CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 dicembre 2021
Cassazione n. 40803/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, con la ordinanza emessa il 29 dicembre 2021 confermava quella del 5 ottobre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale reggino, che aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto contestato provvisoriamente al capo 1), per la di partecipazione alla associazione di tipo mafioso denominata cosca Molè, nonché quale concorrente nel delitto-fine di estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 14), partecipe della associazione per delinquere finalizzato al narcotraffico (capo 17), in relazione all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R n. 309/90, delitto aggravato dall'art.416-bis 1 cod. pen., avvalendosi delle condizioni mafiose e con la firalità di agevolare la cosca Mole . 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 273 cod. proc. pen., 110, 629, 513-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione conseguente. Il motivo si concentra sulla condotta estorsiva pluriaggravata del capo 14), contestata a Mazzitelli in concorso con Albanese «perché, allo scopo di trarne profitto, in concorso tra di loro e con altri soggetti non identificati ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, costringevano [OSCURATO:PERSONA], imprenditore ittico -convocato alla fattoria di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], in quel periodo sottoposto alla misura alternativa al carcere della detenzione domiciliare, e ivi condotto da [OSCURATO:PERSONA] - a comprare il pesce per la sua pescheria dalle imprese ittiche delle cosca- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]». Lamenta il ricorrente l'uso, nell'ordinanza impugnata, dell'espressione «solido quadro indiziario» in violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., che richiede invece la gravità degli indizi di colpevolezza; la carenza di motivazione quanto all'assenza di consapevolezza in Mazzitelli in ordine alle ragioni per le quali stava accompagnando Fumo al cospetto di Albanese, non essendo Mazzitelli coinvolto nelle altre vicende analoghe nei confronti dei titolari di pescherie Cutrì e Iannì (capi 12 e 13); l'errore del Tribunale calabrese nell'aver ritenuto Mazzitelli presente all'incontro estorsivo; l'omessa valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Furfaro, riportate ai foll. 245 e 320 della ordinanza genetica, che escludeva Mazzitelli dagli affari della cosca Mole e che nulla riferiva delle imposizioni nell'ambito della vendita del pesce in [OSCURATO:PERSONA]; infine, errata sarebbe la qualificazione giuridica nella forma della estorsione contrattuale, in quanto vi sarebbe un vantaggio reciproco delle parti del contratto e, inoltre, la frase di Albanese riportata al fol. 241 della ordinanza genetica paleserebbe la funzione di "accontentare" attraverso l'asta del pescato 'le pescherie e ...le barche', dovendo così escludersi una dinamica minatoria; infine l'ordinanza avrebbe omesso di valutare la cordialità dei rapporti fra Albanese e Fumo, come anche la possibilità di riqualificare la condotta in quella prevista dall'art. 513-bis cod. pen. 4. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 416-bis 1 cod. pen. e vizio di omessa motivazione.Lamenta il ricorrente omessa motivazione in ordine alla circostanza aggravante speciale, difettando l'individuazione del fine specifico di agevolazione. 5. Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e conseguente vizio di motivazione. La censura riguarda la motivazione quanto al delitto associativo in relazione alla partecipazione di Mazzitelli alla cosca Molè, non risultando sufficiente l'unico delitto fine estorsivo a comprovare il contributo stabile del ricorrente per il sodalizio, di fatto duplicandosi gli elementi indiziari propri del delitto fine anche per comprovare la gravità indiziaria della partecipazione al sodalizio dei Molè. 6. Il quarto motivo deduce violazione degli artt. 110 cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90, nonché vizio di motivazione correlato. In assenza di delitti fine in tema di narcotraffico, la valorizzazione delle condotte poste in essere nell'ambito dei delitti per i quali Mazzitelli non è indagato, risulterebbero insufficienti quanto al delitto associativo, poiché le condotte dei capi 24) e 26) risultano isolate e inidonee a comprovare la stabilità del contributo e l'elemento psicologico. 7. Il quinto motivo deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione conseguente. Censura il ricorrente la motivazione in relazione alla sporadicità delle condotte limitate all'arco temporale di ottobre-novembre 2019, il decorso del tempo di circa tre anni, l'inidoneità della motivazione per escludere l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari. 8. Il ricorso è stato trattato oralmente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, a seguito di tempestiva istanza del difensore. 9. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, ha concluso per il rigetto del ricorso, mentre il difensore ne ha illustrato i motivi e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in parte inammissibile in parte va rigettato.2. Va delineato preliminarmente l'ambito di delibazione del giudizio di legittimità nel caso in esame. E' stato autorevolmente affermato come in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e 2ii limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, e hanno posto in evidenza come la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, debba essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art.546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Pertanto, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, spetta questa Corte la verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). 3. Il primo motivo è infondato. 3.1 La censura relativa alla circostanza che il Tribunale reggino abbia indicato il quadro indiziario come 'solido' e non 'grave' è del tutto infondata. L'art. 273 cod. proc. pen. richiede quale presupposto la gravità degli indizi, ma ciò non implica l'uso di formule sacramentali: a riprova di ciò basta richiamare l'art. 292, comma 2, lett. c), non richiede se non il dar conto con esposizione e autonoma valutazione «degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta», come pure lo stesso art. 309, comma 9, che regola il giudizio di riesame, prevede che il tribunale debba annullare se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione degli indizi„ senza alcun riferimento alla gravità, che dunque è metro di valutazione, ma non necessariamente deve graficamente rifluire nella motivazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame come espressione rituale. Di fatto la valutazione operata con l'ordinanza impugnata tende a valutare la sussistenza della gravità indiziaria, cosic:chè la censura è manifestamente infondata. 3.2 Quanto alla ricostruzione della vicenda, il Tribunale reggino evidenzia come la [OSCURATO:PERSONA] sia società sequestrata dal Tribunale per le misure di prevenzione di [OSCURATO:PERSONA] e sia stata poi gestita formalmente dalla figlia di [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta cedeva le quote societarie nel giugno 2019 a tal Logordo, proseguendone però la gestione di fatto. Non è dunque casuale che l'azione estorsiva per favorire l'[OSCURATO:PERSONA] venga posta in essere proprio da Albanese. Infatti, l'ordinanza evidenzia come la predetta società si ponesse come intermediario obbligato fra i pescatori e i titolari di pescherie, lucrando il 10% del prezzo di vendita. In questo contesto si colloca l'estorsione attribuita al Mazzitelli, in linea con quelle in danno di altri rivenditori di pesce, contestate ai capi 12) e 13), tutte condotte ritenute funzionali a obbligare i pescatori a non vendere direttamente il pescato alle singole pescherie, bensì a transitare obbligatoriamente attraverso l'asta gestita dalla [OSCURATO:PERSONA]. 3.3 Fatta questa premessa, l'ordinanza ricostruisce come Mazzitelli prelevò Fumo dalla pescheria della quale era titolare, lo condusse da Albanese, convocazione analogamente preannunciata anche a Iannì, altro titolare di pescheria, qualche giorno prima proprio da Albanese. La doglianza difensiva riguarda la circostanza che Mazzitelli, al quale Fumo sulla via del ritorno narra della richiesta estorsiva di Albanese, nei minimi dettagli, non avrebbe avuto contezza, prima dell'incontro, della causale dello stesso, con difetto del dolo richiesto. A ben vedere la motivazione dell'ordinanza ricostruisce il contributo materiale di Mazzitelli, che rende possibile l'incontro con l'accompagnamento della persona offesa al cospetto dell'Albanese, con la conseguente formalizzazione anche dinanzi a Mazzitelli da parte del Fumo della promessa di tener fede all'invito. La presenza fisica di Mazzitelli all'incontro viene messa in dubbio dalla difesa, e in effetti non è chiaro se Mazzitelli abbia presenziato o meno all'incontro, o si sia limitato ad attendere nella propria auto la fine dell'incontro, per poi ricondurre Fumo alla pescheria: sta di fatto che, però, la censura sul punto non ha carattere di decisività ai fini della consapevolezza anticipata, da parte di Mazzitelli, della causale dell'incontro. La stessa ordinanza, infatti, richiama„ al fol. 13 un altro episodio che ha coinvolto il ricorrente in una condotta analoga commessa lo stesso giorno: Mazzitelli con [OSCURATO:PERSONA] si recava a verificare se tale Sinuccío, altro pescatore, avesse scavalcato l'asta consegnando il pesce direttamente a una pescheria di Nicotera, dopo averlo seguito anche il giorno precedente l'accompagnamento di Fumo. E bene, è assolutamente illogico ritenere che Mazzitelli, nell'ambito di una complessiva azione di imposizione della [OSCURATO:PERSONA] e del suo monopolio dell'asta del pescato, iniziata anche nei giorni antecedenti con gli incontri di cui ai capi 12) e 13), a fronte dello zelo dimostrato per controllare il comportamento di Sínuccio, altro pescatore 'eludente' l'asta, abbia accompagnato Fumo senza avere consapevolezza della causale dell'incontro con Albanese, in quanto tale ultima condotta si inseriva, come osserva il Tribunale del riesame, nel dinamismo operativo di Mazzitelli atto a garantire che la congrega mantenesse il monopolio sul settore ittico. Né ha valore dirimente la circostanza che il collaboratore di giustizia Furfaro abbia riferito che Mazzitelli 'debba rimanere fuori degli affari della [OSCURATO:PERSONA]' e che non gli risultasse esservi un sistema di imposizione delle vendite del pesce. Per un verso Furfaro, in altra parte della dichiarazione, riferisce che esisteva il sistema dell'asta del pesce governato anche da [OSCURATO:PERSONA], il che conferma l'interesse dell'Albanese, emerso dall'ordinanza impugnata, a gestire in forma monopolista il mercato del pesce. Quanto al riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e alla necessità di tenerlo indenne dal malaffare della cosca Mole, appare una dichiarazione rappresentativa di una volontà e di un auspicio per evitare ulteriori condanne, tenuto conto che Mazzitelli era già stato condannato per la partecipazione al clan Mole nel processo cd. Mediterraneo. Tanto più che Furfaro riferisce di fatti conosciuti prima dell'inizio della sua collaborazione, quindi del 2015, mentre i fatti attribuiti a Mazzitelli sono successivi di ben quattro anni e ben suscettibili di evoluzione rispetto agli auspici pregressi. 3.4 Quanto alla configurazione giuridica, questa Corte rileva come l'interposizione obbligata dell'asta, gestita da [OSCURATO:PERSONA], non necessitata da scelte normative o consensuali, da parte dei pescatori e degli acquirenti, palesa che non di libera scelta si tratti, tanto che chi si sottraeva all'asta e procedeva a libere contrattazioni veniva raggiunto da Albanese e dai suoi, che lucravano un aggio del 10%.In tal senso la qualificazione giuridica offerta dall'ordinanza impugnata è in assoluta sintonia con il principio di diritto per cui il delitto di estorsione c.d. contrattuale si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti e l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente- vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (Sez. 2 , n. 12434 del 19/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278998 - 01; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269364 - 01; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258168 - 01,, Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Biondo, Rv. 252283 - 01). Quanto alla configurabilità dell'art. 513-bis cod. pen., la fattispecie presuppone la concorrenza fra i soggetti operanti nel mercato e l'alterazione della stessa da parte di soggetti inseriti nella 'catena commerciale'. Nel caso in esame Albanese agisce quale soggetto non concorrente con le pescherie, che però certamente si inserisce nella catena di produzione, ma imponendo una intermediazione non richiesta, al fine di ottenere un profitto ingiusto, consistente nel compenso del 10% imposto sulle vendite che i titolari di pescherie ebbero a subire in modo incidente sul proprio patrimonio. In tal senso va richiamato il principio per cui il delitto di estorsione può concorrere con quello di illecita concorrenza con violenza o minaccia, trattandosi di fattispecie differenti, la cui diversità si misura valutando le modalità con cui si esprime l'azione violenta: integra il delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa; si configura, invece, il delitto di estorsione nel caso in cui l'azione violenta si risolva in coazione fisica e psichica dell'imprenditore e non si traduca in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente. Elemento proprio ed esclusivo del delitto estorsivo è l'ottenimento del profitto ingiusto (Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, Rv. 268640 - 01). In tal senso, hanno osservato le Sezioni Unite, «gli elementi che concorrono a descrivere la tipicità del reato di illecita concorrenza impediscono di ritenerne assorbita la condotta nella più grave fattispecie della estorsione (consumata o tentata) in base al criterio di specialità. I due reati, rientranti in una diversa collocazione sistematica, offendono beni giuridici diversi, inc:idendo nel secondo caso» - quello estorsivo — «sul patrimonio del soggetto passivo (Sez. 6, n. 6055 del 24/06/2014, dep. 2015, Amato, Rv. 263164 - 01), con la previsione dell'elemento di fattispecie relativo all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, senza tradursi in una violenta manipolazione dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente (Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, Rv. 268640). Ne discende, altresì, che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi (Sez. 2, n. 5793 del 24/10/2013, dep. 2014, Campolo, Rv. 258200; Sez. 1, n. 24172 del 31/03/2010, Viscolo, Rv. 247946)» (Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 28/04/2020, Guadagni, Rv. 278735 - 01). Nel caso in esame certamente sussiste la minaccia e l'ingiusto profitto con altrui danno, il che integra il delitto di estorsione, cosicchè la censura difensiva che vede configurato in alternativa il delitto previsto dall'ari:. 513-bis cod. pen. non è idonea a scalfire la motivazione dell'ordinanza impugnata, al più potendo configurarsi un concorso fra fattispecie. 3.5 Venendo alla censura inerente la minaccia, la dedotta cordialità nell'incontro fra Albanese e Fumo viene valutata dal Tribunale del riesame in linea con gli orientamenti giurisprudenziale che, a fronte dell'agire di esponenti di spicco della criminalità organizzata, palesano come non necessaria la minaccia esplicita. In tema di estorsione cd. "ambientale", infatti, non è necessario che la vittima conosca l'estorsore ed il clan di appartenenza del medesimo, rilevando soltanto le modalità in sé della richiesta estorsiva, che, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben può manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 - 01: nella fattispecie, Corte di cassazione ha ritenuto sussistere un tentativo di estorsione ambientale in relazione alla condotta degli imputati - di cui uno appartenente ad una cosca di 'ndrangheta - che avevano effettuato una richiesta anomala di informazioni, con fissazione unilaterale di un appuntamento a distanza di pochi giorni, al responsabile di un'impresa impegnata in lavori nel territorio calabrese, il quale, pur provenendo da altra regione, si era immediatamente reso conto della natura estorsiva della richiesta stessa, ed aveva subito dopo sporto denuncia). Per estorsione "ambientale" si intende quella particolare forma di estorsione, che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, Sentenza n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632 - 01). Non vi è dubbio che la convocazione e la richiesta proveniente da Albanese, nonno di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a detenzione domiciliare, al di là di ogni cortesia nel colloquio, con accompagnamento da parte di Mazzitelli, già condannato per appartenenza alla cosca Mole, integrino una minaccia adeguata, come per altro il colloquio intercorso fra Fumo e Mazzitelli in auto, successivamente all'incontro, dimostra. Il motivo è dunque infondato. 