlo colpevole), e si risolve in doglianze in punto di fatto, che tentano di indurre il Collegio ad una rivalutazione delle risultanze processuali, preclusa al giudice di legittimità. Come noto, esulano dal sindacato della Corte di cassazione - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Né si rivelano, nel caso di specie, travisamenti della prova, come invano evoca il ricorrente. 3. Considerato che, in presenza di ricorso inammissibile, non può aderirsi alla richiesta difensiva di dichiarare la prescrizione del reato nelle more del giudizio di cassazione, subordinata lealmente dal difensore proprio al vaglio di ammissibilità positivo del motivo di ricorso proposto: infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità della prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr., per tutte, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217366; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, in motivazione).4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci