CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00450/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]4k1CIA; lette/s tite le conclusioni del PG ‘ r) R\41.1 k.r.~.\\AN Urgn "Afkke/ h Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato l'ordinanza con cui nel giugno/luglio 2015 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], come giudice dell'esecuzione, dichiarò condonata in favore di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa, avendo rilevato che nei cinque anni decorrenti dall'I. agosto 2006, data di entrata in vigore della legge n. 241 del 2006 di previsione dell'indulto, l'interessato aveva commesso, specificamente il 4 gennaio 2009, un reato ostativo, accertato con sentenza divenuta irrevocabile nel 2010. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. È pur vero che il ricorrente, nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, commise un delitto non colposo, e però la sentenza di condanna per tale delitto successivamente commesso, divenuta irrevocabile il 10 luglio 2010, era nota al giudice dell'esecuzione che concesse il benefizio. È principio giurisprudenziale che l'indulto concesso dal giudice della cognizione può essere revocato in sede esecutiva per la sopravvenienza di una causa di revoca ovvero per la considerazione di una causa preesistente, a condizione però che la stessa non sia stata conosciuta dal giudice della cognizione. Questo principio opera pur quando la concessione del beneficio sia opera del giudice dell'esecuzione che conosca, al momento in cui assume la decisione, l'esistenza della causa ostativa. La causa ostativa alla concessione del beneficio risulta dal certificato del Casellario giudiziale, documento che era agli atti del giudice che aveva concesso il beneficio nel 2015. In ogni caso il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto acquisire il fascicolo del giudizio, adempimento che non ha rispettato. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito un principio - in tema di rapporti tra decisioni del giudice della cognizione e del giudice 1 dell'esecuzione sulla sospensione condizionale della pena - che ha portata generale e che ben si adatta a regolare la relazione tra decisioni entrambe del giudice dell'esecuzione, che siano l'una di riconoscimento di un beneficio, quale appunto l'indulto, e l'altra di revoca dello stesso. Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Rv. 264381 ha stabilito che "il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio". Ha in tal modo affermato che il giudicato formatosi in sede di cognizione sulla sospensione condizionale può essere soggetto in sede esecutiva alle decisioni di modifica in peius, e quindi non esprime una resistenza assoluta agli interventi correttivi, a condizione che il giudice dell'esecuzione accerti che il dato che giustifica il provvedimento incidente sulle statuizioni della sentenza irrevocabile non fosse conosciuto o conoscibile dal giudice che l'ha emessa. La menzionata sentenza ha precisato che la statuizione sulla sospensione condizionale, seppure contenuta nella decisione divenuta irrevocabile, non partecipa "della natura intrinseca del giudicato sostanziale", perché consiste in un giudizio prognostico produttivo di effetti giuridici strutturalmente temporanei, provvisori e sottoposti a condizione. Non è dunque presidiata dalla preclusione forte tipica del giudicato di cognizione, in forza del principio generale del ne bis in idem che copre soltanto il dedotto e non anche il deducibile. Ma ha aggiunto che la preclusione opera ove la causa ostativa risulti documentata in atti e sia quindi compresa oggettivamente nel complesso degli elementi funzionali allo scrutinio compiuto dal giudice che il beneficio ha riconosciuto. 3. Si osserva allora che lo stesso tipo di preclusione, debole, pertiene al cd. giudicato esecutivo, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e da ultimo da Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Rv. 279786, secondo cui "la preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva" che,quindi, il principio della non revocabilità del provvedimento di riconoscimento di un beneficio, quale è l'indulto, valga anche quando esso sia stato adottato dal giudice dell'esecuzione e agli atti della sua decisione fosse già presente il dato dell'esistenza della causa ostativa.3.1. In questi termini si è del resto già pronunciata la giurisprudenza di legittimità: Sez. 1, n. 32258 del 16/01/2018 n. m., proprio in un caso di riconoscimento del beneficio dell'indulto in sede esecutiva, ha fissato il principio per il quale "il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca dell'applicazione dell'indulto per sussistenza di causa ostativa esistente prima della concessione del beneficio medesimo, deve verificare se la sussistenza della causa ostativa medesima fosse conoscibile, mediante esame degli atti del relativo fascicolo, dal giudice che ha applicato il beneficio, essendo la revoca preclusa nel caso di conoscibilità della causa ostativa". E allo stesso modo ha deciso successivamente, sempre in un caso di riconoscimento dell'indulto in sede esecutiva, Sez. 1, n. 32957 del 14/02/2018, n. m. In conformità, ancora prima, si era espressa Sez. 1, n. 47041 del 24/01/2017, Rv. 271453, per la quale "in tema di procedimento di esecuzione, l'omessa valutazione, da parte del giudice, di un elemento decisivo risultante dagli atti sottoposti al suo esame al momento della decisione non costituisce un novum suscettibile di determinare il superamento della preclusione derivante dal cd. giudicato esecutivo, ma un errore, di fatto o di diritto, cui deve porsi rimedio con l'impugnazione, in difetto della quale si configura un'ipotesi di acquiescenza alla decisione. (Fattispecie in tema di revoca di indulto)". 4. Sulla base dei principi appena prima richiamati si rileva che, secondo quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca limitandosi ad attestare che l'interessato commise un delitto non colposo nei cinque anni successivi alla entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, specificamente il 4 gennaio 2009, delitto accertato con sentenza divenuta irrevocabile I'l luglio 2010, e quindi ben cinque anni prima del provvedimento che in sede esecutiva ha comunque riconosciuto il beneficio dell'indulto - ordinanza dell'i luglio 2015 -. Non si è quindi interrogato, o almeno non ha sul punto motivato, in ordine alla conoscenza o conoscibilità, nei termini prima illustrati, della sussisténza della causa ostativa ad opera del giudice dell'esecuzione che riconobbe il beneficio dell'indulto. 5. È così incorso in un difetto di motivazione, a cui occorre porre rimedio annullando con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, che dovrà appunto accertare, mediante l'esame degli atti del relativo fascicolo, se la causa ostativa fosse quanto meno conoscibile per il giudice che concesse il beneficio, tenendo presente la regola della preclusione alla revoca nel caso di accertata conoscibilità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del T