CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 13672/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12139-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 76/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 22/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12139/2021 Numero sezionale 3743/2022 Numero di raccolta generale 13672/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 76 del 22. 1. 2021 del Tribunale di Benevento, che aveva rigettato la sua opposizione avverso il provvedimento di revisione della patente di guida per esaurimento dei punti a seguito di verbali accertamento di violazione del codice della strada; il primo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che il Tribunale non abbia annullato il provvedimento opposto a causa del fatto che l’Amministrazione non aveva fornito prova della comunicazione all’interessato della decurtazione dei punti sulla patente, richiamando in modo non pertinente l’orientamento della Corte di Cassazione; il secondo motivo denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 126 bis, commi 2 e 3, codice della strada, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che la comunicazione all’interessato della decurtazione dei punti della patente conseguenti alla violazioni del codice della strada accertate nei suoi confronti, che costituisce un adempimento espressamente previsto dalla legge a garanzia del cittadino ed a tutela della trasparenza dell’azione amministrativa, non integri una condizione di validità del provvedimento di revisione della patente per esaurimento de punti; i motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ., atteso che la sentenza impugnata, laddove ha affermato che la comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano non costituisce condizione di validità del provvedimento di revisione della patente di guida, dal momento che il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se ed in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente, appare del tutto conforme all’orientamento di questa Corte ( Cass. n. 13637 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12139/2021 Numero sezionale 3743/2022 Numero di raccolta generale 13672/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 del 2020; Cass. n. 18174 del 2016 ) ed il ricorso non offre elementi per mutare tale indirizzo >>. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile dell’8 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .