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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 31742/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di ~NN , Appello di ik:~tmm che, nel concedere le circostanze attenuanti generiche, ha per il resto confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 61, n. 1), 582 in relazione agli artt. 624, 625, nn. 2) e 7), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 settembre 2025 gliere ensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di ~NN , Appello di ik:~tmm che, nel concedere le circostanze attenuanti generiche, ha per il resto confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 61, n. 1), 582 in relazione agli artt. 624, 625, nn. 2) e 7), cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 gliere ensore I
Sentenza Cassazione n. 31742/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris