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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03677/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto.

Ritenuto che l'unico motivo, nella parte in cui la ricorrente contesta vizi di motivazione in relazione all'eccessività della pena a causa della inesatta valutazione delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputata ai fini del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606 lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.

Invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali se non viene ritualmente dedotto un travisamento della prova (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., né per l'appunto è stato denunziato con il ricorso alcun travisamento della prova.

Ritenuto, inoltre, che lo stesso motivo, nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità in quanto si traduce nella deduzione di mere censure di fatto, oltre ad essere manifestamente infondato e generico in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto. Ritenuto che l'unico motivo, nella parte in cui la ricorrente contesta vizi di motivazione in relazione all'eccessività della pena a causa della inesatta valutazione delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputata ai fini del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606 lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. Invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali se non viene ritualmente dedotto un travisamento della prova (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., né per l'appunto è stato denunziato con il ricorso alcun travisamento della prova. Ritenuto, inoltre, che lo stesso motivo, nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità in quanto si traduce nella deduzione di mere censure di fatto, oltre ad essere manifestamente infondato e generico in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa dell
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