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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18825/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la SENTENZA del 20/10/2022 della CORTE di CASSAZIONE ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 47380/2022 questa Sezione della Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 25/11/2021; che, per mero errore materiale, risulta omessa, nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio dalla parte civile presente all'udienza dinanzi a questa Corte; OSSERVATO che, secondo l'indirizzo maggioritario di questa Corte di Cassazione, è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale la sentenza dibattimentale che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile, trattandosi di statuizione obbligatoria per legge e di natura accessoria, non attinente a una componente essenziale dell'atto, alla quale può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod.proc.pen. (Sez.

U. n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426; Sez. 2 n. 6809 del 13/01/2009; Rv. 243422, con specifico riferimento alla omissione nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, nonché Sez. 2 n. 17326 del 24/01/2013, Rv. 255534; Sez. 6, Ord. N. 8668 del 05/02/2014, Rv. 258812; Sez. 5 n. 50066 del 12/10/2016, Rv. 268627; Sez. 5 n. 16614 del 12/01/2017, Rv. 269675; Sez. 3 n. 39081 del 17/05/2017, Rv. 270793).

RITENUTO che, a tale indirizzo, largamente maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte, il Collegio intende dare continuità rispetto a quello minoritario "( Sez. 4 n. 9579 del 23/05/2015, Rv. 266175; Sez. 1 n. 45238 del 28/05/2013, Rv. 257721; Sez. 3 n. 37194 del 02/07/2010, Rv. 248562). ), alla luce dei principi esposti nella sentenza delle Sezioni Unite 'Boccia', in cui il [OSCURATO:PERSONA] nomofilattico ha evidenziato, sulla scia di accreditata tesi dottrinaria, che, con riferImento, in particolare, all'errore omissivo, è esperibile la procedura correttiva a fronte della divergenza tra l'espressione usata dal giudice e quanto egli, pur mancando, nel testo del provvedimento, espressi elementi indicativi della sua volontà, avrebbe dovuto univocamente esprimere in forza di obbligo di legge, sottolineando come in tale indirizzo ricorra ugualmente la necessità e automaticità dell'intervento correttivo, diretto a esplicitare un comando giudiziale "tradito" dalla concreta realizzazione espressiva, con la conseguenza che il dato peculiare è che quello che si "ricostruisce" non è la volontà "soggettiva" del giudice emergente dall'atto, ma la sua volontà "oggettiva" da considerarsi (necessariamente) immanente nel'atto per dettato ordinamentale.

Le Sezioni Unite hanno, dunque, affermato che, per coerenza sistematica, non possono determinare nullità e attenere a componenti essenziali dell'atto le omissioni per le quali sia previsto un automatico intervento integrativo da parte del giudice dell'esecuzione, come nei casi in cui lo stesso ordinamento prevede la correggibilità mediante la procedura di cui all'art. 130 cod.proc.pen ( come nel caso di cui all'art. 535 comma 4 cod.proc.pen ) o quando sia mancata ( per scelta inconsapevole dal giudice) la statuizione di pena accessoria obbNatoria o di confisca obbligatoria.

Ciò che accomuna siffatte statuizioni è la realizzabilità dell' integrazione dell'atto mediante operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e consequenziale.

Pertanto, su tale presupposto, si è affermato che l'omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non genera una nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, sicchè a essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod.proc.pen. ( Sez.

U. Boccia cit., conf. ).

CONSIDERATO che, anche con riferimento al giudizio in Cassazione, la statuizione in ordine alla domanda di condanna alle spese sostenute dalla parte civile è inessenziale rispetto al thema decidendum (rappresentato, nel giudizio di Cassazione, dalla fondatezza, infondatezza o inammissibilità, alla stregua del paradigma degli artt. 581 e 606 c.p.p., del ricorso), consequenziale al rigetto o all'inammissibilità del ricorso (cfr. sul punto S.U. n. 5466 del 28/01/2004,Gallo) e per sua natura accessoria.

Si è già affermato, inoltre, nella giurisprudenza di questa Corte che, nel caso di omissione della statuizione in sede di legittimità, l'impossibilità di configurare un qualsivoglia diverso rimedio alternativo impone di verificare, sia in astratto sia in concreto, la praticabilità di una interpretazione estensiva della procedura della correzione, nell'intento di evitare che la domanda di refusione delle spese rimanga inesorabilmente priva di risposta quando il sacrificio così imposto alle parte non risulta in alcun modo giustificato o giustificabile.

RITENUTO Che deve essere ribadito il principio che, ove la Corte di Cassazione sia incorsa in una svista che ha determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e consequenziale (nel senso che essa non poteva non conseguire dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse) con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale, e deve essere corretto. (Sez. 5, n. 46349 del 15/11/2007, Rv. 238885; Sez. 2 n. 6809 del 13/01/2009, Rv. 243422); che, da quanto detto, deve procedersi alla correzione del ruolo di udienza in data 20/10/2022, in riferimento al procedimento n. 18153/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mediante integrazione con la condanna del ricorrente alla rifusione alla parte civile delle spese sostenute nell'ulteriore grado di giudizio che, sulla base dei parametri di valutazione desumibili dalla decisione di rigetto in esame, vanno liquidate in complessivi 3.300,00 Euro, comprensivi di onorari, oltre accessori come per legge.

Fermo restando che la sentenza documento contiene già la statuizione civile, sia in motivazione che nel dispositivo, deve tuttavia, disporsi la correzione del ruolo, con integrazione del dispositivo di udienza come segue: P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo di udienza in data 20/10/2022, in riferimento al procedimento n. 18153/2022, nel senso che il dispositivo di sentenza n. 47380/2022 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve essere integrato con la dicitura "oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.300,00 oltre accessori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la SENTENZA del 20/10/2022 della CORTE di CASSAZIONE ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 47380/2022 questa Sezione della Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 25/11/2021; che, per mero errore materiale, risulta omessa, nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio dalla parte civile presente all'udienza dinanzi a questa Corte; OSSERVATO che, secondo l'indirizzo maggioritario di questa Corte di Cassazione, è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale la sentenza dibattimentale che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile, trattandosi di statuizione obbligatoria per legge e di natura accessoria, non attinente a una componente essenziale dell'atto, alla quale può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod.proc.pen. (Sez. U. n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426; Sez. 2 n. 6809 del 13/01/2009; Rv. 243422, con specifico riferimento alla omissione nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, nonché Sez. 2 n. 17326 del 24/01/2013, Rv. 255534; Sez. 6, Ord. N. 8668 del 05/02/2014, Rv. 258812; Sez. 5 n. 50066 del 12/10/2016, Rv. 268627; Sez. 5 n. 16614 del 12/01/2017, Rv. 269675; Sez. 3 n. 39081 del 17/05/2017, Rv. 270793). RITENUTO che, a tale indirizzo, largamente maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte, il Collegio intende dare continuità rispetto a quello minoritario "( Sez. 4 n. 9579 del 23/05/2015, Rv. 266175; Sez. 1 n. 45238 del 28/05/2013, Rv. 257721; Sez. 3 n. 37194 del 02/07/2010, Rv. 248562). ), alla luce dei principi esposti nella sentenza delle Sezioni Unite 'Boccia', in cui il [OSCURATO:PERSONA] nomofilattico ha evidenziato, sulla scia di accreditata tesi dottrinaria, che, con riferImento, in particolare, all'errore omissivo, è esperibile la procedura correttiva a fronte della divergenza tra l'espressione usata dal giudice e quanto egli, pur mancando, nel testo del provvedimento, espressi elementi indicativi della sua volontà, avrebbe dovuto univocamente esprimere in forza di obbligo di legge, sottolineando come in tale indirizzo ricorra ugualmente la necessità e automaticità dell'intervento correttivo, diretto a esplicitare un comando giudiziale "tradito" dalla concreta realizzazione espressiva, con la conseguenza che il dato peculiare è che quello che si "ricostruisce" non è la volontà "soggettiva" del giudice emergente dall'atto, ma la sua volontà "oggettiva" da considerarsi (necessariamente) immanente nel'atto per dettato ordinamentale. Le Sezioni Unite hanno, dunque, affermato che, per coerenza sistematica, non possono determinare nullità e attenere a componenti essenziali dell'atto le omissioni per le quali sia previsto un automatico intervento integrativo da parte del giudice dell'esecuzione, come nei casi in cui lo stesso ordinamento prevede la correggibilità mediante la procedura di cui all'art. 130 cod.proc.pen ( come nel caso di cui all'art. 535 comma 4 cod.proc.pen ) o quando sia mancata ( per scelta inconsapevole dal giudice) la statuizione di pena accessoria obbNatoria o di confisca obbligatoria. Ciò che accomuna siffatte statuizioni è la realizzabilità dell' integrazione dell'atto mediante operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e consequenziale. Pertanto, su tale presupposto, si è affermato che l'omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non genera una nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, sicchè a essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'art. 130 cod.proc.pen. ( Sez. U. Boccia cit., conf. ). CONSIDERATO che, anche con riferimento al giudizio in Cassazione, la statuizione in ordine alla domanda di condanna alle spese sostenute dalla parte civile è inessenziale rispetto al thema decidendum (rappresentato, nel giudizio di Cassazione, dalla fondatezza, infondatezza o inammissibilità, alla stregua del paradigma degli artt. 581 e 606 c.p.p., del ricorso), consequenziale al rigetto o all'inammissibilità del ricorso (cfr. sul punto S.U. n. 5466 del 28/01/2004,Gallo) e per sua natura accessoria. Si è già affermato, inoltre, nella giurisprudenza di questa Corte che, nel caso di omissione della statuizione in sede di legittimità, l'impossibilità di configurare un qualsivoglia diverso rimedio alternativo impone di verificare, sia in astratto sia in concreto, la praticabilità di una interpretazione estensiva della procedura della correzione, nell'intento di evitare che la domanda di refusione delle spese rimanga inesorabilmente priva di risposta quando il sacrificio così imposto alle parte non risulta in alcun modo giustificato o giustificabile. RITENUTO Che deve essere ribadito il principio che, ove la Corte di Cassazione sia incorsa in una svista che ha determinato l'omissione di una statuizione accessoria, obbligatoria e consequenziale (nel senso che essa non poteva non conseguire dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse) con nocumento ingiusto e non altrimenti emendabile per una delle parti, l'errore di fatto non può che essere considerato alla stregua di un errore materiale, e deve essere corretto. (Sez. 5, n. 46349 del 15/11/2007, Rv. 238885; Sez. 2 n. 6809 del 13/01/2009, Rv. 243422); che, da quanto detto, deve procedersi alla correzione del ruolo di udienza in data 20/10/2022, in riferimento al procedimento n. 18153/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mediante integrazione con la condanna del ricorrente alla rifusione alla parte civile delle spese sostenute nell'ulteriore grado di giudizio che, sulla base dei parametri di valutazione desumibili dalla decisione di rigetto in esame, vanno liquidate in complessivi 3.300,00 Euro, comprensivi di onorari, oltre accessori come per legge. Fermo restando che la sentenza documento contiene già la statuizione civile, sia in motivazione che nel dispositivo, deve tuttavia, disporsi la correzione del ruolo, con integrazione del dispositivo di udienza come segue: P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo di udienza in data 20/10/2022, in riferimento al procedimento n. 18153/2022, nel senso che il dispositivo di sentenza n. 47380/2022 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve essere integrato con la dicitura "oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.300,00 oltre accessori
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