CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26559/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, intervenendo per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, la dichiarazione di inammissibilità. 7‘ Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha accolto l'impugnazione del pubblico ministero di Foggia avverso l'ordinanza con la quale in data 17 marzo 2021 è stata rigettata la richiesta di applicazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al reato di devastazione di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 419 cod. pen., commesso all'interno della Casa circondariale di Foggia, in data 9 marzo 2020, unitamente ad altri detenuti, con particolare riferimento alla condotta di rottura delle inferriate del primo cancello della cd. porta carraia. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza ma ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari collegando le condotte all'eccezionale ed irripetibile situazione determinata dalle preoccupazioni, diffusesi tra i detenuti di diversi Istituti penitenziari per la pandemia da Covid-19 e per l'adozione di misure di prevenzione del contagio quali la sospensione dei colloqui con i familiari. 2. A giudizio del Tribunale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto-reato, atteso che l'oggetto del periculum è la reiterazione di reati della stessa specie, non del concreto fatto oggetto di contestazione. Elemento unificatore delle condotte addebitate è la violenza indiscriminata nei confronti delle persone e delle cose, e quindi un dato in grado di ricomprendere un ampio catalogo di reati della stessa specie rispetto a quelli per i quali si procede. La prognosi di recidiva va fondata su elementi di carattere oggettivo attinenti al fatto commesso oltre che su elementi di carattere soggettivo attinenti alla personalità dell'autore desunta dalla condotta di vita anteatta e dalle stesse modalità di commissione del reato. In relazione a tale profilo il Giudice per le indagini preliminari non ha offerto alcuna motivazione perché, pur facendo riferimento alla personalità degli indagati, non ha valorizzato i precedenti penali, i carichi pendenti ed il comportamento tenuto durante la perpetrazione del reato. Sotto il profilo dell'attualità del pericolo di reiterazione giova rammentare che la valutazione prognostica in ordine al pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere. Attualità e concretezza delle esigenze cautelari non devono essere concettualmente confuse con attualità e concretezza di condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità della condotta anche nel caso in cui essi siano risalenti nel tempo, quando persistano atteggiamenti proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato. L'eccezionale situazione di emergenza e l'adozione di misure restrittive per effetto del diffondersi della pandemia da COVID-19 è stata mera occasione per la manifestazione di impeti criminosi propri della personalità di ciascuno dei rivoltosi. I detenuti, secondo la ricostruzione del giudice della cautela, hanno usato violenza nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria in modo gratuito. Hanno causato gravi danni alla struttura di detenzione resa inagibile per giorni e all'attività dell'amministrazione penitenziaria, posto che sono stati incendiati anche larga parte dei documenti dell'Ufficio matricola. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale ha applicato la più afflittiva delle misure cautelare a distanza di circa tra anni e in tal modo non ha fatto corretta applicazione dei principi normativi in materia. Non ha dato motivazione delle ragioni per le quali, a distanza di circa tre anni dal fatto, ha applicato la più rigorosa tra le misure cautelari, e ciò in assenza di elementi indicativi della permanenza del pericolo di recidiva o, comunque, di dati obiettivi che rendano il pericolo di reiterazione concreto e attuale, tale da dover essere adeguatamente fronteggiato con la massima misura. Il ricorrente, giovane e gravato da precedenti penali non particolarmente significativi, è attualmente libero e ciò appunto perché nulla giustificata un giudizio di attuale e concreto pericolo di ricaduta nel reato. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha motivato in modo adeguato e coerente sia in punto di sussistenza delle esigenze cautelari che di adeguatezza della custodia carceraria. Ha opportunamente fatto richiamo al principio per il quale "in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive" - Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392 -. Quindi, in ordine ai requisiti di attualità e concretezza del pericolo di cd.,5Y% reiterazione criminosa, ha correttamente osservato che essi si apprezzano in ragione della probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate né tantomeno imminenti, ossia immediate. Non si richiede a tal fine la previsione di una specifica occasione per delinquere, essendo sufficiente una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede) sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. La sussistenza di un pericolo attuale e concreto di reiterazione del reato va esclusa quando la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, e va invece affermata nel caso in cui — all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui verrebbe a trovarsi se non sottoposto a misura — appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. Il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216). 3. Di questi principi è stata fatta corretta applicazione nel caso di specie. Il Tribunale ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] si è reso autore di una condotta particolarmente grave distruggendo il cancello del cd. varco porta carraia in coordinamento organizzato con gli altri detenuti e poi è evaso, in tal modo dimostrando insofferenza alle prescrizioni dell'Autorità. Ha quindi fatto richiamo ai profili di personalità, ricordando le pregresse condanne per fatti di violenza e i plurimi carichi giudiziari pendenti per fatti anch'essi connotati da violenza. In tal modo ha dato compiutamente conto in modo specifico del requisito della concretezza delle esigenze cautelari, da interpretarsi alla luce di quanto emerge dai passaggi argomentativi della sentenza n. 20769 del 28 aprile 2016 delle Sezioni Unite della Corte - Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Rv. 266650 -, ove si è evidenziato che gli indici rivelatori del requisito in questione — come pure di quello, formalmente distinto, dell'attualità — sono da individuarsi nelle "specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato", così ancorandosi ad un giudizio prognostico che il Tribunale del riesame, lungi dall'aver eluso, ha puntualmente eseguito. 4. In ordine poi alla scelta della misura, il Tribunale ha dato motivazione parimenti adeguata e coerente. Ha evidenziato come l'indagato abbia mostrato una spiccata capacità a delinquere e l'assenza di attitudine all'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità, per poi formulare, con logica conseguenzialità, il giudizio di adeguatezza esclusiva della custodia carceraria. In tal modo ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale "in tema di scelta delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento relativo alla misura della custodia cautelare in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo, in tal modo, assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive" - Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Rv. 261723 -. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti applicativi dell'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manca alla