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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36417/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la penale responsabilità già dichiarata dal Tribunale di Patti con sentenza 19 aprile 2018 e ha rideterminato la pena nei limiti ritenuti di giustizia.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] Fabio.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Le contestazioni, entrambe relative a profili di responsabilità, risultano meramente fattuali e finalizzate a una mera rilettura del fascicolo processuale a fronte di una motivazione che valorizza la falsa prospettazione della disponibilità del bene da parte dell'imputato profittando della piattaforma virtuale utilizzata, dell'affidamento generato e della distanza che impediva alla controparte di effettuare verifiche in maniera diretta.

3.2. Per altro verso, l'operante di PG che aveva effettuato le indagini si è presentato in dibattimento confermando circostanze risultanti da proprie annotazioni per quanto sottoscritte dall'ufficiale più alto e in grado tanto da non potersi dubitare della utilizzabilità di tali dichiarazioni.

3.3. Quanto alla prospettata sussistenza di un mero inadempimento civilistico, deve rilevarsi che la capziosità della condotta e l'uso dello strumento telematico al precipuo fine di avviare una contrattazione su oggetti di fatto inesistenti, sollecitare offerte e consolidare affidamento, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, implica non solo la qualificazione in termini di truffa ma anche l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa, nel caso di specie nemmeno contestata.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso .p Roma in data 8 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la penale responsabilità già dichiarata dal Tribunale di Patti con sentenza 19 aprile 2018 e ha rideterminato la pena nei limiti ritenuti di giustizia. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] Fabio. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le contestazioni, entrambe relative a profili di responsabilità, risultano meramente fattuali e finalizzate a una mera rilettura del fascicolo processuale a fronte di una motivazione che valorizza la falsa prospettazione della disponibilità del bene da parte dell'imputato profittando della piattaforma virtuale utilizzata, dell'affidamento generato e della distanza che impediva alla controparte di effettuare verifiche in maniera diretta. 3.2. Per altro verso, l'operante di PG che aveva effettuato le indagini si è presentato in dibattimento confermando circostanze risultanti da proprie annotazioni per quanto sottoscritte dall'ufficiale più alto e in grado tanto da non potersi dubitare della utilizzabilità di tali dichiarazioni. 3.3. Quanto alla prospettata sussistenza di un mero inadempimento civilistico, deve rilevarsi che la capziosità della condotta e l'uso dello strumento telematico al precipuo fine di avviare una contrattazione su oggetti di fatto inesistenti, sollecitare offerte e consolidare affidamento, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, implica non solo la qualificazione in termini di truffa ma anche l'applicazione dell'aggravante della minorata difesa, nel caso di specie nemmeno contestata. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso .p Roma in data 8 lugl
Sentenza Cassazione n. 36417/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris