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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31051/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0270AEK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 11 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Aosta, pronunciata il 2 febbraio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge conseguente alla mancata pronuncia di non doversi procedere per sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità in relazione al reato per cui si procede, in quanto non sarebbe stata contestata e valutata dal Giudice di primo grado la circostanza aggravante di cui al secondo comma n. 1 dell'art. 635 cod. pen. come ritenuta dalla Corte di appello, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019 dep. 27/05/2020, Saracino, Rv. 279335 - 01) e nella specie, come pure precisato dalla Corte territoriale a pagina 5, nonostante la rubrica, il fatto era stato chiaramente enunciato in tutta la sua portata di disvalore nel capo di imputazione, ove si precisa espressamente che l'imputato distruggeva lo sgabello e altre suppellettili della cella della Casa circondariale in cui era detenuto - ossia cose esistenti in edifici pubblici - e, pertanto, non si è incorsi in alcuna violazione del diritto di difesa; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 16 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0270AEK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 11 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Aosta, pronunciata il 2 febbraio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge conseguente alla mancata pronuncia di non doversi procedere per sopravvenuta mancanza della condizione di procedibilità in relazione al reato per cui si procede, in quanto non sarebbe stata contestata e valutata dal Giudice di primo grado la circostanza aggravante di cui al secondo comma n. 1 dell'art. 635 cod. pen. come ritenuta dalla Corte di appello, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019 dep. 27/05/2020, Saracino, Rv. 279335 - 01) e nella specie, come pure precisato dalla Corte territoriale a pagina 5, nonostante la rubrica, il fatto era stato chiaramente enunciato in tutta la sua portata di disvalore nel capo di imputazione, ove si precisa espressamente che l'imputato distruggeva lo sgabello e altre suppellettili della cella della Casa circondariale in cui era detenuto - ossia cose esistenti in edifici pubblici - e, pertanto, non si è incorsi in alcuna violazione del diritto di difesa; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 m
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