CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00413/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22815-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE -MILIZIE 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 836/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2021 dal Presidente Relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22815 sez. M2 - ud. 22-09-2021 -2- RICORSO N. 22815/2020 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1 Nella controversia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sull'esercizio di una servitù di passaggio carrabile, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 21.4.2020, decidendo sull'appello proposto dalla Viti, in parziale riforma della sentenza di primo grado (Tribunale di Lucca n. 1186/2016) ha confermato il rigetto della domanda "in tesi" (quella cioè con cui la Viti ayeva chiesto accertarsi la violazione degli articoli 1064 e 1067 cc da parte della Babboni e condannarsi la stessa a rimuovere un muro, dei paletti e una rete metallica) ed ha accolto invece quella "in ipotesi" (di ampliamento della servitù di passaggio richiesta in via gradata dall'attrice). La Corte ha quindi rideterminato le spese del doppio grado di giudizio ponendole per 4/5 a carico dell'appellante e compensandole per la residua frazione. Ricorre per cassazione la Viti con due motivi a cui resiste l'altra parte con controricorso. Il relatore ha proposto l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. Fissata l'adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis cpc, la parte controricorrente ha depositato una memoria. 2.1 La ricorrente col primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc rimproverando al giudice del gravame di averla condannata al pagamento dei 4/5 delle spese del giudizio benché fosse risultata sostanzialmente vittoriosa. 2.2 Col secondo motivo, denunzia la violazione dell'art. 92 cpc rilevando che la mancata adesione alle risultanze emerse in sede di consulenza non poteva giustificare la sua condanna, ma al più una soccombenza reciproca. 3 [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che sulle questioni di diritto poste dai motivi non emerge una evidenza decisoria tale da giustificare la decisione in camera di consiglio; P.Q.M. rimette gli atti alla pubblica udienza davanti alla seconda sezione civile. Roma, 22.9.2021. [OSCURATO:PERSONA] est. pf/1-1i,) 9 /