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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 26208/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

0avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte di appello di PerugiaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generaleLidia Giorgio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di entrambii ricorsi;udito il difensore:l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 15 aprile 2025 la Corte di appello diPerugia, quale giudice del rinvio disposto dalla Sezione Quinta della Corte dicassazione con la sentenza n. 51478/2023, riformando parzialmente la sentenzaemessa dal Tribunale di Ancona in data 26 aprile 2018 nei confronti di VincenzaTacinelli e [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto le pene accessorie loro applicate ai sensidell'art. 216 L. Fall., ad anni due per la [OSCURATO:PERSONA] e ad anni tre per [OSCURATO:PERSONA],confermando invece la condanna di entrambi per il reato di bancarottafraudolenta documentale.La Corte ha dato atto che i due imputati erano stati già condannati dallasentenza di primo grado rispettivamente alle pene di anni di anni due ed anni tredi reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso indata 26/07/2012 in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl, e alle peneaccessorie previste dall'art. 216 L.Fall. per la durata di anni dieci, e che lacondanna era stata confermata dalla Corte di appello di Ancona, con la solariduzione della durata delle pene accessorie a quella sopra indicata.

La Corte dicassazione aveva annullato la sentenza di appello, in relazione alla pronuncia dicondanna, per l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specificodi procurare un pregiudizio ai creditori, richiesto nell'ipotesi, ritenuta sussistente,della sottrazione o distruzione delle scritture contabili.Il giudice di rinvio ha ritenuto provata la fattispecie della sottrazione odistruzione delle scritture contabili perché il curatore fallimentare aveva rilevatoche sino al 31/10/2011 la contabilità era stata tenuta attraverso un programmadi contabilità informatica gestito da una società esterna e che, una volta disdettotale programma, la società esterna aveva cancellato tutti i dati in suo possesso,impedendone così l'acquisizione, dopo averne però riversato una copia sul serverdi un'altra società del gruppo, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], però, nonostante larichiesta del curatore di essere autorizzato ad acquisire tali dati, non aveva mairisposto, né mai aveva fornito tale autorizzazione.

Gli amministratori, perciò,non avevano messo a disposizione del curatore fallimentare, che pure si eramovimento degli affari, benché essa fosse nella loro disponibilità, trovandosipresso una società appartenente al medesimo gruppo imprenditoriale familiare ei cui vertici erano legati da stretta parentela con gli odierni imputati.

La Corte diappello ha altresì ritenuto provato il dolo specifico della finalità di recarepregiudizio ai creditori dalle modalità di svolgimento della vita della società:essa, lungi dal non avere mai operato, come formalmente appariva, avevaassunto sessanta dipendenti, aveva ricevuto oltre 600 fatture emettendonealtrettante, come risultava dalla contabilità che il curatore aveva potutoricostruire, aveva movimentato denaro per quasi 200.000 euro, senza alcunavalida causale, ed aveva apparentemente distratto il magazzino, costituito daprodotti alimentari, anche se per tale reato era stata pronunciata assoluzioneperché la mancanza della contabilità non aveva consentito di accertare l'effettivaesistenza e consistenza di tali beni.

La sottrazione della contabilità tenuta sinoal 31/10/2011, e l'omessa tenuta della stessa per il periodo successivo, avevanoinoltre reso impossibile analizzare la condotta degli imputati e le ragioni di unpassivo molto elevato, incompatibile con una società che, formalmente, erarimasta in vita per poco più di un anno ed era sempre rimasta inattiva.La Corte di appello ha respinto anche gli ulteriori motivi di appello propostidagli imputati, dichiaratamente conformandosi alla sentenza di primo grado.

Haconfermato la qualità di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA], richiamando tutte letestimonianze escusse, ed ha confermato che l'amministratrice di diritto [OSCURATO:PERSONA],cognata del [OSCURATO:PERSONA], non era una mera “testa di legno” ma, in virtù del suorapporto di parentela, si era dolosamente prestata a fungere da prestanome.Ella, infatti, aveva firmato tutti i documenti a lei sottoposti, come ammesso nelsuo interrogatorio e come confermato da un teste, ed era a conoscenza dellemodalità di registrazione e conservazione delle scritture contabili e della lorosorte, avendole riferite al curatore, essendo invece irrilevante accertare se fossesua la firma sulla disdetta del servizio di conservazione della contabilità, inviatain data 30/09/2011 alla società che vi provvedeva.

La Corte di appello, infine,ha confermato il trattamento sanzionatorio, procedendo solo alla riduzione delladurata delle sanzioni accessorie, stante il disposto della sentenza n. 222/2018Corte Cost.2.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodel suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, e AntonioTurino, per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattromotivi.3.

Con il suo unico motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dilegge e il vizio di motivazione in merito alla sua condanna.L'attribuzione della responsabilità per il delitto di occultamento o distruzionedelle scritture contabili deve fondarsi sulla prova dell'avere l'imprenditorecompiuto materialmente tale operazione, eventualmente tramite suoi delegati.Nel presente caso, tale operazione è consistita nel disdire il servizio diconservazione della contabilità, mediante una comunicazione inviata in data30/09/2011 alla società che vi provvedeva.

La sentenza ha riconosciuto che lasigla in calce a tale comunicazione non è attribuibile con certezza alla ricorrente,ma ha affermato che tale accertamento è irrilevante, ed ha ritenuto la stessaresponsabile del reato, pur in assenza della prova che ella abbia disposto oapprovato l'atto di materiale occultamento o distruzione delle scritture contabili.La sentenza avrebbe dovuto, invece, valutare non raggiunta la prova dell'averela ricorrente partecipato alla consumazione del reato nel suo elemento oggettivo,e di conseguenza anche nel suo elemento soggettivo, potendo al massimoesserle attribuita una culpa in vigilando, che può configurare, al più, il reato dibancarotta semplice.La sentenza indica, quale prova della consapevolezza della ricorrente circa lemodalità di conservazione delle scritture contabili e la loro sorte, le dichiarazionida lei rese al curatore fallimentare, ma nell'atto di appello ella aveva precisatoche la sua ignoranza circa la sorte delle scritture era dimostrata dal fatto di nonavere detto che il servizio di tenuta esterna delle stesse era stato disdetto, tantoche il curatore lo aveva scoperto solo in occasione di un sopralluogo a cui ladonna non era presente, e prima del suo primo incontro con lei.

La sentenza diappello annullata aveva dato atto di tale particolare, ma aveva desunto laconsapevolezza della ricorrente circa la sorte delle scritture contabili dal fatto cheella, durante l'audizione davanti al curatore fallimentare, aveva firmato senzaobiezioni la scheda informativa, sebbene questa fosse stata predisposta dalcuratore stesso; la sentenza impugnata ha ribadito tale deduzione, senzaconfrontarsi con le informazioni di senso contrario fornite dalla difesa, e senzavalutare adeguatamente il ruolo della donna di mero prestanome, più volteribadito dai giudici di merito.4.

Con il primo motivo del proprio ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce laviolazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'art. 627 cod. proc.pen.La sentenza di rinvio ha omesso di fornire una motivazione specifica inmerito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo richiesto dallafattispecie della bancarotta documentale per occultamento o distruzione dellescritture contabili, di fatto ritenendolo in re ipsa, in collegamento con la loroomessa tenuta e con la impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimentodegli affari, così non adeguandosi al dictum della sentenza rescindente.4.1.

Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione in merito alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo, ein merito alla omessa derubricazione del reato in quello di bancarotta semplice.La mancanza di una motivazione specifica sul dolo evidenzia l'insussistenzadi questo, e anche di una volontarietà della distruzione delle scritture contabili.La disdetta dell'incarico della loro tenuta alla società esterna era conseguentealla decisione di non portare avanti il progetto di operatività della nuova società,senza alcuna finalità di danneggiare i creditori, e la conseguente perdita dellestesse, dovuta alla decisione di detta società esterna di cancellare tutti i dati insuo possesso, è attribuibile a mera negligenza.

Il mancato accesso a tali dati,riversati su un server di altra società, non è dovuto alla mancanza diautorizzazione, ma alla richiesta di un ulteriore compenso da parte della societàche gestiva in origine la contabilità, come si ricava dai documenti allegati allastessa relazione del curatore fallimentare.

Dedurre il dolo specifico degliimputati dalla loro omessa collaborazione per consentire al curatore fallimentaredi recuperare la documentazione conservata sui server di una diversa società,contrasta con il principio della Cassazione, secondo cui tale condotta costituiscesolo un posterius in sé non dimostrativo dell'elemento soggettivo che ha sorrettola condotta precedente, così come non ne è dimostrativa la mera omessa tenutadella contabilità successivamente alla disdetta di quel contratto. [OSCURATO:PERSONA] didocumentazione, mediante le loro indagini, che consentiva una almeno parzialericostruzione dei movimenti della società, così dimostrando l'assenza di un dolodi occultamento.4.2.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione, quanto all'attribuzione della qualità di amministratore di fatto.Dalla ricostruzione operata nella sentenza impugnata, non emerge che ilricorrente abbia continuativamente esercitato i poteri spettanti all'amministratoreassumendo un ruolo direttivo, mentre il reato ritenuto sussistente, cioè lairregolare tenuta delle scritture contabili, che costituisce una responsabilitàdell'amministratore di diritto, imponeva una verifica molto approfondita.4.3.

Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in merito alla determinazione della durata della pena accessoria.La sentenza omette di motivare le ragioni dell'indicazione di una durata dellapena accessoria superiore al minimo, e si limita a determinarla in misura pari aquella della pena principale, ma la Corte di cassazione ha respinto il meccanismodi una automatica equiparazione tra di esse, stabilendo che per entrambedevono essere applicati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è infondato.Ella lamenta la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte diappello confermato la sua responsabilità per l'occultamento o la distruzione dellescritture contabili, pur riconoscendo la mancanza della prova di avere ella inviatoalla società esterna che le gestiva, la [OSCURATO:SOCIETA]., la disdetta dal servizio, aseguito della quale detta società ha cancellato tutti i dati in suo possesso.L'argomentazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, èinvece del tutto logica e fondata sulle risultanze dibattimentali.La responsabilità per la tenuta delle scritture contabili ricadesull'amministratore di diritto di una società, e la ricorrente non ha mai negatotale suo ruolo, e neppure ha sostenuto di essere stata una mera testa di legno,del tutto estranea alla gestione della società e all'oscuro delle sue attività.

Lasentenza impugnata, al punto 10), ha valutato la sua posizione, ed ha esclusoche ella fosse del tutto inconsapevole del ruolo formalmente assunto, per lemolte prove emerse circa una sua attiva partecipazione all'attività gestoria,firmando tutti i documenti che le venivano presentati, e circa il suo pienocoinvolgimento, alla pari con altri familiari, nella titolarità di questa e di altresocietà appartenenti al medesimo nucleo familiare, di cui ella faceva parte.

Leinformazioni da lei date al curatore fallimentare, e le risposte alla scheda daquesti predisposta, dimostrano inoltre, in modo sufficiente, che ella era aconoscenza delle modalità di tenuta e di conservazione delle scritture contabili.La ricorrente sostiene, anche nel presente ricorso, di avere invece ignoratotali modalità, e che la sua ignoranza sarebbe dimostrata dal non avere ellariferito immediatamente, al curatore fallimentare, l'avvenuta disdetta del servizioesterno di tenuta delle scritture contabili, ma il suo silenzio sul punto non èdimostrativo di tale asserita ignoranza, potendo derivare da un tentativo dioccultare la condotta di distruzione delle stesse.

In ogni caso, il fatto che ellaabbia sottoscritto la scheda informativa predisposta dal curatore fallimentaresenza sostenere, davanti a questi, di avere ignorato del tutto le vicendesocietarie, impone di ritenere logica la valutazione delle due sentenze di merito,circa il suo coinvolgimento nella gestione della società.La logicità di tale conclusione comporta anche la conseguente logicità dellavalutazione di irrilevanza dell'accertamento dell'appartenenza o meno allaricorrente della firma apposta in calce alla disdetta del servizio di tenuta dellescritture contabili: non vi è dubbio che tale disdetta provenisse dalla società poifallita, circostanza mai negata dalla ricorrente, e che essa, pertanto, fosse statadecisa o quanto meno approvata dall'amministratrice di diritto.

Essa, pertanto,potrebbe essere stata materialmente redatta da un soggetto da lei delegato, cheavrebbe apposto una firma o una sigla su sua disposizione, cosicché l'atto,benché non firmato dalla amministratrice, ne rappresentava la volontà.In mancanza di elementi probatori che pongano anche solo un dubbio circal'avere la ricorrente ricoperto effettivamente il ruolo di amministratrice di dirittodella società, la valutazione della sua responsabilità risulta logica, noncontraddittoria e conforme alla legge e ai principi giurisprudenziali.

La sentenza,infatti, si è conformata a questi ultimi, secondo cui «In tema di reati fallimentari,l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolentadocumentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, dellescritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazionedella società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto epersonale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predettescritture» (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754; vedi anche Sez. 5, n.54490 del 26/09/2018, Rv. 274166).Il ricorso proposto dalla ricorrente, pertanto, deve essere rigettato.2.

Anche il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] è, nel suo complesso,infondato, e deve essere rigettato.2.1.

Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto relativi alla doglianza circa l'omessa motivazione inmerito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto, in violazione deldisposto della sentenza rescindente.

Questa ha ribadito il principio di dirittosecondo cui il delitto di bancarotta fraudolenta documentale commesso mediantedistruzione od occultamento delle scritture contabili richiede il dolo specifico direcare pregiudizio ai creditori, ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto, ed ha annullato la prima sentenza di appello per la mancanza dimotivazione circa la sussistenza di tali finalità, disponendo di procedere ad unnuovo giudizio per fornire una motivazione specifica sul punto.La sentenza impugnata si è conformata al disposto della sentenzarescindente, in quanto ai punti 6) e 7) ha approfonditamente valutato lacondotta tenuta dagli imputati, e la sua finalità di recare pregiudizio ai creditori.Ha sottolineato, in primo luogo, la totale mancanza di collaborazione con ilcuratore fallimentare per il recupero dei dati contabili che la ditta esterna Fastnets.p.a. aveva riversato sul server di una diversa società gestita dal medesimogruppo familiare, logicamente deducendo, da tale comportamento, la sussistenzadi un interesse ad occultare tali dati per impedire che i creditori potesseroricostruire il patrimonio e il movimento degli affari.

Inoltre ha evidenziato che èrimasto inspiegabile, in mancanza delle scritture contabili, come possa la società,formalmente inattiva e rimasta in vita per un solo anno, avere accumulato unpassivo pari a circa due milioni di euro, come ricostruito dal curatore fallimentaresulla base delle sole insinuazioni dei creditori.

Del tutto non giustificate, poi,sono risultate le operazioni di assunzione di numerosi dipendenti, di emissione ericezione di oltre 600 fatture attive e passive, di movimentazioni di denaroapparentemente non corrispondenti ad alcuna attività, ed anche i movimenti delmagazzino, movimenti che la mancanza della contabilità ha impedito diaccertare, non essendo stato possibile ricostruire la effettiva presenza di benialimentari per un valore di € 108.000, e la loro successiva distrazione.

Unaulteriore conferma della finalità di recare pregiudizio ai creditori, infine, è stataindicata nella omessa tenuta delle scritture nel periodo successivo al 31/10/2011e sino al fallimento della società, dal momento che ciò ha pregiudicato lapossibilità di analizzare la concreta attività svolta e le operazioni compiute dagliamministratori in tale periodo, in cui si è formato il passivo avente, quantomeno, l'entità sopra indicata.Da tali incongruenze nell'attività e nella gestione della società, e dallaimpossibilità di ricostruire i reali movimenti dei suoi affari e il suo patrimonio, lasentenza ha logicamente dedotto che la distruzione o l'occultamento dellescritture contabili sono stati commessi con la specifica finalità di danneggiare icreditori, i quali sono stati posti nell'impossibilità di accertare l'eventualepresenza di un patrimonio societario aggredibile, l'esistenza di un magazzinoovvero la sorte dei beni che ne facevano parte, la presenza di crediti esigibiliovvero di distrazioni di somme effettivamente versate nelle casse societarie, cosìcome è stato reso impossibile accertare le cause della formazione di un passivorilevante, e le eventuali responsabilità degli amministratori per una gestioneimprovvida o criminale della società, tale da portare alla formazione di talepassivo senza un giustificato motivo.La sentenza impugnata risulta, pertanto, avere motivato in modoapprofondito, logico e non contraddittorio la sussistenza del dolo specificorichiesto per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta documentalenella forma della distruzione od occultamento delle scritture contabili, cosìconformandosi ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla stessasentenza rescindente, secondo i quali «In tema di bancarotta fraudolentadocumentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recaredanno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può esseredesunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fattoche ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elementosoggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato aevidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali» (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304)2.2.

Anche il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] èinfondato, e deve essere rigettato.La sentenza impugnata, al punto 9), ha valutato l'originario motivo diappello relativo alla prova dell'avere il ricorrente ricoperto il ruolo diamministratore di fatto della società fallita, ed ha ritenuto ampiamentedimostrata tale qualità dalle dichiarazioni dei molti testimoni escussi nel corso delgiudizio di primo grado, succintamente riportate.Tale motivazione risulta completa e sufficientemente approfondita, stante ilnumero di testimoni ascoltati e la univocità delle loro dichiarazioni, avendo tuttiaffermato che il ricorrente provvedeva, in totale autonomia, a dare disposizioni,a gestire il denaro, a trattare gli affari, e ad assumere, in breve, tutte le decisioninecessarie per l'operatività della società; anche l'impiegato contabile Marini hariferito di avere sempre ricevuto gli ordini dal ricorrente, circostanza chelogicamente è stata valutata, dalla sentenza impugnata, come dimostrativa deldiretto coinvolgimento di questi anche nella gestione della contabilità.Secondo questa Corte, «In tema di bancarotta, la qualifica di amministratoredi fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo digestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attivitàgestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo inspecifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indicisintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assettosocietario» (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Rv. 285881).

Lasentenza impugnata si è conformata a tale principio, valutando che letestimonianze assunte dimostrano lo svolgimento di un'attività gestoria, da partedel ricorrente, non in modo occasionale, bensì in modo continuo e rilevante,addirittura più ampio rispetto alla amministratrice di diritto.

La sua motivazione,circa l'avere il ricorrente ricoperto tale ruolo per tutta la durata della vita dellasocietà, è pertanto logica e fondata sulle prove raccolte.Da tale accertamento deriva anche la responsabilità del ricorrente per ildelitto di bancarotta fraudolenta documentale, dal momento che «Il soggetto cheassuma, in base alla disciplina prevista dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica diamministratore "di fatto", essendo tenuto ad impedire ex art. 40, commasecondo, cod. pen. le condotte illecite riguardanti l'amministrazione della societào a pretendere l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge, èresponsabile di tutti i comportamenti, sia omissivi che commissivi, posti in esseredall'amministratore di diritto, al quale è sostanzialmente equiparato» (Sez. 3, n.33385 del 05/07/2012, Rv. 253269).2.3.

Il quarto motivo del ricorso proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], invece, èmanifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.Questa Corte ha stabilito che «La durata delle pene accessorie per le quali lalegge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo,ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice inbase ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla duratadella pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.» (Sez.

U, n. 28910 del28/02/2019, Suraci, Rv. 276286-01).

La sentenza si è conformata,implicitamente, a tale principio, in quanto l'indicazione della durata delle sanzioniaccessorie in misura pari alla durata della pena principale non costituisce una suaparametrazione a quest'ultima, bensì un richiamo alla valutazione compiuta perdeterminare la pena principale, che si è fondata sulla gravità della condottatenuta dal [OSCURATO:PERSONA], per la rilevanza del ruolo assunto nella vicenda, e sulla suapericolosità, dedotta dai numerosi e gravi precedenti penali.

Tali elementi, chehanno motivato il diniego delle attenuanti generiche, sono stati implicitamentevalutati anche al fine di determinare la durata delle sanzioni accessorie, fissata inun tempo superiore a quello delle sanzioni applicate alla coimputata.Deve peraltro ribadirsi che l'onere motivazionale, in tema di pene accessorieper i reati fallimentari, è maggiore quando queste siano determinate in misurasuperiore alla media edittale o in misura fortemente distonica rispetto alla duratadella pena principale (vedi Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv.280668), per cui nel presente caso, stante l'assenza di tali condizioni, anche unamotivazione sostanzialmente implicita deve essere ritenuta sufficiente.3.

I ricorsi proposti, pertanto, devono essere rigettati, perché infondati.La loro non inammissibilità, però impone di rilevare la sussistenza di unacausa di estinzione del reato contestato, consistente nella sua prescrizione.Anche nel giudizio di legittimità, infatti, opera l'obbligo di immediata declaratoriadi una causa di non punibilità, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen., la cuisussistenza deve essere rilevata anche d'ufficio; tale declaratoria è preclusa solodalla inammissibilità del ricorso, trattandosi di una condizione che impedisce lavalida costituzione del rapporto processuale (vedi Sez. 2, n. 28848 del08/05/2013, Rv. 256463).Nel presente caso, il reato è stato commesso in data 26/07/2012 e, stantel'assenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale, essendo stata la recidivareiterata contestata al solo [OSCURATO:PERSONA] esclusa di fatto già nel giudizio di primo grado,il termine per la prescrizione è quello di dieci anni, aumentato di un quarto, finoa dodici anni e sei mesi, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.

