CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29637/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] FIOREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore di parte civile, avv. de Aloe, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e ha depositato nota spese [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] in Fiore ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 200 euro di multa, per il delitto di lesioni personali. Ha pure pronunciato condanna dell'imputata alla rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile, senza però provvedere sulla richiesta di condanna al risarcimento del danno. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della scriminante della legittima difesa (primo motivo), nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa (secondo motivo), all'erronea valutazione delle prove assunte nel dibattimento (terzo motivo), alla ritenuta inattendibilità della versione dell'imputata (quarto motivo); nel quinto motivo deduce nullità della sentenza che, non pronunciando sulla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla parte civile, avrebbe privato l'imputato di un grado di giudizio di merito, rendendo inappellabile la sentenza ai sensi dell'art. 37, comma 1, d. Igs. 274/2000. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore della parte civile, avv. de Aloe, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e ha depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. In un caso assolutamente analogo a quello qui scrutinato, e dunque di condanna dell'imputato, ad opera del Giudice di Pace, alla sola pena pecuniaria, con contestuale previsione di rimborso delle spese in favore della parte civile, ma senza pronuncia sulla richiesta condanna al risarcimento, la Corte di cassazione ha statuito che «è ammissibile l'appello proposto dall'imputato, avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena della multa, ancorché non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, qualora con esso non venga contestata esclusivamente la specie o l'entità della pena, in quanto l'art. 37 D. Lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti la rifusione delle spese processuali che hanno il loro necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale» (Sez. 5, n. 7455 del 16/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259625). 2. Il principio va ribadito. L'art. 37, comma 1, d. Igs. 274/2000 stabilisce che «l'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno». La norma va coordinata con quella stabilita dall'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., secondo la quale «l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato». Ebbene, anche nel caso in cui la condanna al risarcimento sia pronunciata, e tuttavia l'imputato impugni solo il punto della decisione inerente la propria responsabilità penale (sul presupposto della condanna a sola pena pecuniaria), la giurisprudenza del tutto prevalente legge le due norme citate in combinato disposto, affermando che «è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono riconnpresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale» (Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459; Sez. 2, n. 9631 del 11/01/2019, Rodà, Rv. 275765; Sez. 4, n. 31650 del 29/03/2018, Zuccaro, Rv. 273564; Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017, Santaluce, Rv. 269677; Sez. 5, n. 17784 del 12/01/2017, Campisi, Rv. 269618, per tutte). I pochi precedenti difformi (da ultimo Sez. 2, n. 31190 del 17/04/2015, Cerone, Rv. 264544) ragionano sulla specialità dell'art. 37 cit. rispetto alla norma codicistica, ma non considerano quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 426 del 2008, richiamata nei seguenti termini da Sez. 5, n. 5017 del 14/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266059: «richiamato l'art. 17, comma 1, della legge delega n. 468 del 1999 e, in particolare, la lett. n) della disposizione (che stabilisce l' "appellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria"), il giudice delle leggi ha sottolineato come dall'esame del testo della norma emerga che "il legislatore delegante ha inteso attribuire una portata generale alla previsione dell'appellabilità delle sentenze del giudice di pace, configurando come eccezioni, dunque di stretta interpretazione, le ipotesi di loro inappellabilità. In un simile contesto, l'espressione 'quelle che applicano la sola pena pecuniaria', utilizzata dal legislatore delegante ai fini dell'individuazione di una delle tassative ipotesi sottratte alla regola della proponibilità dell'appello, è riferibile alle sentenze che rechino esclusivamente condanna alla pena pecuniaria, e non anche alle sentenze in cui a questa condanna si accompagni quella al risarcimento del danno"». E nella medesima sentenza [OSCURATO:PERSONA] si aggiunge, ancora una volta condivisibilmente e richiamando altri precedenti, che «ritenere che la formulazione dell'art. 37, comma 2, d. Igs. n. 274 del 2000 renda appellabile la sentenza solo se l'impugnazione è espressamente rivolta anche ai capi civili "produrrebbe la singolare conseguenza di prevedere tre gradi di giudizio se, ad esempio, l'imputato si duole della mera entità del risarcimento ed invece solo due se nega, a monte, la fattispecie determinativa di danno (id est il fatto reato) senza avere cura di aggiungere, a mo di mera clausola di salvaguardia, che le censure da lui svolte si estendono anche alla conseguente pronuncia adottata sul piano civilistico" (Sez. 2, n. 10344 del 23/02/2010, Gerratana, Rv. 246618; conf. Sez. 5, n. 31678 del 22/05/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264561)». 3. Il ricorso, dunque, va convertito in appello e gli atti vanno trasmessi al Tribunale competente per tale giudizio, come da dispositivo. P.Q.M. Convertito il ricorso