4. Quanto al secondo motivo, lo stesso è manifestamente infondato. A ben vedere viene 'attaccato' in particolare il fine di agevolazione della cosca Molè, oggetto della circostanza aggravante dell'art. 416-bis 1 cod. pen. A tal riguardo l'ordinanza impugnata, dopo aver affermata le ragioni oggettive relative al metodo mafioso, essendo l'estorsione maturata nel contesto della asfissiante pressione della cosca gioiese sul mercato del pesce, per altro verso dapprima evidenzia come si tratti di condotta di costituiva estrinsecazione del potere mafioso dell'Albanese e della cosca Mole, assicurando alla congrega, tramite la mediazione imposta dell'asta, lauti guadagni e, quanto a Mazzitelli, rappresenta come anch'egli avesse aderito a tale finalità di agevolazione, proprio come dimostra l'episodio descritto al fol. :14 della ordinanza, relativamente al pedinamento di altro pescatore eludente le disposizioni monopolistiche, vicenda che in uno a quella del Fumo conduceva il Tribunale del riesame a motivare come il dinamismo operativo di Mazzitelli fosse atto a garantire che la congrega mantenesse il monopolio nel settore ittico, a scapito della libertà contrattuale degli operatori del settore. Tale argomentazione integra una più che adeguata motivazione in ordine al profilo soggettivo dell'aggravante speciale che, per altro, anche in sintonia con il principio di diritto per cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 03/03/2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01). Quanto al profilo oggettivo del metodo mafioso, la censura risulta assolutamente generica e incidentale e pertanto inammissibile, il che rende non decisiva quella in merito al profilo agevolativo. Per altro va anche evidenziato come difetti l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante a effetto speciale, allorchè da questa conseguano immediati riflessi sull'"an" o sul "quomodo" della misura (Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 01/02/2019, Fucito, Rv. 275028 - 01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile per carenza d'interesse il ricorso con cui era stata contestata la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa senza che fossero impugnate le valutazioni in punto di pericolo di reiterazione non fondate su tale presunzione; nello stesso senso Sez. 3, n. 20391 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256 - 01; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabbricini, Rv. 258502 - 01; Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507 - 01). Nel caso in esame Mazzitelli risulta gravamente indiziato del delitto associativo, per quanto si leggerà a seguire, cosicchè anche in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e della relativa presunzione la sussistenza o meno dell'aggravante risulta irrilevante. In vero si tratta di una declinazione coerente con il principio per cui nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01; analogamente, Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995 Serafino, Rv. 202269 - 01; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018 - 01). Pertanto il motivo, anche sotto tale profilo, è inammissibile. 5. Il terzo motivo è generico perché trascura il riferimento decisivo, nell'economia della decisione impugnata, alla precedente cor danna del Mazzitelli proprio per la partecipazione alla cosca Molè. Mazzitelli è il cugino di [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza legge congiuntamente l'episodio estorsivo commesso in concorso con Albanese, nonno del Molè e altra figura storica della medesima cosca, il pedinamento con [OSCURATO:PERSONA] dell'ulteriore pescatore, infine dando atto in nota 6) del ruolo assunto da Mazzitelli nel settore di elezione della cosca, quello delle Slot machines, affidate a Mazzitelli e [OSCURATO:PERSONA], fra gli altri, come accertato con la sentenza nel processo cd. Mediterraneo. In sostanza l'ordinanza impugnata evidenzia come costante sia l'operatività del Mazzitelli nella cosca Molè, al di là del solo delitto del capo 14), a differenza di quanto rilevato dalla difesa. In tal senso il Tribunale reggino fa buon governo del principio per cui in tema di associazione mafiosa, i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Ammendola, Rv. 278221 - 01) 6. Il quarto motivo anche è infondato. A ben vedere logica e congrua è la motivazione che fonda la gravità indiziaria della partecipazione al sodalizio contestato al capo 17), che per altro costituisce anche settore di elezione della cosca Molè — dunque sintomatico del 'prendere parte' a tale gruppo mafioso — su due episodi: quello dell'aiuto offerto a Molè per nascondere lo stupefacente nell'autovettura Panda, per consentirgli il giorno seguente di trasportarlo al Nord Italia ove ad attenderlo era Ficarra (capo 24); nonché il mandato, ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], di portare il pasto a tre