Ad esso deveessere aggiunto un periodo di sospensione di 83 giorni, dal 13/04/2017 al06/07/2017, per la partecipazione dei difensori ad una astensione dalle udienze.Il termine complessivo, pari a dodici anni, otto mesi e ventitre giorni, è pertantodecorso alla data del 18/04/2025.La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, peressere il reato estinto per la sua sopravvenuta prescrizione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto perprescrizione.Così deciso il 07 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte di appello di PerugiaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generaleLidia Giorgio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di entrambii ricorsi;udito il difensore:l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 15 aprile 2025 la Corte di appello diPerugia, quale giudice del rinvio disposto dalla Sezione Quinta della Corte dicassazione con la sentenza n. 51478/2023, riformando parzialmente la sentenzaemessa dal Tribunale di Ancona in data 26 aprile 2018 nei confronti di VincenzaTacinelli e [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto le pene accessorie loro applicate ai sensidell'art. 216 L. Fall., ad anni due per la [OSCURATO:PERSONA] e ad anni tre per [OSCURATO:PERSONA],confermando invece la condanna di entrambi per il reato di bancarottafraudolenta documentale.La Corte ha dato atto che i due imputati erano stati già condannati dallasentenza di primo grado rispettivamente alle pene di anni di anni due ed anni tredi reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, commesso indata 26/07/2012 in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl, e alle peneaccessorie previste dall'art. 216 L.Fall. per la durata di anni dieci, e che lacondanna era stata confermata dalla Corte di appello di Ancona, con la solariduzione della durata delle pene accessorie a quella sopra indicata. La Corte dicassazione aveva annullato la sentenza di appello, in relazione alla pronuncia dicondanna, per l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specificodi procurare un pregiudizio ai creditori, richiesto nell'ipotesi, ritenuta sussistente,della sottrazione o distruzione delle scritture contabili.Il giudice di rinvio ha ritenuto provata la fattispecie della sottrazione odistruzione delle scritture contabili perché il curatore fallimentare aveva rilevatoche sino al 31/10/2011 la contabilità era stata tenuta attraverso un programmadi contabilità informatica gestito da una società esterna e che, una volta disdettotale programma, la società esterna aveva cancellato tutti i dati in suo possesso,impedendone così l'acquisizione, dopo averne però riversato una copia sul serverdi un'altra società del gruppo, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], però, nonostante larichiesta del curatore di essere autorizzato ad acquisire tali dati, non aveva mairisposto, né mai aveva fornito tale autorizzazione. Gli amministratori, perciò,non avevano messo a disposizione del curatore fallimentare, che pure si eramovimento degli affari, benché essa fosse nella loro disponibilità, trovandosipresso una società appartenente al medesimo gruppo imprenditoriale familiare ei cui vertici erano legati da stretta parentela con gli odierni imputati. La Corte diappello ha altresì ritenuto provato il dolo specifico della finalità di recarepregiudizio ai creditori dalle modalità di svolgimento della vita della società:essa, lungi dal non avere mai operato, come formalmente appariva, avevaassunto sessanta dipendenti, aveva ricevuto oltre 600 fatture emettendonealtrettante, come risultava dalla contabilità che il curatore aveva potutoricostruire, aveva movimentato denaro per quasi 200.000 euro, senza alcunavalida causale, ed aveva apparentemente distratto il magazzino, costituito daprodotti alimentari, anche se per tale reato era stata pronunciata assoluzioneperché la mancanza della contabilità non aveva consentito di accertare l'effettivaesistenza e consistenza di tali beni. La sottrazione della contabilità tenuta sinoal 31/10/2011, e l'omessa tenuta della stessa per il periodo successivo, avevanoinoltre reso impossibile analizzare la condotta degli imputati e le ragioni di unpassivo molto elevato, incompatibile con una società che, formalmente, erarimasta in vita per poco più di un anno ed era sempre rimasta inattiva.La Corte di appello ha respinto anche gli ulteriori motivi di appello propostidagli imputati, dichiaratamente conformandosi alla sentenza di primo grado. Haconfermato la qualità di amministratore di fatto del [OSCURATO:PERSONA], richiamando tutte letestimonianze escusse, ed ha confermato che l'amministratrice di diritto [OSCURATO:PERSONA],cognata del [OSCURATO:PERSONA], non era una mera “testa di legno” ma, in virtù del suorapporto di parentela, si era dolosamente prestata a fungere da prestanome.Ella, infatti, aveva firmato tutti i documenti a lei sottoposti, come ammesso nelsuo interrogatorio e come confermato da un teste, ed era a conoscenza dellemodalità di registrazione e conservazione delle scritture contabili e della lorosorte, avendole riferite al curatore, essendo invece irrilevante accertare se fossesua la firma sulla disdetta del servizio di conservazione della contabilità, inviatain data 30/09/2011 alla società che vi provvedeva. La Corte di appello, infine,ha confermato il trattamento sanzionatorio, procedendo solo alla riduzione delladurata delle sanzioni accessorie, stante il disposto della sentenza n. 222/2018Corte Cost.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodel suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, e AntonioTurino, per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattromotivi.3. Con il suo unico motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dilegge e il vizio di motivazione in merito alla sua condanna.L'attribuzione della responsabilità per il delitto di occultamento o distruzionedelle scritture contabili deve fondarsi sulla prova dell'avere l'imprenditorecompiuto materialmente tale operazione, eventualmente tramite suoi delegati.Nel presente caso, tale operazione è consistita nel disdire il servizio diconservazione della contabilità, mediante una comunicazione inviata in data30/09/2011 alla società che vi provvedeva. La sentenza ha riconosciuto che lasigla in calce a tale comunicazione non è attribuibile con certezza alla ricorrente,ma ha affermato che tale accertamento è irrilevante, ed ha ritenuto la stessaresponsabile del reato, pur in assenza della prova che ella abbia disposto oapprovato l'atto di materiale occultamento o distruzione delle scritture contabili.La sentenza avrebbe dovuto, invece, valutare non raggiunta la prova dell'averela ricorrente partecipato alla consumazione del reato nel suo elemento oggettivo,e di conseguenza anche nel suo elemento soggettivo, potendo al massimoesserle attribuita una culpa in vigilando, che può configurare, al più, il reato dibancarotta semplice.La sentenza indica, quale prova della consapevolezza della ricorrente circa lemodalità di conservazione delle scritture contabili e la loro sorte, le dichiarazionida lei rese al curatore fallimentare, ma nell'atto di appello ella aveva precisatoche la sua ignoranza circa la sorte delle scritture era dimostrata dal fatto di nonavere detto che il servizio di tenuta esterna delle stesse era stato disdetto, tantoche il curatore lo aveva scoperto solo in occasione di un sopralluogo a cui ladonna non era presente, e prima del suo primo incontro con lei. La sentenza diappello annullata aveva dato atto di tale particolare, ma aveva desunto laconsapevolezza della ricorrente circa la sorte delle scritture contabili dal fatto cheella, durante l'audizione davanti al curatore fallimentare, aveva firmato senzaobiezioni la scheda informativa, sebbene questa fosse stata predisposta dalcuratore stesso; la sentenza impugnata ha ribadito tale deduzione, senzaconfrontarsi con le informazioni di senso contrario fornite dalla difesa, e senzavalutare adeguatamente il ruolo della donna di mero prestanome, più volteribadito dai giudici di merito.4. Con il primo motivo del proprio ricorso, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce laviolazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'art. 627 cod. proc.pen.La sentenza di rinvio ha omesso di fornire una motivazione specifica inmerito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo richiesto dallafattispecie della bancarotta documentale per occultamento o distruzione dellescritture contabili, di fatto ritenendolo in re ipsa, in collegamento con la loroomessa tenuta e con la impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimentodegli affari, così non adeguandosi al dictum della sentenza rescindente.4.1. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione in merito alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo, ein merito alla omessa derubricazione del reato in quello di bancarotta semplice.La mancanza di una motivazione specifica sul dolo evidenzia l'insussistenzadi questo, e anche di una volontarietà della distruzione delle scritture contabili.La disdetta dell'incarico della loro tenuta alla società esterna era conseguentealla decisione di non portare avanti il progetto di operatività della nuova società,senza alcuna finalità di danneggiare i creditori, e la conseguente perdita dellestesse, dovuta alla decisione di detta società esterna di cancellare tutti i dati insuo possesso, è attribuibile a mera negligenza. Il mancato accesso a tali dati,riversati su un server di altra società, non è dovuto alla mancanza diautorizzazione, ma alla richiesta di un ulteriore compenso da parte della societàche gestiva in origine la contabilità, come si ricava dai documenti allegati allastessa relazione del curatore fallimentare. Dedurre il dolo specifico degliimputati dalla loro omessa collaborazione per consentire al curatore fallimentaredi recuperare la documentazione conservata sui server di una diversa società,contrasta con il principio della Cassazione, secondo cui tale condotta costituiscesolo un posterius in sé non dimostrativo dell'elemento soggettivo che ha sorrettola condotta precedente, così come non ne è dimostrativa la mera omessa tenutadella contabilità successivamente alla disdetta di quel contratto. [OSCURATO:PERSONA] didocumentazione, mediante le loro indagini, che consentiva una almeno parzialericostruzione dei movimenti della società, così dimostrando l'assenza di un dolodi occultamento.4.2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione, quanto all'attribuzione della qualità di amministratore di fatto.Dalla ricostruzione operata nella sentenza impugnata, non emerge che ilricorrente abbia continuativamente esercitato i poteri spettanti all'amministratoreassumendo un ruolo direttivo, mentre il reato ritenuto sussistente, cioè lairregolare tenuta delle scritture contabili, che costituisce una responsabilitàdell'amministratore di diritto, imponeva una verifica molto approfondita.4.3. Con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in merito alla determinazione della durata della pena accessoria.La sentenza omette di motivare le ragioni dell'indicazione di una durata dellapena accessoria superiore al minimo, e si limita a determinarla in misura pari aquella della pena principale, ma la Corte di cassazione ha respinto il meccanismodi una automatica equiparazione tra di esse, stabilendo che per entrambedevono essere applicati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è infondato.Ella lamenta la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte diappello confermato la sua responsabilità per l'occultamento o la distruzione dellescritture contabili, pur riconoscendo la mancanza della prova di avere ella inviatoalla società esterna che le gestiva, la [OSCURATO:SOCIETA]., la disdetta dal servizio, aseguito della quale detta società ha cancellato tutti i dati in suo possesso.L'argomentazione della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, èinvece del tutto logica e fondata sulle risultanze dibattimentali.La responsabilità per la tenuta delle scritture contabili ricadesull'amministratore di diritto di una società, e la ricorrente non ha mai negatotale suo ruolo, e neppure ha sostenuto di essere stata una mera testa di legno,del tutto estranea alla gestione della società e all'oscuro delle sue attività. Lasentenza impugnata, al punto 10), ha valutato la sua posizione, ed ha esclusoche ella fosse del tutto inconsapevole del ruolo formalmente assunto, per lemolte prove emerse circa una sua attiva partecipazione all'attività gestoria,firmando tutti i documenti che le venivano presentati, e circa il suo pienocoinvolgimento, alla pari con altri familiari, nella titolarità di questa e di altresocietà appartenenti al medesimo nucleo familiare, di cui ella faceva parte. Leinformazioni da lei date al curatore fallimentare, e le risposte alla scheda daquesti predisposta, dimostrano inoltre, in modo sufficiente, che ella era aconoscenza delle modalità di tenuta e di conservazione delle scritture contabili.La ricorrente