CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 34483/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha corretto l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], del 19 febbraio 2018, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indicando l'entità della pena irrogata all'imputato in quella di mesi otto di reclusione, in relazione al reato ascrittogli, di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. n. 286 del 25 luglio 1998, confermando nel resto l'impugnata sentenza. Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, avv. C. Pezzoni (vizio di motivazione quanto all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza) non è consentito in sede di legittimità perché ripropone le medesime censure svolte con l'appello, già valutate dalla Corte territoriale e da questa disattese e, in ogni caso, perché si tratta di critiche non specifiche rispetto alle argomentazioni a base del pronunciato provvedimento di appello (vedi ultima pagina della sentenza impugnata ove viene indicato il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, posto che nella specie, è stata contestata e ritenuta dal primo giudice la recidiva qualificata, ai sensi dell'art. 99 comma quarto cod. pen.). Rilevato, invero, che il ricorso non è specifico perché non "attacca" la motivazione resa dalla Corte territoriale ma si duole, in sostanza, del vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il primo giudice, nell'operare il giudizio di bilanciamento nel senso dell'equivalenza (valorizzando il corretto comportamento processuale e le motivazioni dell'agire dell'imputato per assistere la propria compagna), senza considerare l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini del giudizio di comparazione, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice di merito e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il Consigliere estensor