sommozzatori della marina peruviana che dovevano provvedere al recupero del carico di droga caduto nelle acque del porto di [OSCURATO:PERSONA]. A riguardo gli episodi risultano espressivi della messa a disposizione del Mazzitelli per le diverse esigenze del sodalizio dedito al narcotraffico, tanto che l'indagato, a richiesta del cugino Molè, non si sottrae alla collaborazione, offrendo un contributo concreto e in fasi decisive, come l'alloggiamento dello stupefacente nell'auto da vendere sul mercato lombardo e l'assicurare il vitto ai sommozzatori peruviani che dovevano recuperare il carico di stupefacente. In tal senso il Tribunale del riesame rileva congruamente e logicamente la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto previsto dall'art. 74 d.P.R. 309/90 per un verso rappresentando la possibilità giuridica della doppia appartenenza al sodalizio mafioso e a quello dedito al narcotraffico, per altro verso individuando nella condotta di contribuzione il sintomo della messa a disposizione, come anche già verificato per il delitto associativo ex art. 416-bis cod. pen., del quale l'associazione dedita al narcotraffico è gemmazione e delitto fine. Né occorre un periodo minimo di contribuzione, in quanto può ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 1, Sentenza n. 5445 del 07/11/2019, dep. 11/02/2020, Rv. 278471 - 01), purchè caratterizzata da significatività causale e contributiva ai fini del sodalizio, come è nel caso in esame.7. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Il tema del 'tempo silente' è adeguatamente e logicamente affrontato dall'ordinanza impugnata, che rileva come a fronte della doppia presunzione, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura estrema, nulla attesti la rescissione del legame associativo del Mazzitelli dalla cosca Molè, non potendo a tanto bastare l'intervento giudiziario nei confronti degli esponenti della stessa e l'assenza di condotte successive a quelle oggetto del provvedimento restrittivo. A questo riguardo, si impone un inciso, funzionale all'illustrazione dell'attuale assetto della giurisprudenza di legittimità sui rapporti tra il requisito dell'attualità di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) e le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (con particolare riferimento all'associazione mafiosa) e sul riverbero di detto rapporto sul versante motivazionale dei provvedimenti cautelari, rispetto al quale si registrano due orientamenti oltre una terza direzione ermeneutica di carattere "intermedio", espressa, in tempi recenti, da Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471, che costituisce altresì un efficace guida per l'illustrazione delle diverse posizioni giurisprudenziali. Secondo una prima opzione, la presunzione relativa di pericolosità sociale per il partecipe ad associazione mafiosa può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del Giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementi a favore, sul Giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo orca la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 6, n. 19787 del 26/3/2019, Bonforte, Rv. 275681; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. Trombacca, Rv. 278569; Sez. 5, n. 40206 del 2/7/2018, Lombardo, n. m.;Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726; Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986; Sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Ascone, Rv. 2(54727; nonché Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626, che opera un distinguo tra mafie storiche e non). Una specifica declinazione interna dell'orientamento suddetto (Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626; Sez. 5, n. 36389 del 15/7/2019, Forgetti, Rv. 276905) ha proposto, talvolta, una distinzione tra "mafie storiche" e quelle che tali non sono, legando unicamente alle prime la presunzione relativa di pericolosità cautelare alla quale non è necessaria la verifica in punto di attualità del pericolo, potendo essere vinta la presunzione solo dalla prova del distacco dal contesto mafioso. Un diverso orientamento ritiene sussistente un onere motivazionale, incentrato sulla valutazione del requisito dell'attualità, allorché si registri una consistente distanza temporale tra i fatti ed il provvedimento cautelare (Sez. 1, n. 28991 del 25/9/2020, Felice, Rv. 279728; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 42714 del 19/7/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 - 01; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino e altri, Rv. 270738; Sez. 6, n. 20304 del 30/0:3/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo e altri, Rv. 268727). Esiste, poi, una terza opzione esegetica — che è quella a cui aderisce la sentenza Quaceci e che è stata definita "intermedia" nella relazione di contrasto n. 94 del 2020 a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione — che muove dal rilievo che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pane una presunzione relativa di pericolosità sociale; sicché non vi è un obbligo positivo di motivare circa la ricorrenza dei pericula libertatis, ma occorre soltanto apprezzarne le ragioni di esclusione evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti; con la precisazione che, tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, a differenza della rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha invece valore determinante nel senso dell'insussistenza delle esigenze cautelari. E' cosi che, mentre la dimostrazione del recesso dal sodalizio e della definitiva interruzione dei rapporti dell'interessato con la cosca di appartenenza ha un'incidenza tranchant rispetto al venir meno dell'attualità delle esigenze cautelari, il tempo trascorso — naturalmente in assenza di ulteriori manifestazioni di appartenenza al sodalizio — va valutato in ragione della sua effettiva estensione e del significato che esso può assumere in termini di allontanamento dal contesto delinquenziale rispetto alla gravità degli addebiti — recte, del substrato fattale alla base dei medesimi — che sono mossi all'indagato. Ebbene, il Collegio ritiene di aderire a questo terzo orientamento, siccome in grado di comporre i vari indicatori normativi e di operare una valutazione bilanciata che, da una parte, tenga conto della presunzione — ancorché relativa — di sussistenza delle esigenze cautelari e, dall'altra, non paralizzi la valutazione giudiziaria rispetto alla singola vicenda cautelare, quando sia trascorso un considerevole lasso di tempo dai fatti e il detenuto non abbia fatto registrare ulteriori comportamenti indicativi della sua appartenenza alla compagine malavitosa. D'altra parte, a riprova della peculiarità della valutazione a farsi, giova ricordare che le caratteristiche di persistenza del vincolo associativo ex art. 416- bis cod. pen. e la necessità di tenerne conto a fini cautelari sono state nuovamente riconosciute dalla Corte Costituzionale, sia pure al fine di respingere, per manifesta infondatezza, una censura di illegittimità della presunzione non già di sussistenza delle esigenze cautelari, ma di adeguatezza della sola custodia in carcere. Nell'ordinanza n. 136 del 2017, infatti, la Consulta ha ricordato la «specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall'altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso». Nell'occasione, la Corte, nel richiamare un proprio precedente (sentenza n. 265 del 2010), ha ricordato che le caratteristiche del vincolo associativo lo rendono capace di permanere inalterato nonostante le vicende personali dell'associato e di mantenerne viva la pericolosità, il che costituisce una traccia esegetica di grande rilievo a conforto dell'interpretazione seguita nella questione sub iudice. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata applica in modo pertinente e logico tali principi, escludendo che siano intervenuti nova adeguati a vincere la presunzione di pericolosità, e d'altro canto le condotte in esame risalgono agli anni 2019 e 2020 mentre le due condotte associative risultano tuttora perduranti, di tal chè certamente, anche a prescindere dalle richiamate presunzioni, alcuna significativa distanza si frappone tra i fatti, l'ordinanza cautelare genetica e fra quest'ultima e l'attualità, tanto più che Mazzitelli risulta già condannato per il delitto associativo mafioso, a riprova del suo stabile inserimento, senza che la pregressa condanna abbia sortito effetti. Per altro, come rilevato dal Tribunale del riesame (fol. 20), non può ritenersi 'elidente' le esigenze di cautela la dichiarazione del Furfaro, del quale si è già dato conto, che si riferisce ai ',:empi antecedenti il 2015, mentre i fatti in esame sono relativi al 2019, con contributo in favore del sodalizio tuttora permanente, cosicchè alcuna significativa cesura temporale esiste fra il tempus commissi delicti e