sostiene, anche nel presente ricorso, di avere invece ignoratotali modalità, e che la sua ignoranza sarebbe dimostrata dal non avere ellariferito immediatamente, al curatore fallimentare, l'avvenuta disdetta del servizioesterno di tenuta delle scritture contabili, ma il suo silenzio sul punto non èdimostrativo di tale asserita ignoranza, potendo derivare da un tentativo dioccultare la condotta di distruzione delle stesse. In ogni caso, il fatto che ellaabbia sottoscritto la scheda informativa predisposta dal curatore fallimentaresenza sostenere, davanti a questi, di avere ignorato del tutto le vicendesocietarie, impone di ritenere logica la valutazione delle due sentenze di merito,circa il suo coinvolgimento nella gestione della società.La logicità di tale conclusione comporta anche la conseguente logicità dellavalutazione di irrilevanza dell'accertamento dell'appartenenza o meno allaricorrente della firma apposta in calce alla disdetta del servizio di tenuta dellescritture contabili: non vi è dubbio che tale disdetta provenisse dalla società poifallita, circostanza mai negata dalla ricorrente, e che essa, pertanto, fosse statadecisa o quanto meno approvata dall'amministratrice di diritto. Essa, pertanto,potrebbe essere stata materialmente redatta da un soggetto da lei delegato, cheavrebbe apposto una firma o una sigla su sua disposizione, cosicché l'atto,benché non firmato dalla amministratrice, ne rappresentava la volontà.In mancanza di elementi probatori che pongano anche solo un dubbio circal'avere la ricorrente ricoperto effettivamente il ruolo di amministratrice di dirittodella società, la valutazione della sua responsabilità risulta logica, noncontraddittoria e conforme alla legge e ai principi giurisprudenziali. La sentenza,infatti, si è conformata a questi ultimi, secondo cui «In tema di reati fallimentari,l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolentadocumentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, dellescritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazionedella società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto epersonale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predettescritture» (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754; vedi anche Sez. 5, n.54490 del 26/09/2018, Rv. 274166).Il ricorso proposto dalla ricorrente, pertanto, deve essere rigettato.2. Anche il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] è, nel suo complesso,infondato, e deve essere rigettato.2.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto relativi alla doglianza circa l'omessa motivazione inmerito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto, in violazione deldisposto della sentenza rescindente. Questa ha ribadito il principio di dirittosecondo cui il delitto di bancarotta fraudolenta documentale commesso mediantedistruzione od occultamento delle scritture contabili richiede il dolo specifico direcare pregiudizio ai creditori, ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto, ed ha annullato la prima sentenza di appello per la mancanza dimotivazione circa la sussistenza di tali finalità, disponendo di procedere ad unnuovo giudizio per fornire una motivazione specifica sul punto.La sentenza impugnata si è conformata al disposto della sentenzarescindente, in quanto ai punti 6) e 7) ha approfonditamente valutato lacondotta tenuta dagli imputati, e la sua finalità di recare pregiudizio ai creditori.Ha sottolineato, in primo luogo, la totale mancanza di collaborazione con ilcuratore fallimentare per il recupero dei dati contabili che la ditta esterna Fastnets.p.a. aveva riversato sul server di una diversa società gestita dal medesimogruppo familiare, logicamente deducendo, da tale comportamento, la sussistenzadi un interesse ad occultare tali dati per impedire che i creditori potesseroricostruire il patrimonio e il movimento degli affari. Inoltre ha evidenziato che èrimasto inspiegabile, in mancanza delle scritture contabili, come possa la società,formalmente inattiva e rimasta in vita per un solo anno, avere accumulato unpassivo pari a circa due milioni di euro, come ricostruito dal curatore fallimentaresulla base delle sole insinuazioni dei creditori. Del tutto non giustificate, poi,sono risultate le operazioni di assunzione di numerosi dipendenti, di emissione ericezione di oltre 600 fatture attive e passive, di movimentazioni di denaroapparentemente non corrispondenti ad alcuna attività, ed anche i movimenti delmagazzino, movimenti che la mancanza della contabilità ha impedito diaccertare, non essendo stato possibile ricostruire la effettiva presenza di benialimentari per un valore di € 108.000, e la loro successiva distrazione. Unaulteriore conferma della finalità di recare pregiudizio ai creditori, infine, è stataindicata nella omessa tenuta delle scritture nel periodo successivo al 31/10/2011e sino al fallimento della società, dal momento che ciò ha pregiudicato lapossibilità di analizzare la concreta attività svolta e le operazioni compiute dagliamministratori in tale periodo, in cui si è formato il passivo avente, quantomeno, l'entità sopra indicata.Da tali incongruenze nell'attività e nella gestione della società, e dallaimpossibilità di ricostruire i reali movimenti dei suoi affari e il suo patrimonio, lasentenza ha logicamente dedotto che la distruzione o l'occultamento dellescritture contabili sono stati commessi con la specifica finalità di danneggiare icreditori, i quali sono stati posti nell'impossibilità di accertare l'eventualepresenza di un patrimonio societario aggredibile, l'esistenza di un magazzinoovvero la sorte dei beni che ne facevano parte, la presenza di crediti esigibiliovvero di distrazioni di somme effettivamente versate nelle casse societarie, cosìcome è stato reso impossibile accertare le cause della formazione di un passivorilevante, e le eventuali responsabilità degli amministratori per una gestioneimprovvida o criminale della società, tale da portare alla formazione di talepassivo senza un giustificato motivo.La sentenza impugnata risulta, pertanto, avere motivato in modoapprofondito, logico e non contraddittorio la sussistenza del dolo specificorichiesto per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta documentalenella forma della distruzione od occultamento delle scritture contabili, cosìconformandosi ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla stessasentenza rescindente, secondo i quali «In tema di bancarotta fraudolentadocumentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recaredanno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può esseredesunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fattoche ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elementosoggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato aevidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali» (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304)2.2. Anche il terzo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] èinfondato, e deve essere rigettato.La sentenza impugnata, al punto 9), ha valutato l'originario motivo diappello relativo alla prova dell'avere il ricorrente ricoperto il ruolo diamministratore di fatto della società fallita, ed ha ritenuto ampiamentedimostrata tale qualità dalle dichiarazioni dei molti testimoni escussi nel corso delgiudizio di primo grado, succintamente riportate.Tale motivazione risulta completa e sufficientemente approfondita, stante ilnumero di testimoni ascoltati e la univocità delle loro dichiarazioni, avendo tuttiaffermato che il ricorrente provvedeva, in totale autonomia, a dare disposizioni,a gestire il denaro, a trattare gli affari, e ad assumere, in breve, tutte le decisioninecessarie per l'operatività della società; anche l'impiegato contabile Marini hariferito di avere sempre ricevuto gli ordini dal ricorrente, circostanza chelogicamente è stata valutata, dalla sentenza impugnata, come dimostrativa deldiretto coinvolgimento di questi anche nella gestione della contabilità.Secondo questa Corte, «In tema di bancarotta, la qualifica di amministratoredi fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo digestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attivitàgestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo inspecifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indicisintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assettosocietario» (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Rv. 285881). Lasentenza impugnata si è conformata a tale principio, valutando che letestimonianze assunte dimostrano lo svolgimento di un'attività gestoria, da partedel ricorrente, non in modo occasionale, bensì in modo continuo e rilevante,addirittura più ampio rispetto alla amministratrice di diritto. La sua motivazione,circa l'avere il ricorrente ricoperto tale ruolo per tutta la durata della vita dellasocietà, è pertanto logica e fondata sulle prove raccolte.Da tale accertamento deriva anche la responsabilità del ricorrente per ildelitto di bancarotta fraudolenta documentale, dal momento che «Il soggetto cheassuma, in base alla disciplina prevista dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica diamministratore "di fatto", essendo tenuto ad impedire ex art. 40, commasecondo, cod. pen. le condotte illecite riguardanti l'amministrazione della societào a pretendere l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge, èresponsabile di tutti i comportamenti, sia omissivi che commissivi, posti in esseredall'amministratore di diritto, al quale è sostanzialmente equiparato» (Sez. 3, n.33385 del 05/07/2012, Rv. 253269).2.3. Il quarto motivo del ricorso proposto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], invece, èmanifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.Questa Corte ha stabilito che «La durata delle pene accessorie per le quali lalegge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo,ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice inbase ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla duratadella pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.» (Sez. U, n. 28910 del28/02/2019, Suraci, Rv. 276286-01). La sentenza si è conformata,implicitamente, a tale principio, in quanto l'indicazione della durata delle sanzioniaccessorie in misura pari alla durata della pena principale non costituisce una suaparametrazione a quest'ultima, bensì un richiamo alla valutazione compiuta perdeterminare la pena principale, che si è fondata sulla gravità della condottatenuta dal [OSCURATO:PERSONA], per la rilevanza del ruolo assunto nella vicenda, e sulla suapericolosità, dedotta dai numerosi e gravi precedenti penali. Tali elementi, chehanno motivato il diniego delle attenuanti generiche, sono stati implicitamentevalutati anche al fine di determinare la durata delle sanzioni accessorie, fissata inun tempo superiore a quello delle sanzioni applicate alla coimputata.Deve peraltro ribadirsi che l'onere motivazionale, in tema di pene accessorieper i reati fallimentari, è maggiore quando queste siano determinate in misurasuperiore alla media edittale o in misura fortemente distonica rispetto alla duratadella pena principale (vedi Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv.280668), per cui nel presente caso, stante l'assenza di tali condizioni, anche unamotivazione sostanzialmente implicita deve essere ritenuta sufficiente.3. I ricorsi proposti, pertanto, devono essere rigettati, perché infondati.La loro non inammissibilità, però impone di rilevare la sussistenza di unacausa di estinzione del reato contestato, consistente nella sua prescrizione.Anche nel giudizio di legittimità, infatti, opera l'obbligo di immediata declaratoriadi una causa di non punibilità, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen., la cuisussistenza deve essere rilevata anche d'ufficio; tale declaratoria è preclusa solodalla inammissibilità del ricorso, trattandosi di una condizione che impedisce lavalida costituzione del rapporto processuale (vedi Sez. 2, n. 28848 del08/05/2013, Rv. 256463).Nel presente caso, il reato è stato commesso in data 26/07/2012 e, stantel'assenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale, essendo stata la recidivareiterata contestata al solo [OSCURATO:PERSONA] esclusa di fatto già nel giudizio di primo grado,il termine per la prescrizione è quello di dieci anni, aumentato di un quarto, finoa dodici anni e sei mesi, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. Ad esso deveessere aggiunto un periodo di sospensione di 83 giorni, dal 13/04/2017 al06/07/2017, per la partecipazione dei difensori ad una astensione dalle udienze.Il termine complessivo, pari a dodici anni, otto mesi e ventitre giorni, è pertantodecorso alla data del 18/04/2025.La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, peressere il reato estinto per la sua sopravvenuta prescrizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto perprescrizione.Così deciso il 07 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26208/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris