Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:395
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑20/03
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Aiuti di Stato — Aiuto esistente o aiuto nuovo — Impresa in difficoltà — Principio della certezza del diritto — Principio della tutela del legittimo affidamento — Criterio dell’investitore privato — Compatibilità con il mercato comune — Presupposti»
Massime della sentenza
1.
Aiuti concessi dagli Stati — Regime generale di aiuti approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] — Aiuto individuale presentato come rientrante
nell’ambito dell’approvazione
(Artt. 87 CE e 88 CE)
2.
Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Misura che persegue uno scopo sociale
(Art. 87, n. 1, CE)
3.
Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Contributi finanziari concessi dalle pubbliche autorità ad un’impresa
(Art. 87, n. 1, CE)
4.
Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Applicazione del criterio dell’investitore privato
(Art. 87, n. 1, CE)
5.
Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] — Possibilità di adottare orientamenti
(Art. 87, n. 3, CE; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 94/C 368/05)
1.
Una volta che un regime generale di aiuti sia stato approvato dalla [OSCURATO:PERSONA], le misure individuali di esecuzione non debbono
esserle notificate salvo il caso in cui nella decisione di approvazione siano state formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] alcune riserve
al riguardo. Infatti, poiché gli aiuti individuali costituiscono mere misure di esecuzione del regime generale di aiuti, gli
elementi che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe prendere in considerazione per valutarli coinciderebbero con quelli che essa ha applicato
in occasione dell’esame del regime generale. È pertanto inutile sottoporre gli aiuti individuali all’esame della [OSCURATO:PERSONA].
Per contro, se le misure individuali non sono rientranti nei regimi generali invocati, esse costituiscono aiuti nuovi, la
cui compatibilità con il mercato comune deve essere sottoposta all’esame della [OSCURATO:PERSONA].
Una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che statuisce sulla conformità di un aiuto con un regime generale di aiuti approvato rientra
nell’esercizio del suo obbligo di vigilanza sull’applicazione degli artt. 87 CE e 88 CE. Di conseguenza l’esame da parte della
[OSCURATO:PERSONA] della conformità di un aiuto con tale regime non costituisce un’iniziativa che eccede l’ambito delle sue competenze.
Pertanto, la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] non può essere limitata da quella delle autorità nazionali che hanno concesso l’aiuto.
(v. punti 92, 94-95)
2.
Un intervento della pubblica amministrazione inteso a liberare un’impresa dagli oneri che rappresentano un costo inerente
alla sua attività economica, quali i costi salariali, si configura come un vantaggio economico ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
Orbene, il carattere sociale di interventi statali non è sufficiente a sottrarli ipso facto alla qualifica di aiuti ai sensi
dell’art. 87 CE.
(v. punti 194, 197)
3.
Per stabilire se l’intervento, sotto qualsiasi forma, delle pubbliche autorità nel capitale di un’impresa possa costituire
un aiuto di Stato, si deve valutare se, in analoghe circostanze, un investitore privato di dimensioni comparabili a quelle
dell’investitore pubblico avrebbe potuto essere indotto a realizzare un’operazione di siffatta importanza. A questo proposito,
il comportamento dell’investitore privato, cui deve essere comparato l’intervento dell’investitore pubblico che persegue obiettivi
di politica economica, anche se non è necessariamente quello del comune investitore che colloca capitali in funzione della
loro capacità di produrre reddito a termine più o meno breve, deve, quantomeno, corrispondere a quello di una holding privata
o di un gruppo imprenditoriale privato che persegua una politica strutturale, globale o settoriale, ed essere guidato da prospettive
di redditività a più lungo termine. Inoltre, il confronto tra i comportamenti degli investitori pubblici e privati deve essere
effettuato con riferimento all’atteggiamento che avrebbe avuto, all’atto dell’operazione di cui trattasi, un investitore privato,
alla luce delle informazioni disponibili e delle evoluzioni in tale momento prevedibili.
Anche se nulla osta a che vengano prese in considerazione da parte delle pubbliche autorità politiche di carattere sociale,
regionale e settoriale, il loro apporto di capitali dev’essere valutato alla luce del criterio dell’investitore privato, prescindendo
da qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale.
Se l’esistenza di un aiuto può essere esclusa nel caso in cui l’intervento della pubblica amministrazione avviene parallelamente
a un significativo intervento dell’operatore privato in condizioni analoghe, l’esistenza di un aiuto non può tuttavia essere
esclusa quando gli investimenti privati nella stessa impresa sono effettuati solo dopo la concessione di fondi pubblici.
(v. punti 236-238, 242, 254)
4.
La valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della questione se una misura risponda al criterio dell’operatore privato in economia
di mercato implica una valutazione economica complessa. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA], quando adotta un atto che comporti una siffatta
valutazione, dispone di un ampio potere di valutazione discrezionale e il sindacato giurisdizionale, anche se esso è, in linea
di principio, completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE,
si limita a verificare il rispetto delle norme di procedura e di motivazione, l’insussistenza di errori di diritto, l’esattezza
materiale dei fatti considerati, l’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti, nonché l’assenza di sviamento
di potere. In particolare, non spetta al Tribunale sostituire la propria valutazione economica a quella dell’autore della
decisione.
(v. punto 239)
5.
L’art. 87, n. 3, CE conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] un ampio potere discrezionale al fine di autorizzare gli aiuti di Stato in
deroga al divieto generale del n. 1 del detto articolo, in quanto la valutazione, in tal caso, della compatibilità o della
incompatibilità di un aiuto con il mercato comune solleva problemi che implicano la presa in considerazione e la valutazione
di fatti e circostanze economiche complesse. Poiché il giudice comunitario non può sostituire la propria valutazione dei fatti,
in particolare sul piano economico, a quella dell’autore della decisione, il sindacato del Tribunale deve, in quest’ambito,
limitarsi a verificare il rispetto delle norme relative alla procedura e alla motivazione, l’esattezza materiale dei fatti
nonché l’insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere.
Peraltro, la legittimità di un atto comunitario deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti
alla data in cui l’atto è stato adottato e le valutazioni complesse operate dalla [OSCURATO:PERSONA] debbono essere esaminate alla
luce dei soli elementi di cui questa disponeva al momento in cui le ha effettuate.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] può imporsi linee direttrici per l’esercizio del proprio potere discrezionale con atti quali gli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, nella misura in cui
tali atti contengano regole indicative sull’orientamento che tale istituzione deve seguire e non si discostino dalle norme
del Trattato.
Pertanto, un aiuto concesso a un’impresa in difficoltà non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune per il
semplice fatto che sono state previste misure di ristrutturazione, anche laddove tale ristrutturazione sia stata effettuata
con successo. Per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare se gli aiuti concessi siano atti ad incentivare le imprese beneficiarie
ad adottare un comportamento idoneo a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo contemplato all’art. 87, n. 3, lett. c), CE,
è necessario verificare che il piano di ristrutturazione soddisfi il complesso delle condizioni materiali previste dai suddetti
orientamenti.
(v. punti 268-270, 280)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
24 settembre 2008 (
*
)
«Aiuti di Stato – Aiuto esistente o aiuto nuovo – Impresa in difficoltà – Principio della certezza del diritto – Principio della tutela del legittimo affidamento – Criterio dell’investitore privato – Compatibilità con il mercato comune – Presupposti»
Nella causa T‑20/03,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti M. Schütte e S. Zühlke,
ricorrente,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
rappresentato inizialmente dagli avv.ti A. Weitbrecht e A. van Ysendyck, e successivamente dagli avv.ti A. Weitbrecht e M. Núñez–Müller,
e dalla
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA],
rappresentata dai sigg. W.‑D. Plessing e M. Lumma, in qualità di agenti,
intervenienti
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz e V. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistiti dal sig. C. Koenig, professore,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 13 maggio 2003, 2003/643/CE, relativa all’aiuto
di Stato al quale la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione a favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (GU L 227, pag. 12), nella parte in cui tale decisione riguarda i contributi finanziari a favore della [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione ampliata),
composto dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra E. [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. F. [OSCURATO:PERSONA], D. Šváby e dalla sig.ra K. [OSCURATO:PERSONA],
giudici,
cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e a seguito alla trattazione orale del 19 ottobre 2006,
ha emesso la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
1
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] I»), la cui attività è la produzione di vasellame e di oggetti in
porcellana, è ubicata nel [OSCURATO:PERSONA] di Turingia, una delle regioni che possono eventualmente fruire di aiuti di Stato in applicazione
dell’art. 87, n. 3, lett. a), CE.
2
[OSCURATO:PERSONA] I è stata costituita nel 1990 a seguito della trasformazione di un’azienda della ex Repubblica democratica tedesca
(DDR), la VEB [OSCURATO:PERSONA], in due società, di cui una è divenuta la [OSCURATO:PERSONA] I, privatizzata nell’aprile
1991 dalla Treuhandanstalt (in prosieguo: la «THA»). Il 9 agosto 1993 la [OSCURATO:PERSONA] I dichiarava fallimento e il 29 settembre 1993
veniva avviato il procedimento di liquidazione.
3
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] II» o la «ricorrente») veniva costituita nel novembre 1993
dal sig. G. R. e, nel gennaio 1994, rilevava i terreni, i macchinari e gli impianti nonché 380 lavoratori dipendenti della
società in liquidazione [OSCURATO:PERSONA] I.
4
La cessione dei beni immobili della [OSCURATO:PERSONA] I veniva approvata dalla THA, alla quale tali beni immobili venivano retroceduti,
nonché dall’organismo ad essa subentrato, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS).
5
Il contratto di vendita delle attività della [OSCURATO:PERSONA] I prevedeva un prezzo complessivo di DEM 7,391 milioni. Il prezzo di DEM 2,05 milioni
per gli impianti doveva essere finanziato da una sovvenzione del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia di DEM 2,5 milioni. I diritti, i marchi,
i modelli registrati e il know how venivano trasferiti per la somma di un marco simbolico mentre l’elenco dei clienti e il
portafoglio ordini venivano trasferiti a titolo gratuito. Il prezzo richiesto per le giacenze in magazzino ammontava a DEM 2,136 milioni
e i terreni dovevano essere venduti, esenti da imposta, per la somma di DEM 3,205 milioni. Il prezzo delle giacenze in magazzino
veniva successivamente ridotto, e il prezzo complessivo da ultimo corrisposto è stato di DEM 6,727 milioni.
6
Il 5 marzo 1994, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & Co. KG (in prosieguo: la «TIB»), impresa statale controllata dal
[OSCURATO:PERSONA] di Turingia, assumeva una partecipazione del 49% nel capitale della ricorrente. Il 31 dicembre 1999, la TIB cedeva tale
partecipazione al sig. G. R. e al figlio di quello, sig. H. R., per un prezzo più elevato di quello che la TIB aveva pagato
nel marzo 1994.
7
Dopo aver ricevuto denunce e a seguito di uno scambio di corrispondenza e di incontri con i rappresentanti della Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA], il 15 novembre 2000 la [OSCURATO:PERSONA] avviava il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE circa gli
aiuti ad hoc a favore della [OSCURATO:PERSONA] I e della ricorrente. La decisione della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento veniva notificata
alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e pubblicata sulla
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
del 30 giugno 2001 (GU C 185, pag. 45). [OSCURATO:PERSONA] intimava alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di comunicarle tutti
i documenti, le indicazioni e i dati necessari per valutare la compatibilità degli aiuti. In particolare, si trattava dei
dati che consentissero di accertare se la [OSCURATO:PERSONA] I e la ricorrente fossero imprese indipendenti o se la ricorrente dovesse
essere considerata come successore di un’impresa o come una «Auffanglösung» (società che subentra ad una società in difficoltà).
Si trattava, ancora, delle informazioni che consentissero di accertare se taluni degli aiuti fossero conformi ai regimi di
aiuti approvati. Infine, si trattava di tutti i piani di ristrutturazione esistenti riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] I e la ricorrente,
che descrivono gli investimenti realizzati o previsti e l’insieme delle altre spese di ristrutturazione finanziate da aiuti
di Stato, che commentano i bilanci e i risultati di esercizio (per la [OSCURATO:PERSONA] I), che descrivono l’evoluzione delle capacità
nonché i dati che consentono di sapere se l’investitore avesse apportato un contributo. [OSCURATO:PERSONA] invitava le parti interessate
a presentare le loro osservazioni in merito all’aiuto di cui trattasi.
8
Con lettera 26 marzo 2001, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ottemperava a tale invito fornendo le informazioni circa gli
aiuti di cui trattasi e informando la [OSCURATO:PERSONA] di nuovi aiuti. Il 28 maggio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva informazioni complementari
che otteneva il 30 giugno 2001 e il 9 agosto 2001. Il 31 luglio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] riceveva le osservazioni della ricorrente.
9
Con lettera 28 novembre 2001 (GU 2002, C 26, pag. 19), la [OSCURATO:PERSONA] notificava alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] la sua
decisione di estendere il procedimento formale di esame agli aiuti che non erano conformi ai regimi di aiuti approvati, nonché
agli aiuti che non erano stati prima notificati. [OSCURATO:PERSONA] ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni.
10
Il 10 dicembre 2001, il caso veniva discusso con rappresentanti della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e dell’impresa.
11
Il 30 gennaio 2002 la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] presentava osservazioni sulla decisione di estensione del procedimento
e trasmetteva informazioni dettagliate. Con lettera 28 febbraio 2002, la ricorrente trasmetteva alla [OSCURATO:PERSONA] le sue osservazioni.
12
Dopo aver ricevuto una nuova denuncia secondo cui la ricorrente avrebbe percepito altri aiuti, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], con lettera 30 aprile 2002, informazioni complementari che otteneva il 29 maggio 2002.
13
A seguito dell’incontro del 24 luglio 2002 con rappresentanti della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], questa, il 7 agosto 2002,
forniva spiegazioni complementari. Il 30 luglio 2002 la ricorrente comunicava osservazioni e, con lettera 1° ottobre 2002,
la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva nuove osservazioni.
14
A conclusione del procedimento formale di esame, il 30 ottobre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione C (2002) 4040 def.
relativa all’aiuto di Stato concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore della [OSCURATO:PERSONA] I e della [OSCURATO:PERSONA] II, notificata alla [OSCURATO:PERSONA] il 4
novembre 2002 e portata a conoscenza della ricorrente il 12 novembre 2002.
15
A seguito della presentazione del presente ricorso (v. punto 39 infra), la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla Repubblica federale
di [OSCURATO:PERSONA], con lettera 13 maggio 2003, la modifica della decisione 30 ottobre 2002, e, in particolare, dell’art. 1, nella
parte in cui l’ingiunzione di recupero riguarda la misura 22, dei punti 34, 37, 99, 101, 103 e 171, riguardanti la misura
16, e dei punti 146 e 147, riguardanti la misura 32. [OSCURATO:PERSONA] adottava di conseguenza una nuova decisione, la decisione
13 maggio 2003, 2003/643/CE, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore della [OSCURATO:PERSONA] I e della [OSCURATO:PERSONA] II (in
prosieguo: la «decisione impugnata»). La decisione impugnata è stata portata a conoscenza della ricorrente il 16 maggio 2003
e pubblicata l’11 settembre 2003 (GU L 227, pag. 12).
La decisione impugnata
16
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] valuta separatamente le misure finanziarie concesse dallo Stato alla [OSCURATO:PERSONA] I e alla
ricorrente. Nel punto 85 della decisione impugnata ricorda che nella fase di estensione del procedimento di indagine formale
è pervenuta alla conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] I e la ricorrente sono entità giuridiche distinte e che quest’ultima è stata considerata
come una «Auffanggesellschaft» (società rilevatrice), in quanto creata dal sig. G. R. quale società di copertura al fine di
continuare le attività della [OSCURATO:PERSONA] I, in liquidazione, e di rilevarne i beni patrimoniali.
