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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41894/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con riconoscimento della recidiva specifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di quella reiterata, specifica e infraquinquennale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta la mancata esclusione ex officio della recidiva, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la iniquità del trattamento sanzionatorio identico per i due coimputati nonostante la diversa qualificazione della recidiva, più grave per Passquindici - è manifestamente infondato, in quanto: - [OSCURATO:PERSONA] non aveva impugnato il punto del riconoscimento della recidiva, di conseguenza, in forza del principio devolutivo sancito dall'art. 597 cod. proc. pen., la Corte di appello non avrebbe potuto intervenire su un punto non devoluto alla sua cognizione, che non rientra tra le deroghe previste dal comma 5 del citato art. 597 cod. proc. pen.; - il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente giustificato (cfr. pag. 4); - il più favorevole trattamento sanzionatorio riservato a [OSCURATO:PERSONA] contra legem non può riverberarsi in termini di ulteriore favore sul [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale l'aumento di pena per la recidiva specifica è stato operato nel rispetto dei limiti stabiliti dal comma secondo dell'art. 99, cod. pen..

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto in abitazione, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con riconoscimento della recidiva specifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di quella reiterata, specifica e infraquinquennale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta la mancata esclusione ex officio della recidiva, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la iniquità del trattamento sanzionatorio identico per i due coimputati nonostante la diversa qualificazione della recidiva, più grave per Passquindici - è manifestamente infondato, in quanto: - [OSCURATO:PERSONA] non aveva impugnato il punto del riconoscimento della recidiva, di conseguenza, in forza del principio devolutivo sancito dall'art. 597 cod. proc. pen., la Corte di appello non avrebbe potuto intervenire su un punto non devoluto alla sua cognizione, che non rientra tra le deroghe previste dal comma 5 del citato art. 597 cod. proc. pen.; - il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente giustificato (cfr. pag. 4); - il più favorevole trattamento sanzionatorio riservato a [OSCURATO:PERSONA] contra legem non può riverberarsi in termini di ulteriore favore sul [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale l'aumento di pena per la recidiva specifica è stato operato nel rispetto dei limiti stabiliti dal comma secondo dell'art. 99, cod. pen.. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 41894/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris