CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 luglio 2021
Cassazione n. 40295/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agadir il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Lecce, decidendo in sede di riesame, in parziale riforma dell'ordinanza emessa in data 21 luglio 2021 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce, ha disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con quella degli arresti domiciliari per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Tribunale ha ritenuto che la mancata acquisizione del narcotest non escludesse la piena utilizzabilità della comunicazione di notizia di reato nella quale si dava atto dell'esito positivo di detto accertamento sulla sostanza rinvenuta nell'autovettura sulla quale il Mazzi in data 19 luglio 2021 è stato fermato mentre percorreva la SS 613 in direzione Lecce con circa 8 kg di hashish occultati sotto i sedili. Pur confermando la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati, desunto dalla gravità del fatto considerato indicativo di rapporti con organizzazioni criminali, la più grave misura è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari in considerazione dello stato di incensuratezza. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto l'annullamento del provvedimento articolando i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Violazione di legge in relazione alla mancata acquisizione del narcotest, poiché sia l'ordinanza genetica e sia quella del riesame sono state fondate esclusivamente sulla base di un accertamento di cui non è stato operato il deposito agli atti del procedimento con conseguente inutilizzabilità dello stesso. In secondo luogo adduce il vizio di motivazione per illogicità in merito al pericolo di reiterazione desunto da mere congetture. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondata è la dedotta inutilizzabilità della comunicazione di notizia di reato con riferimento all'esito del narcotest, atteso che la mancata materiale acquisizione di detto accertamento di polizia non inficia la valenza probatoria della relazione di servizio in cui viene dato atto sia dell'effettuazione del narcotest e sia dell'esito positivo di detto accertamento Si deve ricordare cheriullità dell'ordinanza impugnata per omessa - trasmissione al Tribunale per il riesame degli atti ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. presuppone che detti atti siano stati presentati al Giudice delle indagini preliminari a norma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., sicchè ove si tratti di atti neppure trasmessi al G.I.P. nessuna nullità dell'ordinanza genetica può derivarne (Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273296). Inoltre, trattandosi di atti che sono stati riprodotti nella relazione di servizio, la loro omessa trasmissione è del tutto irrilevante ai fini della valutazione della rilevanza probatoria, salvo che se ne denunci la sostanziale difformità o il travisamento. All'evidenza appare generico il motivo dedotto sull'esigenze cautelari, che si limitata a reiterare la propria diversa valutazione del compendio probatorio senza confrontarsi con le ragioni del provvedimento impugnato, che contrariamente a quanto dedotto non fanno riferimento alla gravità del titolo di reato ma piuttosto alle modalità esecutive del fatto concreto per desumerne, in modo tutt'altro che congetturale, l'esistenza di un rapporto fiduciario con organizzazioni criminali per il trasporto di quantitativi rilevanti di sostanza stupefacente. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il consi estensore Il Presidente ,fl iA