17
Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] I, al punto 22 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] considera che le misure finanziarie concesse
dallo Stato alla [OSCURATO:PERSONA] I dalla sua costituzione fino all’istanza di fallimento ammontano a complessivi DEM 115,736 milioni
(misure 1‑10).
18
Per quanto riguarda la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] identifica 23 misure finanziarie a essa concesse tra il 1994 e il 1999 per
un importo complessivo di DEM 39,028 milioni (misure 11‑33). Tra queste misure, descritte nei punti 34‑59 della decisione
impugnata, figurano in particolare le seguenti:
– Misura 11: assunzione di partecipazione per il 49% del capitale della ricorrente da parte della TIB, il 5 marzo 1994, mediante
il pagamento di DEM 1,975 milioni;
– Misura 12: prestito partecipativo dell’importo di DEM 6 milioni concesso dalla TIB nel marzo 1994;
– Misura 13: garanzia di credito, concessa nel marzo 1994 dal [OSCURATO:PERSONA] di Turingia per crediti all’investimento, che ha coperto
i prestiti oggetto delle misure 18‑22;
– Misura 14: garanzia per il 90% concessa nel marzo 1994 dal [OSCURATO:PERSONA] di Turingia per crediti di gestione ammontanti a DEM 6,5 milioni
accordati nel settembre 1995 da una banca privata;
– Misura 15: sovvenzione all’investimento per un importo iniziale di DEM 2 milioni, elevato a DEM 2,5 milioni, versata nel maggio
1994 dal [OSCURATO:PERSONA] di Turingia;
– Misura 16: prestito per la costituzione di capitali propri da parte di una banca pubblica (in prosieguo: il «prestito EKH»)
di DEM 0,2 milioni concesso nel giugno del 1994 al sig. G. R. nel quadro della costituzione della ricorrente;
– Misura 21: prestito all’investimento per un importo di DEM 3,45 milioni concesso nell’aprile 1995;
– Misura 23: garanzia contemplata nella misura 13 che ha coperto un prestito di DEM 1 milione accordato nel febbraio 1996 da
una banca privata;
– Misura 26: sovvenzioni a favore della promozione dell’occupazione associate a investimenti per la tutela dell’ambiente per
un importo di DEM 1,549 milioni, concesse dalla direzione federale dell’impiego dal 1994 al 1996;
– Misura 27: sovvenzioni varie per la partecipazione a fiere ed esposizioni, per la pubblicità, la ricerca e lo sviluppo e per
l’integrazione di lavoratori, concesse dal 1994 al 1996 per un importo di DEM 0,492 milioni;
– Misura 30: garanzia contemplata nella misura 13 che ha coperto un prestito di DEM 2,32 milioni accordato da una banca privata
nel maggio 1999;
– Misura 32: sovvenzioni diverse per la partecipazione a fiere ed esposizioni, per la pubblicità, per l’integrazione di lavoratori
e le spese di personale nell’ambito delle attività di ricerca e di sviluppo, concesse dal 1997 al 1999 per un importo di DEM 0,352 milioni.
19
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le misure finanziarie concesse alla ricorrente costituiscano aiuti ai sensi dell’art. 87,
n. 1, CE e considera, in questo contesto, che gli organismi statali di finanziamento non si sono comportati come investitori
in un’economia di mercato.
20
In generale, la [OSCURATO:PERSONA], ai punti 94‑97 della decisione impugnata, osserva che dalle relazioni elaborate da studi di consulenza,
e cioè la relazione [OSCURATO:PERSONA] & Partner (in prosieguo: «RBSH & P»), del novembre 1993, e la relazione [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «AA»), del gennaio 1994, risulta che l’obiettivo del governo del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi istituti finanziari
consisteva nel salvaguardare i posti di lavoro. Inoltre i consulenti prevedevano almeno due esercizi deficitarii e non prevedevano
alcuna eventuale contropartita alla partecipazione delle pubbliche amministrazioni.
21
Per quanto più esattamente riguarda l’assunzione di partecipazione da parte della TIB per il 49% del capitale della ricorrente
(misura 11), la [OSCURATO:PERSONA], ai punti 98 e 99 della decisione impugnata, precisa che, secondo i consulenti, i rischi potenziali
erano elevati. Osserva a questo proposito che nulla è stato fatto per porvi rimedio e che non si è neppure proceduto ad un’analisi
delle future entrate. Le condizioni della partecipazione della TIB non erano, inoltre, comparabili alle condizioni concesse
al sig. G. R. In questo contesto, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che, contrariamente alle dichiarazioni della Repubblica federale
di [OSCURATO:PERSONA], il sig. G. R. non ha investito nella ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2,055 milioni, ma soltanto DEM 0,055 milioni. I DEM 2 milioni
restanti provenivano da risorse statali sotto forma di due prestiti concessi al sig. G. R., che la [OSCURATO:PERSONA] considera come
due misure di aiuto a favore della ricorrente (v. punto 24 supra), di cui uno era incluso in una garanzia fornita dallo Stato
alla banca che aveva concesso il prestito (misura 16) e l’altro era garantito da un’ipoteca sui beni immobili della ricorrente
(prestito di DEM 1,8 milioni che ha costituito oggetto della misura 17). Il rischio assunto dalla TIB, che ha messo a disposizione
della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1,975 milioni sotto forma di una partecipazione, era manifestamente superiore a quello dell’investitore
privato. Questo aveva, inoltre, il diritto di risolvere il contratto se la partecipazione della TIB o altre misure non fossero
state efficaci.
22
Per quanto riguarda le altre misure a favore della ricorrente, al punto 100 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] osserva
che in considerazione della particolare situazione dell’impresa e del fatto che questa opera in un mercato caratterizzato
da sovraccapacità strutturali, un investitore che agisce in economia di mercato avrebbe concesso sostegno finanziario solo
subordinandolo a condizioni che tengono conto di tali elementi.
23
Quindi, per quanto riguarda, in particolare, il prestito partecipativo consentito dalla TIB (misura 12), la [OSCURATO:PERSONA], al
punto 102 della decisione impugnata, osserva che il tasso d’interesse concordato era del 12% ma che il prestito è stato concesso
senza richiedere la minima garanzia e con riserva di un tasso d’interesse dello 0% per almeno i primi due anni, e l’importo
degli interessi era limitato al tetto del 50% dell’utile annuo considerato. Inoltre, il prestito non era vincolato a diritti
di voto supplementari e non era stato previsto alcun premio di rischio per la compensazione dei rischi previsti dai consulenti.
24
Per quanto riguarda i diversi prestiti accordati da banche pubbliche (tra cui i due prestiti consentiti al sig. G. R. e la
misura 21), al punto 102 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] osserva che essi sono stati concessi tutti ad un tasso d’interesse
inferiore al tasso di riferimento e che, nei limiti in cui erano state eventualmente costituite delle garanzie, esse erano
state costituite dalle pubbliche amministrazioni o i medesimi beni patrimoniali, a varie riprese, sono serviti come garanzia
per differenti prestiti. Per quanto riguarda più esattamente il prestito EKH (misura 16), la [OSCURATO:PERSONA] osserva, al punto 103
della decisione impugnata, che esso è stato garantito dallo Stato e non mediante la costituzione di una garanzia personale
e che, quand’anche fosse stata conferita una garanzia personale, essa sarebbe di rango inferiore a tutte le altre e coprirebbe
soltanto una parte estremamente limitata dell’eventuale elevato rischio di insolvenza. Al punto 130 della decisione impugnata,
la [OSCURATO:PERSONA] osserva che tale prestito, benché sia stato concesso al sig. G. R., mirava a sostenere un’impresa e deve pertanto
essere considerato come un aiuto a favore della ricorrente.
25
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] esamina le difficoltà della ricorrente.
26
Precisa, ai punti 106 e 107 della decisione impugnata, che la ricorrente costituisce una «Auffanglösung», cioè un’impresa
di nuova creazione nella parte est della [OSCURATO:PERSONA] che ha rilevato i beni patrimoniali di un’impresa in liquidazione. Secondo
la [OSCURATO:PERSONA], le «Auffanglösung» non sono comparabili ad altre imprese di nuova creazione; avendo tali società rilevato
i beni patrimoniali di una società in liquidazione e proseguito l’attività di quest’ultima senza previamente procedere, di
norma, alla minima ristrutturazione accettabile, ereditano una serie di carenze strutturali e necessitano di modifiche sostanziali
per poter essere attive in un’economia di mercato. [OSCURATO:PERSONA] precisa che, tenuto conto della particolare situazione dei
nuovi Länder, ha adottato un approccio flessibile e generoso che consente alle «Auffanglösung» di beneficiare di aiuti per
la ristrutturazione e osserva che tale modalità operativa è stata codificata nella nota 10 della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA],
1999/C 288/02, recante orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà (GU C 288, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione del 1999»).
27
[OSCURATO:PERSONA], ai punti 108‑118 della decisione impugnata, precisa che la ricorrente era in difficoltà a partire dal 1994
fino alla fine del 1996, quando ha registrato per la prima volta un lieve risultato positivo e la quota di capitale proprio
ha cominciato ad aumentare, molto probabilmente grazie all’aiuto concesso.
28
Ai punti 108 e 109 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la condizione generale prevista al punto 2.1 della
comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], 94/C 368/05, recante orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GU C 368, pag. 12; in prosieguo: gli «orientamenti sugli aiuti per il salvataggio
e la ristrutturazione del 1994») è soddisfatta e ricorda che un’impresa in difficoltà si definisce come impresa incapace di
riprendersi con le risorse di cui dispone o ottenendo i fondi necessari dagli azionisti o dal mercato. Secondo la [OSCURATO:PERSONA],
questa situazione risulta, da un lato, constatata all’epoca della costituzione della ricorrente e al momento della concessione
dell’aiuto nelle relazioni elaborate dalla RBSH & P e dalla AA, le quali considerano la ricorrente in difficoltà e ne auspicano
la ristrutturazione, e dall’altro lato, confermata dal fatto che l’impresa non ha mai ottenuto contributi finanziari da banche
private senza l’aiuto di Stato.
29
Dopo aver ricordato, al punto 110 della decisione impugnata, che taluni indicatori menzionati negli orientamenti per gli aiuti
al salvataggio e alla ristrutturazione del 1994 non sono applicabili alle imprese di nuova creazione, ai punti 111‑113 la
[OSCURATO:PERSONA] precisa che il basso valore del capitale netto, l’eccessivo numero di dipendenti, il margine lordo di autofinanziamento
e l’elevato indebitamento dell’impresa confermano che la ricorrente era in difficoltà al momento della concessione dell’aiuto.
Inoltre, al punto 114 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che, se è vero che l’applicazione di tale regime eccezionale
di ammortamento (misura 33) ha forse condotto a perdite di entità superiore, tuttavia l’impresa, senza l’aiuto dello Stato,
avrebbe senza dubbio registrato perdite sostanzialmente maggiori e sarebbe verosimilmente sparita dal mercato.
30
Ai punti 115 e 116 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la sua conclusione non può essere modificata ex
post dal fatto che le difficoltà della ricorrente sono state superate grazie alla concessione di consistenti aiuti su un breve
periodo. Nega altresì il tenore di una relazione del 21 gennaio 2002, presentata dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], e
ricorda che le relazioni disponibili nel 1994 concludevano che il sostegno dello Stato era assolutamente determinante per
il risanamento dell’impresa.
31
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] esamina se gli aiuti concessi alla ricorrente siano conformi ai regimi di aiuti approvati,
invocati dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA].
32
A conclusione di tale esame, la [OSCURATO:PERSONA] conclude, al punto 148 della decisione impugnata, che molte delle misure concesse
alla ricorrente, tra cui la misura 17 (v. punto 21 supra), costituiscono aiuti esistenti che essa non deve riesaminare.
33
Per contro, ai punti 128 e 129 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la sovvenzione all’investimento del [OSCURATO:PERSONA]
di Turingia (misura 15) non è conforme al regime ai sensi del quale è stata assertivamente concessa, dato che all’epoca della
sovvenzione la ricorrente era un’impresa in difficoltà. Precisa di aver erroneamente ritenuto, estendendo il procedimento
d’indagine formale, che il regime autorizzato si applicasse soltanto alle piccole e medie imprese (PMI), ma che la Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA] aveva a giusto titolo indicato che anche le grandi imprese potevano beneficiare degli aiuti in virtù
di tale regime. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il regime, per contro, escludeva esplicitamente dal suo campo d’applicazione le
imprese in difficoltà e ricorda di aver adottato una decisione negativa in merito a tale regime in ragione del suo uso abusivo,
poiché era stato applicato, in particolare, a imprese in difficoltà, in contrasto con le specifiche disposizioni approvate
dalla [OSCURATO:PERSONA] [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 giugno 2002, 2003/225/CE, relativa al programma del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia a favore
degli investimenti delle PMI e ai singoli casi di applicazione del medesimo (GU 2003, L 91, pag. 1)].
34
Per quanto riguarda il prestito EKH (misura 16), al punto 130 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che esso non
è conforme al programma relativo all’aiuto alla costituzione di capitale proprio a titolo del quale è stato asseritamente
concesso poiché la ricorrente non era una PMI.
35
Per quanto riguarda sovvenzioni concesse a favore dell’occupazione associata a investimenti in materia di tutela dell’ambiente
(misura 26), la [OSCURATO:PERSONA], ai punti 134‑139 della decisione impugnata, considera che esse non rientrano nell’art. 249 h
dell’Arbeitsförderungsgesetz (legge per la promozione dell’occupazione; in prosieguo: l’«AFG»), regime da lei approvato in
quanto non integrante un regime di aiuti. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, come precisato dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
nella sua lettera 29 luglio 2004, da un lato, le misure enunciate all’art. 249 h dell’AFG nel settore della riabilitazione
e del miglioramento dell’ambiente erano rivolte a persone giuridiche di diritto pubblico e soprattutto ad enti territoriali
(città, cantoni, comuni ecc.), nonché a imprese detenute dalla THA e, dall’altro lato, che le misure nell’interesse di un’impresa
privata non potevano fruire di un aiuto. Orbene, al momento della concessione delle sovvenzioni la ricorrente era un’impresa
privata. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che una parte delle sovvenzioni è stata concessa dal [OSCURATO:PERSONA] di Turingia, mentre solo
il Bundesanstalt für Arbeit (direzione federale per l’occupazione) era autorizzato a concederle. Peraltro, le sovvenzioni
hanno avvantaggiato la ricorrente dal momento che sono state concesse per l’eliminazione di vecchi impianti. Inoltre, secondo
la [OSCURATO:PERSONA], la legge tedesca cela un chiaro elemento selettivo il quale non permette di considerare la misura di cui trattasi
come una misura generale.
36
In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] passa ad esaminare le misure asseritamente rientranti nel campo di applicazione della regola
detta «de minimis». Per quanto riguarda, in particolare, il periodo dal 1997 al 1999 (punti 152‑154 della decisione impugnata),
la [OSCURATO:PERSONA] nega che la misura 30 e una parte della misura 32 rientrino nella regola detta «de minimis». Queste costituiscono,
di conseguenza, aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
37
Per quanto riguarda, in quinto luogo, la compatibilità degli aiuti con il mercato comune, ai punti 157‑174 della decisione
impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ricorda, a proposito degli aiuti concessi fino alla fine del 1996, che la ricorrente era un’impresa
in difficoltà fino al 1996. Considera che tali aiuti non sono, di conseguenza, aiuti regionali compatibili con il mercato
comune. [OSCURATO:PERSONA] considera poi che le condizioni poste dagli orientamenti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione
del 1994, invocate dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], non sono nella specie soddisfatte come risulta dal punto 80 della
decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] precisa, da un lato, che, nonostante le reiterate ingiunzioni, la Repubblica federale
di [OSCURATO:PERSONA] non ha mai comunicato la versione definitiva di un qualsivoglia piano di ristrutturazione, né indicato le misure
di ristrutturazione che erano state effettivamente eseguite e, dall’altro lato, che il contributo privato al costo totale
della ristrutturazione non può essere considerato sostanziale, in quanto solo l’apporto del sig. G. R. per un importo di DEM 0,055 milioni
presenta carattere puramente privato. Per quanto riguarda gli aiuti ad hoc concessi dopo il 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene ai
punti 175‑184 della decisione impugnata che essi non possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi
degli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9).
38
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, nell’art. 1, n. 2, della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] dichiara incompatibili
con il mercato comune l’assunzione in partecipazione e il prestito partecipativo della TIB (misure 11 e 12), le garanzie del
[OSCURATO:PERSONA] di Turingia per il 90% (misure 13, 14, 23 e 30), la sovvenzione del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia (misura 15), il prestito di una
banca pubblica per la costituzione di capitali propri (misura 16), il prestito di una banca pubblica (misura 21), le sovvenzioni
a favore dell’occupazione (misura 26), le misure per l’integrazione di lavoratori, per la partecipazione a fiere, per la pubblicità
(misura 27) e le misure a favore di ricerca e sviluppo, integrazione di lavoratori, partecipazione a fiere e riduzioni di
costi (misura 32). All’art. 2, n. 1, della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] invita la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ad
adottare tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti di cui all’art. 1, n. 2, della detta decisione.
Procedimento e conclusioni delle parti
39
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2003, la ricorrente ha proposto il presente
ricorso.
40
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2003, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di
intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.
41
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 maggio 2003, il [OSCURATO:PERSONA] di Turingia ([OSCURATO:PERSONA]) ha chiesto
di intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.
42
Con ordinanza 9 luglio 2003, il presidente della Quinta Sezione ampliata ha accolto tali domande.
43
A seguito della modifica della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 ottobre 2002, la ricorrente ha presentato, con atto depositato
presso la cancelleria del Tribunale il 16 luglio 2003, una replica che tiene conto di tali modifiche.
44
La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato la propria memoria d’intervento il 25 agosto 2003.
45
[OSCURATO:PERSONA] di Turingia ha depositato la sua memoria d’intervento il 10 settembre 2003.
46
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) ha deciso, da un lato, di adottare misure di organizzazione
del procedimento invitando le parti a rispondere per iscritto a quesiti e a produrre documenti e, dall’altro lato, di aprire
la trattazione orale. Le parti hanno ottemperato alla domanda del Tribunale entro il termine impartito.
47
Le difese svolte dalle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite nel corso dell’udienza del 19
ottobre 2006.
48
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare l’art. 1, n. 2, della decisione impugnata;
– annullare l’art. 2 della decisione impugnata nella parte in cui ha ad oggetto le misure di cui all’art. 1, n. 2, della detta
decisione;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese conseguenti alla modifica della decisione 30 ottobre 2002, indipendentemente dall’esito
della controversia.
49
La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], interveniente, conclude che il Tribunale voglia:
– annullare l’art. 1, n. 2, e l’art. 2, n. 1, della decisione impugnata, perlomeno per quanto riguarda la sovvenzione del [OSCURATO:PERSONA]
di Turingia;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
50
[OSCURATO:PERSONA] di Turingia, interveniente, conclude che il Tribunale voglia:
– annullare l’art. 1, n. 2, della decisione impugnata;
– annullare l’art. 2 della decisione impugnata, nella parte in cui verte sulle misure di cui all’art. 1, n. 2, della detta decisione;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese conseguenti alla modifica della decisione 30 ottobre 2002, indipendentemente dall’esito
della controversia;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese dell’intervento.
51
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso infondato;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
52
A sostegno del suo ricorso la ricorrente solleva quattro motivi di annullamento.
53
I primi tre motivi deducono, rispettivamente, violazione degli artt. 87 CE e 88 CE, del principio della certezza del diritto
e del principio di tutela del legittimo affidamento, per quanto riguarda la sovvenzione all’investimento del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia
(misura 15) e le sovvenzioni a favore dell’occupazione associate agli investimenti di tutela dell’ambiente (misura 26).
54
Il quarto motivo deduce in sostanza, errori di fatto e errori manifesti di valutazione. La ricorrente suddivide il quarto
motivo in sei punti relativi, in primo luogo, all’inesattezza materiale dei fatti, in secondo luogo, alla qualifica di impresa
in difficoltà, in terzo luogo, alla valutazione del comportamento della TIB con riferimento al criterio dell’investitore privato;
in quarto luogo, agli orientamenti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, in quinto luogo, al recupero del
prestito oggetto della misura 22 e, in sesto luogo, agli aiuti detti «de minimis» per il periodo dal 1997 al 1999 (misura
32). Tuttavia, adottando la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha, tra l’altro, revocato l’ingiunzione di recupero del prestito
oggetto della misura 22 (v. supra punto 15). Inoltre, dopo l’adozione della decisione impugnata, le parti si sono accordate
sul calcolo delle sovvenzioni oggetto della misura 32. Rispondendo ad un quesito del Tribunale, esse hanno confermato che
non vi erano più punti controversi circa la misura 32 (aiuto detto «de minimis» tra il 1997 e il 1999), cosa di cui è stato
preso atto nel verbale d’udienza. Pertanto, non occorre più esaminare i due ultimi punti del quarto motivo
.
55
Il Tribunale procederà ad esaminare, insieme, i tre primi motivi, che hanno incidenza solo sulle misure 15 e 26 e, successivamente,
separatamente, il quarto motivo, che riguarda le altre misure contemplate nella decisione impugnata.
A –
Sul primo, secondo e terzo motivo, che deducono la violazione degli artt. 87 CE e 88 CE, del principio di certezza del diritto
e del principio di tutela del legittimo affidamento
1.
[OSCURATO:PERSONA] sovvenzione all’investimento del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia (misura 15)
a) Argomenti delle parti
[OSCURATO:PERSONA] violazione degli artt. 87 CE e 88 CE
56
La ricorrente sostiene che la sovvenzione all’investimento del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia è stata concessa conformemente ad un regime
generale di aiuti autorizzato e costituisce pertanto un aiuto esistente. Sostiene, in principalità, che la [OSCURATO:PERSONA] ha
introdotto retroattivamente condizioni supplementari nel regime autorizzato e, in subordine, di non poter essere considerata
impresa in difficoltà.
– [OSCURATO:PERSONA] condizioni d’applicazione del regime
57
La ricorrente sostiene che il programma del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia a favore degli investimenti delle PMI era applicabile a tutte
le imprese senza riserve e, pertanto, alle imprese in difficoltà e alle «Auffanglösung». Siffatte riserve non potrebbero essere
ricavate né dalla lettera di autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] 26 novembre 1993, né dalla comunicazione pubblicata sotto forma
di riassunto sulla [OSCURATO:PERSONA]. Da tale pubblicazione, al contrario, risulterebbe che il programma era esattamente
rivolto alle imprese di nuova creazione, come la ricorrente, e che uno degli obiettivi era quello di fornire un aiuto all’avvio
dell’impresa.
58
La ricorrente considera che le precisazioni fornite dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione 26 agosto 1993
erano unicamente destinate a spiegare il regime notificato e non potevano modificare il chiaro tenore del programma. Se la
[OSCURATO:PERSONA] avesse ritenuto che il testo notificato riguardasse talune situazioni che non intendeva autorizzare, avrebbe dovuto
avviare il procedimento formale di esame e richiedere in tale contesto la modifica del regime o prevedere un obbligo di notifica
individuale. Ad ogni modo la comunicazione 26 agosto 1993 non escluderebbe l’applicazione del programma a casi come quello
della ricorrente che ha rilevato elementi patrimoniali di un’impresa e li ha modernizzati.
59
Secondo la ricorrente, una restrizione del programma non può neppure dedursi dalla sua autorizzazione in quanto regime di
aiuti a finalità regionale. Al contrario, le imprese in difficoltà potrebbero, conformemente alla prassi decisionale della
[OSCURATO:PERSONA], ottenere aiuti a finalità regionale [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 22 aprile 1998, 1999/157/CE, riguardante un
aiuto di Stato a favore di [OSCURATO:PERSONA] i. GV., Turingia (GU 1999, L 52, pag. 48) e decisione della [OSCURATO:PERSONA]
2 ottobre 2002, 2003/383/CE, relativa all’aiuto di Stato C‑44/01 (già NN. 147/98) al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione
in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (GU 2003, L 140, pag. 30)], come appare altresì nella decisione impugnata.
Parimenti, una «Auffanglösung» rientrante nella nota 10 degli orientamenti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione
del 1999 avrebbe potuto aspirare alla sovvenzione del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia, poiché la detta disposizione non esclude il sostegno
delle imprese di nuova creazione a titolo di aiuti regionali. La ricorrente rileva, in questo contesto, che non ha ottenuto
la sovvenzione all’investimento a fini di ristrutturazione, ma per investimenti ammissibili in base al programma autorizzato.
60
Rileva altresì, come risulta dalla decisione impugnata, che il programma, malgrado il suo nome, non era neppure limitato alle
PMI, poiché la [OSCURATO:PERSONA] lo ha autorizzato per imprese di maggiori dimensioni.
61
Per quanto riguarda la decisione 2003/225, relativa all’applicazione abusiva del programma, la ricorrente sostiene che la
[OSCURATO:PERSONA] ha espressamente riservato alla decisione impugnata l’esame dell’applicazione del regime alla ricorrente e che
non le si può, pertanto, opporre la detta decisione.
62
La ricorrente sostiene infine che l’esame della [OSCURATO:PERSONA] deve limitarsi a verificare se la valutazione effettuata dalle
autorità nazionali circa la conformità di un aiuto al regime ai sensi del quale è stato concesso sia inficiata da errore manifesto.
63
La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche se la comunicazione del governo tedesco in data 26 agosto 1993 escludeva
gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tuttora dimostrato che la sovvenzione controversa
non aveva rispettato le condizioni del programma di aiuto autorizzato. Secondo la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] si deve
esaminare, dalla prospettiva ex ante del maggio 1994, se la sovvenzione all’investimento controversa possa essere qualificata
come aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione escluso dall’applicazione del programma. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
considera, a tal proposito, che se ci si trova in presenza di un’impresa di nuova creazione che, non essendo impresa in difficoltà,
non può essere ammessa al beneficio di un aiuto alla ristrutturazione, la concessione della sovvenzione rispettava pertanto
le condizioni del programma, non trattandosi di un aiuto alla ristrutturazione.
64
[OSCURATO:PERSONA] di Turingia sostiene pienamente la posizione della ricorrente e critica, in particolare, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
ponga una linea di separazione artificiale tra aiuti a finalità regionale e aiuti alla ristrutturazione.
65
[OSCURATO:PERSONA] replica che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] aveva esplicitamente precisato nella comunicazione del 26 agosto
1993 che le imprese in difficoltà erano escluse dall’ambito di applicazione del regime e che dallo stesso regime notificato,
come pure dal riferimento pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA], risulta che non erano inclusi gli aiuti al salvataggio e alla
ristrutturazione.
– [OSCURATO:PERSONA] qualificazione della ricorrente come impresa in difficoltà
66
La ricorrente sostiene di essere un’impresa di nuova creazione che non è mai stata, né a tenore del progetto d’impresa, né
nel corso del suo effettivo sviluppo, un’impresa in difficoltà.
67
Sostiene, in primo luogo, che, secondo il principio costantemente seguito dalla [OSCURATO:PERSONA], un’impresa di nuova creazione
non può essere considerata impresa in difficoltà anche quando rileva elementi patrimoniali di una società insolvente. Del
resto, la qualificazione come impresa in difficoltà di tutte le «Auffanglösung», non può discendere dalla nota 10 degli orientamenti
per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione del 1999. Secondo la ricorrente, considerare che tutte le «Auffanglösung»
della [OSCURATO:PERSONA] dell’Est che hanno acquisito elementi patrimoniali in occasione di una liquidazione giudiziaria siano imprese
in difficoltà sarebbe palesemente inesatto e comporterebbe una discriminazione tra le imprese di nuova creazione nella [OSCURATO:PERSONA]
dell’Est e quelle del resto dell’Unione europea.
68
La ricorrente deduce, in secondo luogo, di essere stata creata da un investitore indipendente, esperto riconosciuto nel suo
settore, estraneo alle difficoltà della [OSCURATO:PERSONA] I. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito alcuna prova a sostegno dell’affermazione
secondo la quale la ricorrente avrebbe effettivamente «ereditato» difficoltà della società insolvente [OSCURATO:PERSONA] I. Secondo la
ricorrente non esistono indizi materiali che consentano di concludere che essa faceva parte della medesima «entità materiale»
della [OSCURATO:PERSONA] I. Inoltre, conformemente alla giurisprudenza, non si può considerare indistintamente due imprese come una sola
e medesima «unità giuridica». La ricorrente afferma di non aver continuato l’attività dell’impresa insolvente, ma di aver
semplicemente rilevato, a prezzo di mercato, elementi patrimoniali in occasione di una procedura di amministrazione controllata
e utilizzandoli nell’ambito di un progetto d’impresa coerente e ragionevole, riguardante tutt’altro mercato, mediante una
struttura ed una strategia di mercato del tutto diverse, per una clientela molto differente. Del resto, il fatto che la ricorrente
abbia continuato ad investire in macchinari acquistati di seconda mano, non dimostrerebbe che la ricorrente abbia «ereditato»
delle difficoltà della [OSCURATO:PERSONA] I.
69
La ricorrente sostiene, in terzo luogo, che la relazione elaborata dalla RBSH & P, nonché quella dello studio AA, descrivono
la creazione di una nuova impresa. Tali relazioni non costituirebbero piani di ristrutturazione e non possono pertanto suffragare
la tesi secondo la quale la ricorrente sarebbe stata creata dall’inizio come impresa in difficoltà. Secondo la ricorrente,
i progetti di impresa stanno a dimostrare che non era previsto che la nuova impresa conoscesse difficoltà. Anzi, i consulenti
avrebbero ex ante constatato che il progetto d’impresa era economicamente realistico. Tali valutazioni sarebbero esatte, se
non molto modeste, poiché l’impresa ha conosciuto uno sviluppo coronato da successo andando ben oltre le previsioni iniziali,
il che sarebbe confermato dalla perizia dello studio di revisori dei conti Saale/Revision. La ricorrente nella sua replica
chiede che su tale questione venga sentito un perito incaricato dal Tribunale.
70
La ricorrente sostiene, in quarto luogo, che da un esame dei criteri enunciati al punto 2.1 degli orientamenti per gli aiuti
al salvataggio e alla ristrutturazione del 1994 o ai punti 4 e seguenti di quelli del 1999 risulta che non era un’impresa
in difficoltà.
71
[OSCURATO:PERSONA], non avendo esaminato nei dettagli ognuno dei criteri, non avrebbe agito conformemente alla sua costante prassi
decisionale. Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha, in realtà, riconosciuto che la maggior parte dei criteri degli orientamenti
per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, come il calo di redditività, il livello crescente delle perdite, la
diminuzione del margine lordo di autofinanziamento, la progressione degli oneri finanziari, non erano soddisfatti nella specie
o ha affermato che essi non erano decisivi quando si tratta di valutare una nuova impresa.
72
La ricorrente considera che, contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], i dati del progetto d’impresa non corrispondono
a taluni dei criteri degli orientamenti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione. Al contrario, il valore contabile
netto, il margine lordo di autofinanziamento e gli oneri finanziari sarebbero evoluti, come starebbe a dimostrare la perizia
dello studio Saale/Revision, secondo le previsioni del progetto d’impresa.
73
Per quanto riguarda il valore contabile netto, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito prove del fatto che esso era anormalmente
basso per un’impresa sana. Orbene, la ricorrente avrebbe già dimostrato che il valore contabile netto non rivelava alcuna
difficoltà finanziaria o economica. La ricorrente afferma di aver dimostrato che gli elementi patrimoniali rilevati consentivano
di costruire un’impresa redditizia, sia secondo i suoi progetti (ex ante), che secondo le cifre ancora più promettenti dei
suoi risultati effettivi (ex post). Secondo la ricorrente, la modalità di finanziamento degli elementi patrimoniali non dà
alcuna indicazione circa la questione se il valore netto contabile sia evoluto negativamente o se fosse troppo basso per un’impresa
vitale fin dal momento iniziale. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe constatato che gli elementi patrimoniali erano stati acquisiti
al prezzo di mercato e non avrebbe spiegato come tale valore contabile netto poteva essere troppo basso quando corrispondeva
al valore del mercato.
74
Inoltre, il margine lordo di autofinanziamento e gli oneri finanziari iscritti nel progetto d’impresa dovrebbero essere considerati
normali. Il progetto d’impresa non prevedrebbe certamente che il margine lordo di autofinanziamento si sarebbe dissolto o
che gli oneri finanziari sarebbero diventati più gravosi.
75
Per quanto riguarda il margine lordo di autofinanziamento, la ricorrente sostiene che, per quanto riguarda una «start up»,
esso è sempre debole, cioè negativo all’inizio. Inoltre, la ricorrente sostiene che non esiste alcuna prova del fatto che
il «cash‑flow» sarebbe stato troppo ridotto per le attività operative della ricorrente. Non sarebbero state previste difficoltà
di liquidità né si sarebbero effettivamente presentate in occasione dell’attuazione del progetto. Del resto, contrariamente
all’opinione della [OSCURATO:PERSONA], il «cash-flow» della società proverrebbe dalle sue attività operative e non dagli aiuti e,
comunque, la fonte del «cash‑flow» non sarebbe atta a dimostrare il carattere eccessivamente ridotto di quest’ultimo, dal
momento che, anche dopo la detrazione di tutti gli aiuti, l’impresa avrebbe sviluppato un «cash-flow» positivo.
76
Per quanto riguarda gli oneri finanziari, la ricorrente sostiene che essi non risulterebbero dai crediti imposti dalle difficoltà
economiche del passato, ipotesi sulla quale si basano i criteri sugli orientamenti degli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione.
Tali oneri, al contrario, sarebbero unicamente derivanti da investimenti in immobilizzi produttivi redditizi a breve termine,
nell’ambito di un progetto d’impresa soddisfacente, come sarebbe confermato dall’effettiva evoluzione della sua attività.
[OSCURATO:PERSONA] tenterebbe di occultare tale realtà invocando l’asserita necessità di una nuova valutazione ex ante.
77
La ricorrente contesta altresì l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale gli effettivi erano troppo elevati. Ricorda
che la società ha assunto, in occasione della ripresa dell’attività, solo 380 dei 696 dipendenti occupati dalla [OSCURATO:PERSONA] I nel
1993. Quanto alla leggera compressione del personale, ridotto a 322 dipendenti all’inizio del 1996, essa non si spiegherebbe
con difficoltà economiche, bensì con l’attuazione di un’organizzazione più efficiente, a conclusione di una prima fase di
attività e a seguito della realizzazione dei primi investimenti.
78
Per quanto riguarda le perdite previste dai consulenti per gli anni 1994‑1996, la ricorrente rimprovera alla [OSCURATO:PERSONA] di
non aver esaminato se si trattava di perdite connesse con la struttura dell’impresa e sostiene che si trattava di perdite
connesse con l’avvio dell’attività. Secondo la ricorrente, l’attuazione del progetto d’impresa non è accompagnata da alcuna
perdita operativa; si tratterebbe soltanto di perdite contabili derivanti dal ricorso ad ammortamenti fiscali eccezionali,
conformemente ad un regime di aiuti autorizzato. Se la ricorrente avesse proceduto ad ammortamenti conformemente alle norme
generali applicabili in tale settore, essa avrebbe registrato utili fin dal primo anno. Ciò risulta, secondo le ricorrenti,
dalle spiegazioni da lei fornite nel corso del procedimento formale di esame e dalla relazione di un esperto contabile da
lei prodotta.
79
La ricorrente sostiene, in quinto luogo, che un’impresa non è in difficoltà neppure per la semplice ragione di ricevere fondi
pubblici. Tale circolo vizioso porterebbe a fare di ogni impresa, che fruisce di aiuti all’investimento per l’acquisto di
beni di seconda mano, un’impresa in difficoltà. Ora, se ci si trova di fronte ad un progetto che include un programma di finanziamento
contenente sufficienti disposizioni contro i rischi prevedibili, affinché l’impresa possa esistere senza aiuti dopo la fase
di creazione, l’impresa così creata non può allora essere considerata impresa in difficoltà.
80
Per di più, la TIB e il sig. G. R. avrebbero messo a disposizione dell’impresa fondi propri, per un importo considerevole,
che non potrebbero essere assimilati ad aiuti. Per quanto riguarda i fondi apportati dal sig. G R, la ricorrente sostiene
che per rispondere alla questione se l’impresa sia un’impresa in difficoltà non può essere determinante la questione della
modalità di finanziamento dell’investitore che si trova dietro l’impresa. Per quanto riguarda i fondi apportati dalla TIB,
la ricorrente considera che essi non possono essere assimilati ad aiuti e sostiene che la qualifica di aiuto di Stato di tali
fondi non avrebbe, comunque, alcuna influenza sulla legittimità di altre sovvenzioni o sulla compatibilità della sovvenzione
all’investimento con il regime ai sensi del quale essa è stata concessa.
81
[OSCURATO:PERSONA] di Turingia osserva, in particolare, che la fase nel corso della quale la ricorrente si trovava assertivamente in
difficoltà era particolarmente breve e spiega inoltre che l’iscrizione della ricorrente su un elenco di imprese in difficoltà
nell’ambito di un altro procedimento si è prodotta per inavvertenza e che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] vi ha successivamente
posto rimedio.
82
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la tesi avanzata dalla ricorrente e dal [OSCURATO:PERSONA] di Turingia debba essere integralmente respinta in
quanto infondata.
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di certezza del diritto
83
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto a posteriori in un regime autorizzato nuove condizioni per lei sfavorevoli
e che, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato retroattivamente, a suo danno, la sua posizione giuridica, in violazione del
principio della certezza del diritto. Dato che gli aiuti concessi nell’ambito di programmi autorizzati non necessitano di
autorizzazione, eventuali restrizioni dovrebbero apparire o nel regime stesso o nella decisione di autorizzazione.
84
La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] considera che sarebbe in contrasto con la certezza del diritto che la [OSCURATO:PERSONA] disapprovi,
ex post, l’interpretazione della competente autorità nazionale, risultante dalla prospettiva ex ante pertinente, che si è
basata sul diritto in materia di aiuti in vigore al momento della concessione dell’aiuto. In questo contesto, la Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che era ragionevole, dalla prospettiva ex ante del maggio 1994, qualificare la ricorrente come
impresa di nuova costituzione, che non rientrava negli orientamenti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione del
1994 e che, pertanto, non aveva ricevuto aiuti alla ristrutturazione sotto forma di sovvenzione all’investimento. Inoltre,
conformemente al punto 18, lett. i), dell’allegato alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 1979, intitolato «Modalità di
applicazione dei principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale» (GU 1979, C 31), «[u]n investimento in
impianti fissi effettuato mediante la rilevazione di uno stabilimento già chiuso o che lo sarebbe stato ove non si fosse verificata
tale rilevazione, può essere considerato anch’esso un investimento iniziale». Infine, poiché la ricorrente ha rilevato gli
elementi patrimoniali al prezzo di mercato, gli orientamenti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione del 1994
non escluderebbero la qualificazione di aiuti a finalità regionale a proposito della sovvenzione dell’investimento controversa,
concessa per l’acquisizione di tali elementi patrimoniali.
85
[OSCURATO:PERSONA] di Turingia si rifà all’argomentazione della ricorrente e aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] deve limitarsi, conformemente
al principio della certezza del diritto, a constatare se, eventualmente, l’autorità nazionale abbia applicato abusivamente
il programma approvato.
86
[OSCURATO:PERSONA] replica che la decisione impugnata non ha modificato retroattivamente la posizione giuridica della ricorrente,
poiché il campo di applicazione della misura è stato delimitato fin dall’inizio.
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
87
La ricorrente deduce la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non tiene conto
del fatto che l’autorizzazione del programma, quale pubblicata, non consentiva di scoprire le gravi limitazioni che essa ha
applicato nell’ambito della decisione impugnata. La ricorrente considera che un operatore che esercita le sue attività come
un buon padre di famiglia può presumere il carattere esistente di un aiuto quando tutte le condizioni di un programma autorizzato
sono soddisfatte.
88
Poiché nel testo del programma o dell’autorizzazione non figura alcuna riserva, la ricorrente non poteva scoprirle, anche
facendo prova di tutta la necessaria diligenza. La pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] disponibile non fornirebbe alcun
indizio che possa indurre la ricorrente a dubitare del contenuto del programma autorizzato. Essa non avrebbe pertanto né ragioni
né obblighi giuridici di informarsi presso la [OSCURATO:PERSONA] per sapere se le condizioni del programma erano effettivamente soddisfatte.
89
Inoltre, la ricorrente considera che un operatore economico diligente non poteva prevedere che la [OSCURATO:PERSONA], in deroga alla
sua costante prassi e in violazione della formulazione stessa degli orientamenti da lei pubblicati, avrebbe qualificato un’impresa
di nuova costituzione come impresa in difficoltà.
90
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dedotti dalla ricorrente nel loro complesso.
b) Giudizio del Tribunale
[OSCURATO:PERSONA] violazione degli artt. 87 CE e 88 CE
91
In sostanza, la ricorrente contesta la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la sovvenzione all’investimento oggetto
della misura 15 non rientra nel programma del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia a favore degli investimenti delle PMI.
92
In limine, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, una volta che sia stato approvato un regime generale di
aiuti, le misure individuali di esecuzione non debbono essere notificate alla [OSCURATO:PERSONA], salvo se nella decisione di approvazione
siano state formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] alcune riserve al riguardo. Infatti, poiché gli aiuti individuali costituiscono mere
misure di esecuzione del regime generale di aiuti, gli elementi che la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe prendere in considerazione per
valutarli coinciderebbero con quelli che essa ha applicato in occasione dell’esame del regime generale. È pertanto inutile
sottoporre gli aiuti individuali all’esame della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C‑47/91, Italia/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4635, punto 21).
93
Un aiuto che costituisce l’applicazione rigorosa e prevedibile delle condizioni stabilite nella decisione d’approvazione del
regime generale approvato è pertanto ritenuto un aiuto esistente, che non deve essere notificato alla [OSCURATO:PERSONA] né esaminato
alla luce dell’art. 87 CE (sentenza della Corte 16 maggio 2002, causa C‑321/99 P, ARAP e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4287,
punto 83, e sentenza del Tribunale 18 novembre 2004, causa T‑176/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3931, punto 51).
94
Per contro, se tali misure non sono rientranti nei regimi generali invocati, esse costituiscono aiuti nuovi, la cui compatibilità
con il mercato comune deve essere sottoposta all’esame della [OSCURATO:PERSONA].
95
Si deve, inoltre, rilevare che una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che statuisce sulla conformità di un aiuto con il regime interessato
rientra nell’esercizio del suo obbligo di vigilanza sull’applicazione degli artt. 87 CE e 88 CE. Di conseguenza l’esame da
parte della [OSCURATO:PERSONA] della conformità di un aiuto con tale regime non costituisce un’iniziativa che eccede l’ambito delle
sue competenze. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] non può essere
limitata da quella delle autorità nazionali che hanno concesso l’aiuto.
96
Il Tribunale considera che l’esame delle altre censure relative alla violazione degli artt. 87 CE e 88 CE deve essere effettuato
in due tempi. Si deve dapprima verificare l’esatta portata del programma del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia e poi, alla luce di tale esame,
se l’aiuto concesso alla ricorrente soddisfi le condizioni di concessione stabilite nel detto programma.
– [OSCURATO:PERSONA] portata del regime autorizzato
97
Si deve ricordare che il programma del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia a favore degli investimenti delle PMI è stato notificato dalla Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA] il 1° luglio 1993 come regime a finalità regionale.
98
Conformemente al testo della direttiva che disciplina il programma del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia e alle indicazioni riprese nel relativo
formulario di notifica, i beneficiari ammissibili a titolo del regime erano, in linea generale, PMI del settore manifatturiero
e altre imprese analoghe del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia. Imprese di maggiori dimensioni potevano tuttavia, in deroga alla regola supra
enunciata, fruire di aiuti a titolo del detto programma.
99
Secondo la direttiva in precedenza menzionata, tali aiuti coprivano investimenti di qualsiasi natura e finalità, ad eccezione
degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo. I costi ammissibili ai sensi del programma, quali menzionati al punto 11 del modulo
di notifica, coprivano sia gli investimenti produttivi (con eccezione dell’acquisizione di terreni) sia gli investimenti effettuati
nell’ambito di un programma di ristrutturazione.
100
Risulta altresì dal testo della direttiva e dal formulario di notifica che l’aiuto era legato ad un progetto e che poteva
essere concesso solo a condizione che esistesse «un progetto a lungo termine e solido, tenuto conto delle sovvenzioni versate
a titolo di detta direttiva e che ciò sia confermato dalla banca dell’impresa nell’ambito delle misure globali di finanziamento».
101
La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] invocava nella notifica del programma il combinato disposto di cui all’art. 87, n. 2, lett. c), CE,
e all’art. 87, n. 3, lett. a), CE, e motivava la compatibilità degli aiuti con il mercato comune facendo riferimento alle
specifiche difficoltà incontrate dalle PMI della [OSCURATO:PERSONA] dell’Est in ragione della transizione verso l’economia di mercato.
Precisava in tale contesto che «la vetustà degli immobili e degli impianti ereditati dall’economia pianificata del passato
e l’assenza, in linea generale, di tesoreria comporta[vano] fabbisogni finanziari sproporzionati per le [PMI] del [OSCURATO:PERSONA] di
Turingia e mett[evano] quindi in discussione (...) il loro accesso al mercato in condizioni eque». In questo contesto le misure
erano intese a ricostituire la struttura tradizionale delle PMI nel [OSCURATO:PERSONA] di Turingia.
102
Ritenendo necessari ulteriori chiarimenti circa la nozione di «programma di ristrutturazione» di cui al punto 11 del modulo
di notifica (v. punto 99 supra), la [OSCURATO:PERSONA], con lettera in data 3 agosto 1993, ha chiesto alla Repubblica federale di
[OSCURATO:PERSONA] informazioni supplementari.
103
Rispondendo a tale richiesta, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], nella comunicazione 26 agosto 1993 (in prosieguo: la «comunicazione
del 26 agosto 1993»), ricevuta dalla [OSCURATO:PERSONA] il 30 agosto 1993, ha affermato quanto segue:
«Per quanto riguarda il punto 11 della notifica (nozione di “ristrutturazione”), vi è palesemente un malinteso. Il governo
tedesco precisa che tale programma di aiuti non consente la concessione di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione. Per
tali particolari obiettivi il [OSCURATO:PERSONA] di Turingia ha già notificato separatamente due direttive (...). Le condizioni di ammissibilità
agli aiuti corrispondono allo spirito e alla lettera dei regolamenti relativi ai fondi strutturali della [OSCURATO:PERSONA] (...). Come
già esposto nella [notifica] del 1° luglio 1993, l’obiettivo di tali misure è quello di sostenere gli investimenti necessari
e gli sforzi di adattamento alle elevate esigenze del mercato delle [PMI] privatizzate dopo il 1989 e che, pur essendo sane,
si trovano sovente in una precaria situazione finanziaria. Il “programma di ristrutturazione” deve essere visto in questo
contesto come un programma di aiuto agli investimenti ai fini della creazione di una nuova impresa, di ampliamento e di modernizzazione».
104
Infine, con lettera 26 novembre 1993, la [OSCURATO:PERSONA], facendo esplicitamente riferimento alla comunicazione del 26 agosto
1993, ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell’attuazione del programma notificato.
105
Da tutto quanto sopra precede risulta che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dato alla [OSCURATO:PERSONA], prima che questa
approvasse il regime, indicazioni, in primo luogo, circa la situazione finanziaria dei beneficiari ai quali si rivolgeva il
programma, precisando che si trattava delle imprese privatizzate dopo il 1989 che, «pur essendo sane si trovavano sovente
in una precaria situazione finanziaria».
106
Si deve, a questo proposito, constatare che il riferimento alla «situazione finanziaria precaria» delle imprese ammissibili,
interpretato restrittivamente alla luce, in particolare, della sua formulazione, del suo contesto e dei suoi obiettivi (v.,
in questo senso, sentenza della Corte 29 aprile 2004, causa C‑277/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3925, punti 20 e
21, e la giurisprudenza ivi citata), non può essere considerato nel senso che rinvii alla situazione delle imprese in difficoltà.
Infatti, si deve sottolineare che, come spiegato dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] nella notifica del regime, le imprese
del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia, come del resto la maggior parte delle imprese della ex DDR hanno incontrato difficoltà particolari in
ragione del passaggio da un’economia pianificata ad un’economia di mercato. È questo il contesto in cui si deve intendere
il riferimento alla «situazione finanziaria precaria» nella quale i beneficiari ammissibili ai sensi del programma potevano
eventualmente trovarsi. L’uso dell’espressione «situazione finanziaria precaria» faceva quindi riferimento a difficoltà connesse
con il passaggio da un’economia pianificata ad un’economia di mercato e non a quelle caratteristiche di un’impresa in difficoltà.
Ciò risulta altresì dal nesso indissolubile tra l’espressione «situazione finanziaria precaria» e quella di «impresa sana»
utilizzata nella medesima frase. Infatti, l’espressione «impresa sana» è chiaramente intesa ad indicare che la precarietà
finanziaria delle imprese ammissibili non può essere tale che l’impresa cessi di essere considerata sana.
107
Si deve altresì rilevare che, in secondo luogo, nella comunicazione del 26 agosto 1993, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
aveva dato indicazioni circa la natura degli aiuti concessi a titolo del regime, precisando che «[i]l programma (...) non
consent[iva] la concessione di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione».
108
Questa precisazione, legata al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] di Turingia aveva egualmente notificato un programma specificamente destinato
al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, deve essere interpretata, nelle circostanze della specie,
come un’indicazione che conferma che il programma escludeva le imprese in difficoltà. Infatti, non sarebbe logico considerare
che l’intenzione della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non fosse quella di escludere dal programma le imprese in difficoltà
quando distingueva esplicitamente gli aiuti loro specificamente destinati.
109
È pertanto privo di importanza stabilire se, come assunto dalla ricorrente e dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], aiuti
all’investimento a favore delle imprese in difficoltà potevano, all’epoca, essere concessi a titolo di un regime a finalità
regionale, dal momento che, precisando nella sua comunicazione del 26 agosto 1993 che il regime si rivolgeva alle imprese
sane, da un lato, e che non consentiva la concessione di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, dall’altro, la Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA] ha esplicitamente escluso dal regime le imprese in difficoltà.
110
La ricorrente tuttavia considera che la comunicazione del 26 agosto 1993 non può modificare il testo del programma come notificato
alla [OSCURATO:PERSONA] il 1° luglio 1993. Orbene, la comunicazione del 26 agosto 1993 fa parte del programma autorizzato, nella
misura in cui le informazioni supplementari e le relative precisazioni sono state considerate dalla [OSCURATO:PERSONA] pertinenti
al fine di decidere di non sollevare obiezioni nei confronti dell’attuazione del progetto notificato. [OSCURATO:PERSONA] non era
pertanto tenuta ad avviare il procedimento formale di esame, come asserito dalla ricorrente, per esigere in tale ambito la
modifica del programma o la notifica di taluni casi di applicazione. Infatti, poiché la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha
fornito precisazioni che consentivano alla [OSCURATO:PERSONA] di giungere alla convinzione, a conclusione di un primo esame, che
il progetto notificato era compatibile con il Trattato, l’avvio del procedimento formale sarebbe stato superfluo, cioè privo
di oggetto.
111
Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente considerare che le imprese in difficoltà
erano escluse dall’ambito di applicazione del programma del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia.
– [OSCURATO:PERSONA] sovvenzione concessa alla ricorrente
112
Dalla decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] considera che la sovvenzione concessa alla ricorrente non integrava le
condizioni del programma del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia in quanto la ricorrente era in difficoltà dal 1994 fino alla fine del 1996,
quando ha fatto registrare, per la prima volta, un risultato leggermente positivo e la quota di capitale proprio ha iniziato
ad aumentare (punti 118 e 129 della decisione impugnata).
113
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] espone che alla luce delle relazioni disponibili al momento che qui rileva, in forza
della sua costante prassi, essa ha considerato la ricorrente, che era una «Auffanglösung», come un’impresa in difficoltà (punto
116 della decisione impugnata).
114
Per contro, la ricorrente sostiene di aver ottenuto la sovvenzione destinata a favorire l’avvio dell’impresa e che questa
era, fin dall’origine, economicamente vitale.
115
Si deve ricordare, anzitutto, che l’esame al quale la [OSCURATO:PERSONA] deve procedere implica la considerazione e la valutazione
di fatti e situazioni economiche complesse. Poiché il giudice comunitario non può sostituire la sua valutazione dei fatti
e delle complesse circostanze economiche a quella della [OSCURATO:PERSONA], il controllo del Tribunale deve di conseguenza limitarsi
alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, dell’esattezza materiale dei fatti nonché dell’assenza
di errori manifesti di valutazione e di sviamento di potere (v. sentenza del Tribunale 11 maggio 2005, cause riunite T‑111/01
e T‑133/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1579, punto 91, e la giurisprudenza ivi citata).
116
Nella specie, la situazione finanziaria della ricorrente al momento in cui è stato concesso l’aiuto di cui trattasi è valutata
nella decisione impugnata sulla base di due relazioni di studi di consulenza disponibili all’epoca della costituzione della
ricorrente, e cioè la relazione dello studio RBSH & P del 29 novembre 1993 e la relazione elaborata dalla AA, dell’11 gennaio
1994.
117
La relazione della RBSH & P aveva come obiettivo l’elaborazione di un progetto d’impresa al fine di costituire una «Auffanglösung»
dell’impresa fallita [OSCURATO:PERSONA] I che sarebbe entrata in attività il 1° gennaio 1994. Elaborato in collaborazione con il signor G. R.,
tale progetto doveva servire da base di discussione tra il liquidatore giudiziario, il [OSCURATO:PERSONA] di Turingia, il governo federale,
le banche e i potenziali investitori.
118
Il progetto d’impresa era caratterizzato da vari elementi. In particolare, era previsto che la «Auffanglösung» riprendesse
le attività commerciali di base della [OSCURATO:PERSONA] I, cioè la produzione di porcellana per uso domestico, che sarebbero state sviluppate
nel settore della porcellana per uso domestico di alta gamma e nel settore della porcellana per uso alberghiero. Tale progetto
prevedeva il rilevamento dell’insieme delle giacenze e di 380 dipendenti, nonché l’utilizzazione degli immobilizzi della [OSCURATO:PERSONA] I
(terreni, stabili, macchine e impianti) considerati necessari per il buon andamento della «Auffanglösung». Su quest’ultimo
aspetto i consulenti facevano presente che per permettere di superare la fase di ristrutturazione necessaria nell’attesa di
un potenziale investitore, la messa a disposizione di tali immobilizzi a favore della futura società doveva effettuarsi a
titolo gratuito per i primi quattro anni. Il progetto d’impresa era caratterizzato, inoltre, dalla realizzazione dei primi
investimenti di sostituzione di ampliamento e di razionalizzazione e faceva, infine, affidamento sulla partecipazione del
sig. G. R. quale socio di riferimento il cui apporto di capitale ammontava a DEM 50 000, nonché sull’apporto di capitali di
un socio privo di diritti di voto per un importo di DEM 9,5 milioni.
119
Per quanto riguarda la relazione dello studio AA, questa è stata realizzata su richiesta della TIB al fine di valutarne la
partecipazione come socio potenziale nella «Auffanglösung». Tale relazione esaminava il progetto d’impresa quale elaborato
dallo studio RBSH & P, prendendo in considerazione i cambiamenti sostanziali nel frattempo intervenuti nella struttura di
base. In particolare il progetto d’impresa si basava sulle ipotesi, da un lato, della partecipazione della TIB non accompagnata
da diritti di voto e di un impegno finanziario per l’ammontare di DEM 7,95 milioni che consentisse, in caso di riuscita del
progetto, di garantire 365 posti di lavoro almeno fino al 1997 e, dall’altro, dell’acquisizione degli immobilizzi della [OSCURATO:PERSONA] I
considerati nella prima relazione per un importo complessivo di DEM 5,2 milioni. In tale relazione era previsto che una parte
di tali immobilizzi, cioè gli impianti e il macchinario necessari al funzionamento dell’impresa, sarebbe stata finanziata
con la sovvenzione all’investimento del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia di cui trattasi.
120
Si deve sottolineare che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, i consulenti avevano valutato come elevati i
rischi connessi con il progetto d’impresa. Infatti, come risulta dalla relazione RBSH & P, restavano da definire vari elementi
della struttura e i consulenti sottolineavano le gravi difficoltà con le quali si trovava confrontato il progetto. La relazione
elaborata dalla AA, da parte sua, considerava che gli obiettivi assegnati all’impresa erano molti ambiziosi ed esisteva un
gran numero di rischi idonei a condurre al fallimento del progetto. Secondo i consulenti di quest’ultima relazione, le analisi
dimostrerebbero che uno scarto, anche debole, rispetto alle cifre nelle quali erano espressi gli obiettivi poteva comportare
il fallimento del progetto di continuazione.
121
Alla luce di tali relazioni il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non sia incorsa in un errore manifesto di valutazione
ritenendo, al punto 117 della decisione impugnata, che il sostegno dei pubblici poteri era determinante per garantire, a seguito
di un processo di ristrutturazione, la vitalità della ricorrente.
122
Infatti, come risulta inequivocabilmente dalla relazione elaborata dalla RBSH & P, l’impresa «non [era] in grado di sopportare
da sola i costi di finanziamento molto elevati rispetto al fatturato previsto, connessi con il processo di ristrutturazione
(fabbisogni d’investimenti, nuovi progetti per i locali, sovradimensioni degli impianti di produzione ecc...)». I consulenti
sottolineavano inoltre che «la necessità di tale progetto di ristrutturazione trova[va] la sua origine nel passato e la “Auffanglösung”
non può pertanto esserne responsabile» e che un «sostegno dei pubblici poteri, all’atto della dotazione di capitali che si
impone[va], mediante garanzie regionali del [OSCURATO:PERSONA] o altro, [era] condizione necessaria per l’adattamento delle strutture della
[[OSCURATO:PERSONA]] alle esigenze dell’economia di mercato».
123
La circostanza addotta dalla ricorrente secondo la quale essa era un’impresa di nuova creazione che ha rilevato soltanto taluni
elementi della [OSCURATO:PERSONA] I e la cui attività è stata riorientata, non può inficiare la conclusione secondo la quale la ricorrente
doveva essere ristrutturata per assicurare la propria sopravvivenza. Dalle due relazioni risulta infatti che il riorientamento
delle attività verso settori più redditizi della porcellana ad uso domestico di alta gamma e della porcellana ad uso alberghiero
richiedeva, in particolare, la previa realizzazione di investimenti di sostituzione, di ampliamento e di razionalizzazione.
Orbene, i consulenti stessi qualificavano come ristrutturazione tale processo di adattamento della durata di quattro anni.
124
La tesi della ricorrente secondo la quale, in sostanza, da un lato, l’impresa disponeva di mezzi propri per un importo considerevole
senza fare ricorso agli aiuti e, dall’altro lato, i fondi pubblici erano stati concessi nell’ambito di regimi approvati, non
può essere accolta.
125
Da un lato, si deve ricordare che, come constatato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata senza essere contraddetta su
tale punto dalla ricorrente, il costo totale delle misure necessarie proposte dai consulenti ammontava, secondo la relazione
dello studio RBSH & P, a DEM 30,945 milioni e, secondo la relazione dello studio AA, a DEM 27,727 milioni (punto 167 della
decisione impugnata). Da ciò consegue che, per assicurare la vitalità economica della ricorrente, il costo totale delle misure
proposte era nettamente superiore ai fondi apportati dai suoi azionisti (v. supra, punto 118 in fine).
126
Dall’altro lato, l’asserita compatibilità con il mercato comune delle sovvenzioni concesse dalla ricorrente non può inficiare
la conclusione secondo la quale la vitalità della ricorrente dipendeva dal sostegno dello Stato. Si deve, a questo proposito,
constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto le difficoltà nelle quali si trovava la ricorrente dal fatto che aveva ricevuto
degli aiuti. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che questa circostanza non faceva che confermare che la ricorrente
versava in difficoltà. Inoltre, il fatto che la ricorrente non abbia potuto ottenere contributi finanziari da parte delle
banche senza aiuti di Stato (v. punti 24 e 28 supra), circostanza che non viene da essa negata, dimostra che, a causa della
situazione dell’impresa, gli istituti finanziari non erano disposti a fornirle risorse alle condizioni di mercato. Parimenti,
per quanto riguarda l’investitore privato, l’apporto del sig. G. R. non era garantito, dal momento che egli aveva il diritto
di risolvere il contratto se l’impresa non avesse percepito i contributi attesi.
127
Per quanto riguarda regole applicabili al momento della concessione della sovvenzione all’investimento del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia,
si deve rilevare che è pacifico che gli orientamenti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione del 1994, applicati
nella specie dalla [OSCURATO:PERSONA], sono l’espressione della prassi usuale della [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti alla ristrutturazione,
quale definita ai punti 227, 228 e 177 dell’ottava relazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla politica di concorrenza del 1979 e avallata
dalla Corte di giustizia (v. sentenze della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3809;
10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2263, e 14 febbraio 1990, causa C‑301/87, Francia/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑307).
128
Alla luce di quanto precede, il Tribunale considera che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente ritenuto che la definizione di cui al
punto 2.1 degli orientamenti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione del 1994, secondo la quale un’impresa in
difficoltà è «incapace di riprendersi con le risorse di cui dispon[e] o ottenendo i fondi necessari dagli azionisti o dal
mercato», corrispondeva ai fatti di specie.
129
Per quanto riguarda la tesi della ricorrente relativa agli indicatori menzionati negli orientamenti per gli aiuti al salvataggio
e alla ristrutturazione del 1994, si deve ricordare che l’importanza conferita dalla [OSCURATO:PERSONA] agli indicatori di tendenza
non priva necessariamente di pertinenza altri tipi di indicatori (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑171/02, Regione
autonoma della Sardegna/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2123, punto 111).
130
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto, senza incorrere in errore manifesto di valutazione, fondarsi su indicatori come lo scarso
valore dell’attivo netto e del margine lordo di autofinanziamento o il livello elevato dell’indebitamento per constatare che
la ricorrente era un’impresa in difficoltà. Infatti, tenuto conto del costo totale delle misure necessarie proposte dai consulenti
nelle loro rispettive relazioni, la valutazione secondo la quale il valore dell’attivo netto e il margine lordo di autofinanziamento
erano troppo deboli per assicurare il finanziamento di tali misure e quindi la vitalità economica della ricorrente non può
considerarsi manifestamente erronea. Parimenti, la ricorrente non dimostra che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in errore manifesto
di valutazione nel considerare che, senza il sostegno dello Stato, la ricorrente non avrebbe potuto sopportare siffatti oneri
finanziari.
131
Per quanto riguarda i dipendenti della nuova impresa, le relazioni dei consulenti li considerano compatibili con il successo
del progetto d’impresa della ricorrente. Tuttavia, come precisato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 112 della decisione impugnata,
il sostegno dei poteri pubblici era legato al mantenimento degli effettivi. Risulta del resto dalle due relazioni dei consulenti
che il livello degli effettivi è stato influenzato da considerazioni di ordine sociale. La relazione dello studio RBSH & P
rileva, del resto, che il fatturato per dipendente che la ricorrente doveva attendersi il primo anno era inferiore a quello
che l’industria della ceramica aveva raggiunto negli anni precedenti. Si collocava così al di sotto della media. Ciò non è
il tipico approccio di una nuova impresa che persegue un obiettivo di redditività.
132
Per quanto riguarda, infine, le perdite previste dai consulenti, si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] al punto 114 della decisione
impugnata ha precisato che l’impresa «senza l’aiuto dello Stato avrebbe senza dubbio registrato perdite sostanzialmente maggiori
e sarebbe verosimilmente sparita dal mercato» e che, pertanto, il fatto che l’applicazione di un regime speciale di ammortamento
abbia potuto comportare perdite più elevate è irrilevante. Ciò considerato, l’affermazione della ricorrente, secondo la quale
se avesse proceduto ad ammortamenti conformemente alle regole generali applicabili in tale settore avrebbe conseguito utili
sin dal primo anno, è priva di pertinenza. Tale affermazione è, del resto, in contraddizione con l’affermazione secondo la
quale si tratterebbe di perdite connesse con l’avvio dell’attività.
133
Da tutto quanto sopra considerato, consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore manifesto di valutazione nel constatare
che la ricorrente era un’impresa in difficoltà.
134
Pertanto, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] abbia giustamente considerato che le condizioni che consentono la concessione
degli aiuti agli investimenti delle PMI non erano soddisfatte nella specie e che il versamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia
dell’importo di DEM 2,5 milioni sotto forma di una sovvenzione non era conforme alla decisione di approvazione del regime.
Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente considerato che tale sovvenzione doveva essere qualificata aiuto nuovo ai sensi
dell’art. 88, n. 3, CE.
135
Debbono, pertanto, essere respinti tutti gli argomenti che deducono la violazione degli artt. 87 CE e 88 CE in relazione alla
sovvenzione all’investimento del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia (misura 15).
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di certezza del diritto
136
Si deve ricordare che l’esigenza fondamentale della certezza del diritto, nelle sue differenti manifestazioni, è intesa a
garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nel diritto comunitario (sentenza della Corte
15 febbraio 1996, causa C‑63/93, Duff e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑569, punto 20, e sentenza del Tribunale 19 marzo 1997, causa T‑73/95,
Oliveira/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑381, punto 29).
137
Il Tribunale ritiene che nella specie non vi sia stata violazione del principio della certezza del diritto.
138
In primo luogo, l’affermazione della ricorrente, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, mediante la decisione impugnata,
introdotto retroattivamente condizioni supplementari rispetto a quelle figuranti nella decisione di autorizzazione del programma
del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia a favore degli investimenti delle PMI è infondata. Infatti, dai precedenti punti 97‑111 risulta che la
[OSCURATO:PERSONA] si è strettamente limitata, nella sua valutazione circa la conformità della sovvenzione oggetto della misura 15,
alle condizioni fissate nella decisione 26 novembre 1993 che approva il programma del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia.
139
In secondo luogo, si deve respingere la tesi della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, in sostanza, la [OSCURATO:PERSONA]
ha disapprovato, ex post, l’interpretazione dell’autorità nazionale competente, risultante dalla prospettiva ex ante pertinente.
Tale autorità nazionale si era basata sul diritto in materia di aiuti vigente al momento della concessione dell’aiuto e aveva
correttamente considerato la ricorrente come impresa di nuova creazione che non rientrava negli orientamenti per gli aiuti
al salvataggio e alla ristrutturazione del 1994.
140
Si deve, a questo proposito, ricordare il contesto nel quale il programma del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia è stato approvato dalla [OSCURATO:PERSONA].
Si deve in particolare ricordare che, precisando che il programma era rivolto alle imprese sane, da un lato, e che non consentiva
la concessione di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, dall’altro lato, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha esplicitamente
escluso dal regime le imprese in difficoltà (v. il precedente punto 109).
141
Quindi, anche se, come affermato dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], aiuti all’investimento a favore delle imprese in difficoltà
potevano essere concessi ai sensi del programma notificato come regime di aiuti a finalità regionale, era chiaro che, alla
luce della comunicazione del 26 agosto 1993, tali imprese non potevano essere le beneficiarie di un aiuto conformemente al
programma approvato.
142
Parimenti, la circostanza che le imprese di nuova creazione non siano in genere ammissibili al beneficio di aiuti al salvataggio
e alla ristrutturazione non può costituire, a seguito della comunicazione del 26 agosto 1993, un elemento di incertezza circa
la portata del programma che esclude dal suo ambito di applicazione le imprese in difficoltà, indipendentemente dal fatto
che si tratti di imprese di nuova creazione.
143
Comunque, l’asserita mancanza di chiarezza, ammesso che sia dimostrata, non può, tenuto conto della sua portata estremamente
limitata, essere lesiva della certezza del diritto.
144
Da ciò consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non ha agito in contrasto con tale principio nel constatare che la sovvenzione concessa
alla ricorrente non soddisfaceva le condizioni del programma del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia in considerazione del fatto che all’epoca
essa era un’impresa in difficoltà.
145
Di conseguenza, devono essere respinti tutti gli argomenti relativi alla violazione del principio di certezza del diritto
per quanto riguarda la sovvenzione all’investimento del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia (misura 15).
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
146
Si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento, che rappresenta
uno dei principi fondamentali della [OSCURATO:PERSONA], si estende ad ogni singolo che si trovi in una situazione dalla quale risulti
che l’amministrazione comunitaria, avendogli fornito precise assicurazioni, ha suscitato in lui aspettative fondate. Rappresentano
assicurazioni di tal genere, a prescindere dalla forma in cui siano comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti,
che provengono da fonti autorizzate e affidabili (sentenza del Tribunale 21 luglio 1998, cause riunite T‑66/96 e T‑221/97,
Mellett/Corte di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑449 e II‑1305, punti 104 e 107). Per contro, nessuno può invocare la violazione
di tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione (sentenze del Tribunale 18 gennaio
2000, causa T‑290/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑15, punto 59, e 19 marzo 2003, causa T‑273/01, [OSCURATO:PERSONA]‑Akademie/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1093, punto 26).
147
Nella fattispecie, la ricorrente adduce essenzialmente il carattere esistente dell’aiuto per fondare il suo legittimo affidamento.
148
Si deve, a questo proposito, ricordare che il Tribunale ha, in effetti, precisato che non può ammettersi che la [OSCURATO:PERSONA]
infligga la sanzione di restituzione di aiuti a danno di un beneficiario che ha rispettato le condizioni degli aiuti imposte
dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle decisioni di autorizzazione (sentenza del Tribunale 28 febbraio 2002, cause riunite T‑227/99 e T‑134/00,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1205, punto 92).
149
Tuttavia, come è stato constatato al punto 134 della presente sentenza la sovvenzione all’investimento concessa alla ricorrente
non rispetta minuziosamente le condizioni imposte nella decisione di approvazione del programma del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia.
150
Per quanto riguarda l’assenza di esplicite restrizioni nel regime di cui trattasi, quale pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA],
il Tribunale rileva che non può fondare il legittimo affidamento della ricorrente circa la regolarità della sovvenzione all’investimento
del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia. Infatti, la ricorrente non era dispensata dal tenersi informata riguardo alla regolarità della concessione
dell’aiuto consentitole. Ad ogni modo, la circostanza addotta dalla ricorrente non può in alcun modo essere assimilata a eventuali
precise assicurazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nel senso che il programma controverso sarebbe stato applicabile alle imprese
in difficoltà.
151
Per quanto riguarda la tesi secondo la quale le imprese di nuova creazione non potevano essere considerate, all’epoca, imprese
in difficoltà, si deve rilevare che questa circostanza non deve essere interpretata nel senso che esse non possano trovarsi,
come nella specie, in una situazione di difficoltà.
152
Da ciò consegue che per quanto riguarda la sovvenzione all’investimento del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia gli argomenti attinenti alla
violazione del principio di tutela del legittimo affidamento sono tutti infondati e devono essere respinti.
2.
[OSCURATO:PERSONA] sovvenzioni a favore dell’occupazione collegate agli investimenti per la tutela dell’ambiente (misura 26)
a) Argomenti delle parti
[OSCURATO:PERSONA] violazione degli artt. 87 CE e 88 CE
153
La ricorrente contesta, in primo luogo, la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale le misure adottate dalla ricorrente
non sono conformi al regime di cui all’art. 249 h dell’AFG.
154
La ricorrente afferma che, secondo la formulazione inequivoca dell’art. 249 h dell’AFG, le imprese private, e non solo le
imprese rientranti nella THA, potevano attuare tali misure. Questo sarebbe confermato dalle disposizioni che la [OSCURATO:PERSONA]
non ignorava, come la circolare di applicazione 27 gennaio 1993 e l’art. 92, n. 2, terzo comma, dell’AFG. Secondo la ricorrente,
una limitazione dell’ambito di applicazione del regime alle sole imprese della THA non risulta né dalla decisione di autorizzazione
della [OSCURATO:PERSONA], né dal riferimento pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA], né dalla comunicazione della Repubblica federale
di [OSCURATO:PERSONA] del 29 luglio 1994 le cui spiegazioni non possono comunque alterare la portata inequivoca del testo che istituisce
il regime. Per poter fare ciò sarebbe stata necessaria o un’espressa modifica da parte della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
o l’apertura di un procedimento formale di esame.
155
Nella replica la ricorrente produce una relazione peritale a sostegno della sua tesi secondo la quale essa aveva il diritto
di dare attuazione a delle misure ai sensi dell’art. 249 h dell’AFG; come ha fatto al fine di occupare lavoratori in precedenza
disoccupati e ciò, quindi, nel pubblico interesse. La ricorrente chiede che su questo punto venga sentito il direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] (ufficio del lavoro di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) dell’epoca.
156
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che le misure attuate a norma dell’art. 249 h dell’AFG non costituiscono un aiuto
di Stato.
157
In primo luogo, essa afferma che una misura di Stato non può costituire un aiuto di Stato in ragione del fatto che è stata
attuata da un’impresa privata e non da un’impresa pubblica. Secondo la ricorrente, le imprese della THA hanno del pari attuato
le misure ai sensi dell’art. 249 h dell’AFG nei siti di esercizio loro propri.
158
La ricorrente contesta, poi, di essere stata avvantaggiata dall’attuazione delle misure e chiede che il sig. G. R. sia sentito
in proposito. Secondo la ricorrente, a titolo delle dette misure, essa ha ottenuto solo il rimborso delle spese corrispondenti
ai salari versati ai soli lavoratori occupati nell’ambito dell’esecuzione di tali misure o del materiale utilizzato. A suo
avviso, le misure sono state attuate per aiutare disoccupati e ciò non sarebbe avvenuto senza l’art. 249 h dell’AFG. Non sarebbe
stato neanche accertato un vantaggio indiretto. Solo una parte dei lavori di sterro era necessaria per preparare investimenti
e, del resto, il costo per la realizzazione di tali lavori era nettamente inferiore al suo apporto personale (DEM 613 031,01)
con la conseguenza che ogni eventuale vantaggio era già compensato. Per quanto riguarda i lavori di sterro che non erano necessari,
essa non li avrebbe realizzati affatto o li avrebbe realizzati su un più lungo periodo senza costi supplementari. La ricorrente
contesta inoltre che tali lavori siano già stati realizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] I. Secondo la ricorrente, essa ha proposto alla [OSCURATO:PERSONA]
di visitare il terreno o di farlo valutare da un perito in qualsiasi altra maniera per stabilire se era stata effettivamente
avvantaggiata. Orbene, i rappresentati della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero affermato che disponevano di tutte le informazioni necessarie
a tal fine. Secondo la ricorrente, la perizia da lei prodotta contraddice le affermazioni sommarie e non motivate della [OSCURATO:PERSONA].
159
La ricorrente aggiunge che, ai sensi dell’art. 242 s dell’AFG, lo stesso regime era applicabile alle imprese dei vecchi Länder
e che, pertanto, il combinato disposto degli artt. 249 h e 242 s dell’AFG costituisce una misura generale.
160
Essa sostiene, infine, che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia autorizzato nel 1997 l’art. 249 h dell’AFG modificato come aiuto
di Stato non può essere addotto come prova dell’esistenza di elementi di aiuto di Stato in tutte le misure adottate ai sensi
dell’art. 249 h dell’AFG.
161
[OSCURATO:PERSONA] replica che le misure non rientrano nell’art. 249 h dell’AFG, poiché la ricorrente non era uno dei gestori
considerati dalla comunicazione del governo tedesco del 29 luglio 1994, la quale precisava, inoltre, che le misure dovevano
essere dissociate da qualsiasi interesse particolare. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la ricorrente ha dato attuazione alle misure
di cui trattasi per bonificare il suo proprio terreno e che queste costituiscono un aiuto di Stato a suo favore.
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di certezza del diritto
162
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto a posteriori in un regime autorizzato nuove condizioni a lei sfavorevoli
e che, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha modificato retroattivamente, a suo danno, la sua posizione giuridica in violazione del
principio di certezza del diritto. Dato che gli aiuti concessi nel quadro dei programmi autorizzati non necessitano di autorizzazioni,
eventuali restrizioni dovrebbero apparire sia nel regime stesso sia nella decisione di autorizzazione.
163
[OSCURATO:PERSONA] contesta integralmente la tesi della ricorrente.
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
164
La ricorrente sostiene che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che l’art. 249 h dell’AFG non conteneva elementi di aiuto,
un operatore diligente poteva confidare, al momento dell’attuazione delle misure adottate ai sensi di tale disposizione, nel
fatto che le misure non comportavano elementi di aiuto che esigevano un’autorizzazione specifica da parte della [OSCURATO:PERSONA].
165
La ricorrente sostiene che tutte le condizioni di cui all’art. 249 h dell’AFG e delle relative disposizioni di applicazione
sono state osservate e chiede, qualora sussistano dubbi a tal riguardo, che sia nominato un perito. Secondo la ricorrente,
la [OSCURATO:PERSONA] stessa ha creato una situazione di affidamento, poiché nella lettera di autorizzazione o nella pubblicazione
sulla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto espressamente menzionare che detta disposizione era limitata alle imprese della THA.
Per quanto riguarda il fatto che la ricorrente abbia percepito sovvenzioni, oltre che dallo Stato federale, dal [OSCURATO:PERSONA] di Turingia,
la ricorrente sostiene che, dato che le misure adottate dallo Stato federale non contenevano elementi di aiuto, un operatore
industriale ragionevole poteva partire dal principio che altrettanto valeva per quanto riguarda i fondi del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia.
166
[OSCURATO:PERSONA] contesta integralmente la tesi della ricorrente.
b) Giudizio del Tribunale
[OSCURATO:PERSONA] violazione degli artt. 87 CE e 88 CE
– [OSCURATO:PERSONA] conformità con il regime di cui all’art. 249 h dell’AFG
167
Per quanto riguarda la questione se le sovvenzioni a favore dell’occupazione concesse alla ricorrente costituiscano una misura
di applicazione dell’art. 249 h dell’AFG, si deve ricordare, in limine, che con l’adozione di tale disposizione, entrata in
vigore il 1° gennaio 1993, il legislatore tedesco ha adottato una nuova normativa sulla creazione di posti di lavoro, limitata
al territorio della ex DDR.
168
A tenore dell’art. 249 h, n. 1, dell’AFG, «[l’Ufficio federale per l’occupazione] può incentivare l’impiego di disoccupati
in compiti la cui esecuzione (...) è intesa al miglioramento dell’ambiente, dei servizi sociali o dell’aiuto alla gioventù
mediante la concessione di sovvenzioni ai datori di lavoro».
169
Secondo l’art. 249 h, n. 3, dell’AFG «i compiti intesi al risanamento dell’ambiente o al miglioramento dell’ambiente, dei
servizi sociali o dell’aiuto alla gioventù, possono essere incentivati, in applicazione delle presenti disposizioni, mediante
sovvenzioni che contribuiscono ai costi salariali dei lavoratori che l’agenzia per l’occupazione ha assegnato ai datori di
lavoro qualora tali compiti debbono essere eseguiti rapidamente in ragione delle necessità di risanamento o di miglioramento
e tali compiti non possano essere eseguiti in assenza delle misure di incentivazione previste dalla presente disposizione
(…). In linea generale, possono essere incentivati nel settore del risanamento o del miglioramento dell’ambiente solo compiti
la cui esecuzione è affidata ad un’impresa industriale o commerciale; altrettanto vale segnatamente per i compiti di persone
giuridiche di diritto pubblico. In via eccezionale, compiti svolti dal prestatore stesso possono essere incentivati qualora
non vengano eseguiti altrimenti».
170
A seguito di diverse richieste di informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] è stata informata, in particolare mediante la comunicazione
della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] 2 dicembre 1992, circa gli elementi costitutivi di tale normativa.
171
La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha altresì trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA], con comunicazione 11 maggio 1993, la circolare del
consiglio d’amministrazione dell’ufficio federale per l’occupazione «a favore dell’impiego mediante misure di miglioramento
dell’ambiente, dei servizi sociali e dell’aiuto sociale alla gioventù e all’infanzia», del 27 gennaio 1993, che contiene un
catalogo di esempi di misure ammissibili al contributo previsto dall’art. 249 h dell’AFG.
172
Informazioni complementari circa il regime dell’art. 249 h dell’AFG venivano, inoltre, fornite con le comunicazioni della
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] datate 4 ottobre 1993 e 29 luglio 1994.
173
Alla luce delle informazioni che precedono la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso, con lettera 13 gennaio 1995, di non sollevare obiezioni
all’attuazione delle dette misure «dal momento che tali misure non rientravano nelle disposizioni dell’art. [87], n. 1, CE».
174
La ricorrente sostiene, in sostanza, di aver dato attuazione a misure di promozione dell’occupazione sulla base delle disposizioni
dell’art. 249 h dell’AFG e che in tale contesto sono stati impiegati dei disoccupati per lavori di risanamento dell’ambiente
come la rimozione di ferraglia e di macerie provenienti dall’attività della ex azienda VEB [OSCURATO:PERSONA].
175
Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata ha considerato, alla luce della comunicazione della Repubblica federale di
[OSCURATO:PERSONA] in data 29 luglio 1994, che le imprese private non erano ammissibili alle misure previste dall’art. 249 h dell’AFG
e che le misure che erano state adottate nell’interesse di un’impresa non potevano beneficiare del contributo previsto da
tale disposizione (punto 134 della decisione impugnata).
176
A questo proposito, va, anzitutto, respinta la tesi della ricorrente secondo la quale, in sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva
il diritto di basarsi sulla comunicazione del governo tedesco del 29 luglio 1994. Dagli elementi qui sopra evocati risulta,
infatti, che le informazioni complementari e le precisazioni contenute in tale comunicazione, menzionate esplicitamente nella
decisione di autorizzazione, sono state prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA], che le ha ritenute pertinenti al fine di
constatare che le misure esaminate non costituivano aiuti ai sensi dell’art. 87 CE. Esse sono pertanto pertinenti per verificare
l’esatta portata del regime autorizzato. [OSCURATO:PERSONA] non era pertanto tenuta ad avviare il procedimento formale di esame,
come asserito dalla ricorrente, per pretendere, in tale contesto, la modifica del regime notificato. Infatti, poiché la Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito precisazioni che consentivano alla [OSCURATO:PERSONA] di maturare la convinzione, a conclusione
di un primo esame, che le misure esaminate non costituivano aiuti ai sensi dell’art. 87 CE, l’avvio del procedimento formale
sarebbe stato superfluo, se non privo di oggetto.
177
Occorre pertanto esaminare, alla luce della comunicazione 29 luglio 1994, se i compiti svolti dalla ricorrente potevano fruire
del contributo previsto dall’art. 249 h dell’AFG.
178
Si deve, in primo luogo, ricordare che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato nella comunicazione 29 luglio 1994
che «gli organismi promotori delle misure adottate ai sensi dell’art. 249 h dell’AFG nel settore del risanamento ambientale
e del miglioramento dell’ambiente sono persone giuridiche di diritto pubblico, in particolare collettività territoriali (tra
altri municipalità, distretti, comuni) nonché imprese controllate dalla [THA] e altri enti, per esempio società di ricostruzione
o società attive nella promozione del lavoro e dell’occupazione. [OSCURATO:PERSONA] alla quale è stato assegnato l’appalto non è l’ente
promotore della misura. Le misure che servono interessi particolari, cioè le misure che costituiscono un vantaggio consentito
all’ente promotore della misura, non sono ammissibili ai sensi dell’AFG».
179
Dalla comunicazione 29 luglio 1994 risulta, inoltre, che «gli organismi promotori» erano tenuti ad affidare i lavori ad un’impresa
esecutrice, come previamente spiegato dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], in particolare, nella comunicazione 4 ottobre
1993, egualmente menzionata nella decisione di autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA]. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha precisato
in quest’ultima comunicazione che «[s]econdo l’art. 249 h, n. 3, terza frase, dell’AFG, le sole opere ammissibili all’aiuto
nel settore del recupero e del miglioramento dell’ambiente (recupero di siti contaminati) [erano], in principio, quelle la
cui esecuzione [era] affidata ad un’impresa federale a carattere industriale e commerciale (
Wirtschaftsunternehmen
) [e che], in linea generale, tali opere [erano] oggetto di una gara di appalto bandita dall’ente responsabile ([OSCURATO:PERSONA], comuni,
imprese rientranti nella THA, per esempio)».
180
Da quanto sopra esposto consegue direttamente che le imprese private non erano ammissibili in quanto «organismi promotori»
delle misure adottate ai sensi dell’art. 249 h dell’AFG nel settore dell’ambiente. Infatti, tale disposizione riguardava le
imprese private solo indirettamente, in quanto gli «organismi promotori» erano tenuti ad affidare l’esecuzione dei lavori
ad un’impresa industriale o commerciale.
181
In secondo luogo, si deve ricordare che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione del 29 luglio 1994, aveva,
dapprima, precisato che tali «misure non servono interessi particolari, cioè sono adottate in via complementare, nell’interesse
generale (...). Ciò sta a significare che le misure adottate nell’interesse di un’impresa non sono ammissibili». Successivamente
aveva precisato che «gli esempi enumerati nel catalogo rientrano in settori legati alla gestione diretta dei rischi ai quali
è esposta la popolazione (per esempio la bonifica di zone industriali) e/o il miglioramento della qualità di vita della popolazione
[lavori di demolizione, eliminazioni di residui inquinanti della costruzione mediante impianti di riciclaggio rientranti a
tal fine nelle misure di bonifica (...)]. Tali misure sono necessarie in vista del trattamento e della preparazione degli
spazi industriali al fine di limitare o di evitare i rischi diretti. Esse precedono la valorizzazione effettiva delle aree
industriali e, in mancanza di tali misure, tale valorizzazione non avrebbe avuto luogo in ragione dei rischi legati all’ambiente».
182
Le misure ammissibili ai sensi del regime erano, pertanto, opere di interesse generale che non sarebbero state effettuate
qualora le misure di sostegno previste dall’art. 249 h dell’AFG non fossero esistite.
183
La ricorrente non apporta alcun elemento che consenta di stabilire a che titolo le siano state concesse le sovvenzioni a favore
dell’occupazione, ma si limita a sostenere, in sostanza, che, ai sensi delle dette misure, essa ha ottenuto solo il rimborso
dei costi per le retribuzioni versate ai lavoratori occupati nell’ambito dei lavori ammissibili ai sensi dell’art. 249 h dell’AFG.
184
Il Tribunale constata, tuttavia, che la ricorrente non rientra nel novero degli «organismi promotori» delle misure ai sensi
dell’art. 249 h dell’AFG e che, pertanto, le sovvenzioni controverse non potevano esserle concesse a tale titolo. Infatti,
in quanto impresa privata, la ricorrente avrebbe potuto fruire del contributo previsto dall’art. 249 h dell’AFG solo nei limiti
in cui eseguiva opere di interesse generale assegnate da un organismo promotore.
185
È pertanto irrilevante stabilire se, come asserito dalla ricorrente, quest’ultima abbia dato attuazione alle misure controverse
al fine di occupare lavoratori in precedenza disoccupati. Infatti, oltre all’obiettivo a carattere sociale di cui all’art. 249 h
dell’AFG, tale disposizione richiedeva che i lavori ai quali erano assegnati i disoccupati, in via complementare, fossero
compiti di interesse generale.
186
Inoltre, le opere effettuate dalla ricorrente sui propri terreni non possono essere considerate legate alla gestione diretta
dei rischi ai quali è esposta la popolazione e/o al miglioramento della qualità di vita della popolazione e quindi misure
di interesse generale ai sensi dell’art. 249 h dell’AFG. La circostanza che la circolare del 27 gennaio 1993 menzionava, come
misura ammissibile al contributo previsto dall’art. 249 h dell’AFG, la rimozione di macerie e di ferraglia in siti industriali,
commerciali e artigianali non può inficiare la conclusione che le opere svolte dalla ricorrente non erano di interesse generale.
Infatti, dal catalogo di esempi di misure ammissibili al contributo previsto dall’art. 249 h dell’AFG, contenuto nella circolare
del 27 gennaio 1993 risulta che, nel settore dell’ambiente, le misure a livello dell’impresa, come il risanamento ambientale
di stabilimenti e di altre costruzioni, i lavori di sgombro, lo smantellamento di impianti, la demolizione di costruzioni,
fondamenta e stabili, erano legate al recupero dei siti abbandonati.
187
Infine, per quanto riguarda la relazione peritale prodotta dalla ricorrente in fase di replica, si deve constatare che, poiché
tali informazioni non sono state prodotte e, per tale ragione, non hanno potuto essere prese in considerazione nell’elaborare
la decisione impugnata, esse non possono essere fatte valere per discuterne la legittimità (v. sentenza Belgio/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punti 11 e 16).
188
Si deve pertanto concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente considerato che le sovvenzioni controverse non erano conformi
al regime previsto dall’art. 249 h dell’AFG.
– [OSCURATO:PERSONA] qualificazione come aiuto di Stato delle sovvenzioni a favore dell’occupazione
189
Si deve ricordare che l’art. 87 CE ha l’obiettivo di evitare che sugli scambi tra Stati membri incidano vantaggi consentiti
dalle pubbliche autorità i quali, sotto varie forme, alterino o minaccino di alterare la concorrenza favorendo determinate
imprese o determinati prodotti (sentenza della Corte 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 709, punto 26).
190
Occorre pertanto esaminare le sovvenzioni a favore dell’occupazione di cui trattasi con riferimento alle condizioni alle quali
l’art. 87, n. 1, CE subordina la qualificazione come aiuto di Stato di una misura nazionale, cioè il finanziamento di tale
misura da parte dello Stato o con risorse pubbliche, l’esistenza di un vantaggio per un’impresa, la selettività della detta
misura, nonché l’incidenza di quest’ultima sugli scambi tra gli Stati membri e la distorsione di concorrenza che ne deriva.
191
Anzitutto, si deve, senz’altro, respingere la tesi secondo la quale l’art. 249 h dell’AFG non rientrerebbe nell’ambito dell’art. 87,
n. 1, CE. Infatti, come risulta dai punti 167‑188 della presente sentenza, le sovvenzioni concesse alla ricorrente non sono
conformi all’art. 249 h dell’AFG, l’unica misura che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato non integrante un aiuto di Stato.
192
Per quanto riguarda, in primo luogo, il requisito secondo cui l’aiuto dev’essere concesso mediante risorse statali ed essere
ascrivibile allo Stato, è pacifico che esso è soddisfatto nella fattispecie, poiché la ricorrente ha percepito DEM 1,549 milioni
dalla Direzione federale dell’occupazione e dal [OSCURATO:PERSONA] della Turingia, cioè dalla pubblica amministrazione.
193
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’esistenza di un vantaggio a favore di talune imprese, si deve ricordare che, secondo
costante giurisprudenza, la nozione di aiuto di Stato è più ampia di quella di sovvenzione, dato che essa vale a designare
non solo prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi che, in varie forme, alleviano gli
oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto,
ne hanno la stessa natura e producono effetti identici (v. sentenze della Corte 15 marzo 1994, causa C‑387/92, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑877, punto 13, e 1° dicembre 1998, C‑200/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7907, punto 34).
194
Da ciò consegue che un intervento della pubblica amministrazione inteso a liberare da tale onere si configura come un vantaggio
economico ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (v., in questo senso, sentenza della Corte 20 novembre 2003, causa C‑126/01, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑13769, punto 33). Tale è il caso, nella specie, dell’onere finanziario provocato dall’eliminazione di macerie
e di ferraglia che deve essere considerato come un costo inerente all’attività economica dell’impresa.
195
Si deve, inoltre, sottolineare che, come precisato dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione del 29 luglio
1994, una «gara di appalto relativa alle misure rientranti nell’art. 249 h dell’AFG viene realizzata conformemente alle disposizioni
di legge in vigore (...). L’appalto è attribuito al migliore offerente. L’ente promotore della misura deve giustificare tutto
il finanziamento. Gli aiuti, ai sensi dell’art. 249 h dell’AFG [concessi dall’Ufficio federale per l’occupazione] sono rimessi
all’organismo promotore, restando a carico di quest’ultimo l’onere di versare all’impresa esecutrice l’aiuto ai costi salariali
per i lavoratori occupati (...). Non sussiste, pertanto, neppure un vantaggio accordato all’impresa incaricata della bonifica».
196
Orbene, nella specie, la ricorrente non ha eseguito opere di interesse generale affidate da un organismo promotore nell’ambito
di una gara d’appalto ma, al contrario, è stata liberata da una parte degli oneri (oneri salariali) inerenti a lavori da essa
eseguiti nel proprio interesse. La circostanza che abbia dato attuazione alle misure al fine di occupare lavoratori in precedenza
disoccupati non può conferire alle opere da lei eseguite il carattere di interesse generale.
197
Inoltre, indipendentemente dalla questione se le misure che la ricorrente ha posto in atto potevano essere assimilate a quelle
adottate in applicazione dell’art. 249 h dell’AFG, si deve sottolineare che il carattere sociale di interventi statali non
è sufficiente a sottrarli ipso facto alla qualifica di aiuti ai sensi dell’art. 87 CE (sentenza della Corte 7 marzo 2002,
causa C‑310/99, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2289, punto 50).
198
La circostanza che la ricorrente abbia contribuito al finanziamento delle opere di rimozione delle macerie e della ferraglia
dal proprio terreno non è pertinente nella specie. Infatti, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], resta il fatto che in realtà
la ricorrente non ha sopportato la parte del costo corrispondente all’importo della sovvenzione da lei percepita, indipendentemente
dalla circostanza che abbia finanziato, come da lei sostenuto, una parte di tali lavori.
199
Per quanto riguarda, in terzo luogo, la selettività, si deve respingere la tesi della ricorrente ricavata dal fatto che il
medesimo regime era applicabile alle imprese dei vecchi Länder. Con tale tesi la ricorrente tende, in realtà, a dimostrare
la portata generale dell’art. 249 h dell’AFG. Orbene, la questione che nella specie si pone è se le sovvenzioni concesse alla
ricorrente al di fuori di qualsiasi regime avevano carattere selettivo. In tali circostanze, si deve rilevare che, come sostenuto
dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha fruito di un alleviamento degli oneri di cui altre imprese non hanno potuto beneficiare.
200
Per quanto riguarda il requisito secondo cui, in quarto luogo, il regime degli aiuti deve incidere sugli scambi tra gli Stati
membri e alterare o minacciare di alterare la concorrenza, dal punto 91 della decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA]
ha ritenuto, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che il mercato della porcellana era un mercato di prodotti europei
in forte concorrenza e affetto da supercapacità e che, pertanto, i vantaggi finanziari che favoriscono un’impresa rispetto
ai suoi concorrenti minacciano di alterare la concorrenza e incidono sugli scambi tra Stati membri.
201
Di conseguenza, si deve constatare che le sovvenzioni a favore dell’occupazione concesse alla ricorrente costituiscono un
aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE.
202
Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, giustamente tali sovvenzioni dovevano essere qualificate aiuti
nuovi ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE.
203
Da ciò consegue che il complesso degli argomenti relativi alla violazione degli artt. 87 CE e 88 CE per quanto riguarda le
sovvenzioni a favore dell’occupazione oggetto della misura 26 è infondato e va integralmente respinto.
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di certezza del diritto
204
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], con la decisione impugnata, ha introdotto retroattivamente condizioni supplementari
rispetto a quelle figuranti nella decisione di autorizzazione relativa all’art. 249 h dell’AFG.
205
Orbene, dai punti 167‑188 della presente sentenza risulta che tale affermazione è infondata. [OSCURATO:PERSONA] si è, in effetti,
limitata strettamente a valutare la conformità delle sovvenzioni a favore dell’occupazione della misura 26 alle condizioni
poste nella decisione 13 gennaio 1995 che autorizza l’art 249 h dell’AFG. Si deve a tal riguardo sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA]
aveva esplicitamente menzionato nella detta decisione le comunicazioni della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] che precisavano
la portata dell’art. 249 h dell’AFG, in particolare quella del 29 luglio 1994, che essa ha correttamente interpretato e applicato,
nella decisione impugnata, alle sovvenzioni qui considerate.
206
Da ciò consegue che l’argomento relativo alla violazione del principio di certezza del diritto per quanto riguarda le sovvenzioni
a favore dell’occupazione oggetto della misura 26 deve essere respinto.
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
207
La ricorrente sostiene, in sostanza, che le sovvenzioni della misura 26 rientrano nell’art. 249 h dell’AFG. Orbene, come considerato
supra ai punti 167‑188, le sovvenzioni a favore dell’occupazione della misura 26 non sono conformi alle condizioni poste nella
decisione di approvazione relativa all’art. 249 h dell’AFG.
208
Per quanto riguarda l’asserita assenza di esplicita limitazione nell’art. 249 h dell’AFG e nel riferimento pubblicato sulla
[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, considerati i principi enunciati al precedente punto 146, rileva che essa non può stare
a fondamento del legittimo affidamento della ricorrente circa la regolarità della concessione delle sovvenzioni della misura 26.
Infatti, tale circostanza non può in alcun modo essere assimilata a eventuali precise assicurazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]
nel senso che le imprese private avrebbero potuto beneficiare di aiuti ai sensi dell’art. 249 h dell’AFG.
209
Da ciò consegue che l’argomento relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento circa le sovvenzioni
a favore dell’occupazione oggetto della misura 26 deve essere respinto.
B –
Sul quarto motivo, che deduce errori di fatto e di diritto manifesti
1.
Sull’errato accertamento dei fatti
a) Argomenti delle parti
210
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è affetta da errori di fatto che hanno inciso sulla valutazione secondo
la quale la TIB non avrebbe agito come investitore in un’economia di mercato e sulla valutazione secondo la quale il contributo
personale del sig. G. R. al costo della ristrutturazione non sarebbe stato sostanziale.
211
In primo luogo, la ricorrente contesta l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale non erano previste contropartite
all’impegno della TIB nell’impresa (misure 11 e 12) e considera che ciò si pone in contrasto con le constatazioni effettuate
dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa nella decisione impugnata. Per quanto riguarda, più esattamente, l’assunzione di partecipazione per
il 49% nel capitale della ricorrente (misura 11), la ricorrente fa presente che, in forza del contratto («
Gesellschaftsvertrag
») del 23 marzo 1994, il sig. G. R. poteva riscattare la partecipazione della TIB mediante il versamento di interessi annui
del 6% a partire dalla data del pagamento, il che è avvenuto alla fine del 1999. Per quanto riguarda il prestito partecipativo
accordato dalla TIB (misura 12) la ricorrente afferma che esso poteva produrre il 12% d’interesse annuo, limitato alla metà
dei profitti annui, e che tali interessi sono stati versati dalla ricorrente fino al riscatto del prestito alla fine del 1999.
212
In secondo luogo, la ricorrente afferma che la decisione impugnata è inficiata da errori di fatto per quanto riguarda i fondi
messi a disposizione dell’impresa dal sig. G. R., La ricorrente afferma che la constatazione, secondo la quale il prestito
per l’ammontare di DEM 0,2 milioni (misura 16) contratto dal sig. G. R. per finanziare la propria partecipazione nel capitale
della ricorrente beneficiava di una garanzia di Stato, è inesatta. Una siffatta garanzia non sarebbe mai esistita, poiché
il sig. G. R. e la moglie erano personalmente e solidalmente responsabili di tale prestito. Del resto il sig. G. R. avrebbe
finanziato gli interessi e l’ammortamento del capitale relativi a tale prestito, come pure a quello di DEM 1,8 milioni che
egli ha del pari contratto per finanziare la propria partecipazione nell’impresa, il che dovrebbe avere valore maggiore di
una semplice fideiussione. Nella replica la ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che il prestito non era
interessato dalla garanzia fino al 90% a favore della ricorrente ma che, tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] nega che lo Stato federale
aveva accettato di fornire tale garanzia alla banca che finanziava l’insieme del programma.
213
[OSCURATO:PERSONA] contesta integralmente la tesi avanzata dalla ricorrente.
b) Giudizio del Tribunale
214
Per quanto riguarda, in primo luogo, i fondi messi a disposizione della ricorrente dalla TIB (misure 11 e 12), si deve constatare
innanzitutto che al punto 97 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che «le relazioni (...) non analizza[vano]
alcuna eventuale contropartita per le partecipazioni delle autorità, come sarebbe dovuto avvenire nel caso di qualsiasi imprenditore
che agisca in economia di mercato».
215
Se è vero che questa formulazione può prestarsi ad equivoci, facendo intendere che non è stata prevista alcuna contropartita
per quanto riguarda l’impegno della TIB (misure 11 e 12), si deve necessariamente constatare che tale brano si riferisce in
modo generale al contributo finanziario concesso alla ricorrente dall’insieme degli istituti finanziari pubblici, mentre i
fondi messi a disposizione della ricorrente dalla TIB costituiscono l’oggetto di un esame specifico nei punti 98 e seguenti
della decisione impugnata (v. punti 20 e 21 supra).
216
Per quanto riguarda, in particolare, la contropartita all’assunzione di partecipazione per l’ammontare del 49% del capitale
sociale della ricorrente (misura 11), la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente, al punto 98 della decisione impugnata, che la circostanza
che cinque anni più tardi la TIB abbia ceduto la propria partecipazione al sig. G. R. e a suo figlio per un prezzo più elevato
di quello che aveva pagato nel 1994 non cambia in alcun modo il fatto che la TIB non si era comportata come un investitore
privato. Essa ha precisato, inoltre, che i rischi erano elevati, che non si era neppure proceduto ad un’analisi dei futuri
introiti e che gli utili effettivamente ottenuti dalla TIB erano molto esigui.
217
Da ciò risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che il riscatto da parte del sig. G. R. della partecipazione della TIB non
costituiva una contropartita adeguata alla luce del criterio dell’investitore privato. Da ciò consegue che l’argomento della
ricorrente, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato nella decisione impugnata che non era prevista una contropartita all’assunzione
di partecipazione della TIB e nell’impresa, è infondato.
218
Per quanto riguarda la contropartita del prestito partecipativo accordato dalla TIB alla ricorrente (misura 12), al punto 102
della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato quanto segue:
«[S]i rileva che il tasso d’interesse concordato era del 12%, ma gli interessi erano limitati al 50% dell’utile annuo. Nelle
relazioni si era già evidenziato che [la ricorrente] non avrebbe prodotto utili perlomeno nei primi due anni. Previsione che
si è di fatto rilevata corretta. Non è stato concordato alcun tasso d’interesse maggiore come controprestazione negli anni
in cui i pagamenti degli interessi erano improbabili. Di conseguenza la TIB ha consapevolmente concesso un prestito partecipativo,
non vincolato a diritti di voto supplementari, senza richiedere garanzie e a un tasso d’interesse dello 0% per un periodo
di almeno due anni. Non sono stati concordati premi di rischio per la compensazione dei rischi previsti nella relazione, sulla
cui base era stato concesso il prestito partecipativo».
219
Da tale passo risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la fissazione di un tasso di interesse annuo al 12% non costituiva
una contropartita adeguata al prestito partecipativo concesso dalla TIB alla luce del criterio dell’investitore privato. Da
ciò consegue che la tesi della ricorrente, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata ha constatato che non
era prevista una contropartita del prestito partecipativo consentito dalla TIB alla ricorrente, è infondata.
220
Per quanto riguarda, in secondo luogo, i fondi apportati all’impresa dal sig. G. R., si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA]
nella decisione impugnata ha considerato che i due prestiti accordati al sig. G. R. per un importo complessivo di DEM 2 milioni
costituivano due misure di aiuto a favore della ricorrente (v. punti 21 e 24 supra).
221
La ricorrente afferma, in sostanza, che il prestito oggetto della misura 16 non fruiva di una garanzia a suo favore e che
il sig. G. R. stesso era responsabile degli interessi e dell’ammortamento dei due prestiti da lui contratti, grazie ai quali
ha finanziato la sua partecipazione nel capitale della ricorrente.
222
Si deve, a questo proposito, rilevare che nelle sue memorie la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che a torto essa aveva constatato,
nella decisione 30 ottobre 2002, che il prestito oggetto della misura 16 era coperto dalla garanzia del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia fino
al 90% (misura 13). Il Tribunale rileva che questo errore è stato corretto nella decisione impugnata in cui, al punto 99,
la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che il prestito oggetto della misura 16 «era inserito in una garanzia del Bund nei confronti della
[OSCURATO:PERSONA], mutuante».
223
Per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente secondo la quale il sig. G. R. ha sopportato il pagamento degli interessi
e il rimborso del capitale inerente ai due prestiti, si deve osservare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai asserito che il sig. G. R.
non era responsabile di tali prestiti. Al contrario, ha constatato che i prestiti erano stati concessi al sig. G. R. Pertanto,
risulta evidente, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], che egli era responsabile del pagamento degli interessi e del
rimborso del capitale.
224
Per quanto riguarda le altre affermazioni della ricorrente, il Tribunale osserva che esse si riferiscono piuttosto ad un asserito
errore di valutazione nel quale la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa circa l’impegno della TIB nell’impresa e l’applicazione degli orientamenti
per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione e vanno pertanto esaminate nell’ambito degli altri due capi del motivo.
225
Alla luce di quanto sopra, la prima parte del motivo è infondata e va respinta.
2.
[OSCURATO:PERSONA] qualificazione della ricorrente come impresa in difficoltà
a) Argomenti delle parti
226
La ricorrente osserva che, anche se la sua qualificazione quale impresa in difficoltà svolge essenzialmente un ruolo nella
fase dell’esame della sovvenzione all’investimento (misura 15), tale qualificazione influenza altresì la valutazione fatta
riguardo ad altre misure di aiuto, in particolare l’assunzione di partecipazione e il prestito partecipativo della TIB (misure
11 e 12). Secondo la ricorrente, tale valutazione è all’origine, altresì, del rifiuto di applicare gli orientamenti in materia
di aiuti di Stato a finalità regionale.
227
[OSCURATO:PERSONA] replica che la sua valutazione riguardante la qualificazione della ricorrente come impresa in difficoltà non
è errata e rinvia alle spiegazioni da lei in precedenza fornite.
b) Giudizio del Tribunale
228
Si deve constatare che la ricorrente si limita a ricordare l’incidenza che la qualificazione come impresa in difficoltà ha
avuto sull’esame di varie misure di aiuto, nonché sull’applicabilità degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale nella specie.
229
Orbene, si deve ricordare che, come constatato supra al punto 133, la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore manifesto di valutazione
ritenendo, al punto 118 della decisione impugnata, che la ricorrente fosse un’impresa in difficoltà dal 1994 alla fine del
1996.
230
Pertanto, la seconda parte del motivo va respinta.
3.
Sull’errata valutazione dell’impegno della TIB nell’impresa (misure 11 e 12)
a) Argomenti delle parti
231
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata, secondo la quale la TIB non si è comportata come un investitore privato,
è affetta sotto questo aspetto da errore manifesto di valutazione.
232
La ricorrente sostiene che la TIB si è pronunciata a favore dell’investimento al termine di un’accurata perizia del progetto
d’impresa conferita agli studi RBSH & P e AA. Secondo la ricorrente, tali perizie tenevano evidentemente conto dei rischi
economici connessi con la creazione di un’impresa e prevedevano misure di investimento e di organizzazione idonee a garantire
il successo dell’impresa, come dimostrato dalla situazione economica attuale della ricorrente. In caso di dubbi a tal riguardo,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto nominare un perito indipendente. La ricorrente sostiene che il mantenimento degli impieghi era
solo un obiettivo secondario della TIB, che certamente è stato sottolineato nella relazione dello studio AA, poiché svolge
un ruolo importante per un’impresa pubblica. Le relazioni non preconizzerebbero pertanto una ristrutturazione e, comunque,
tale circostanza non escluderebbe la conformità alle condizioni del mercato dell’impegno della TIB. Inoltre, secondo la ricorrente,
si tratterebbe di un circolo vizioso, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto tale necessità dal fatto che i fondi che la TIB ha
apportato all’impresa costituivano un aiuto di Stato.
233
La ricorrente afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], era previsto nel contratto («
Gesellschaftsvertrag
») del 23 marzo 1994, che l’impegno della TIB si sarebbe accompagnato ad un’adeguata contropartita. Da un lato, il sig. G. R.
poteva acquistare la partecipazione della TIB (misura 11) mediante il versamento di interessi annui del 6% a decorrere dal
pagamento. Questo è quanto si è verificato alla fine del 1999. Dall’altro lato, il prestito partecipativo (misura 12) doveva
produrre interessi annui del 12%. La ricorrente spiega che la limitazione dell’importo degli interessi alla metà degli utili
annui è una clausola generale abituale in caso di prestiti di soci al fine di evitare di porre a carico dell’impresa, in occasione
della fase di avvio dell’attività, un servizio di interessi che potrebbe comprometterne il successo. La debolezza di tali
interessi sarebbe compensato, come nella specie, da un tasso di interesse più elevato nel corso degli esercizi attivi. Tale
limitazione risponderebbe pertanto all’interesse che rappresentava per la TIB, nella sua qualità di socia, il successo economico
della ricorrente e corrisponderebbe all’assenza di qualsiasi versamento di interessi e di dividendi al sig. G. R. Poiché il
tasso d’interesse è stato fissato al 12%, la ricorrente considera che la [OSCURATO:PERSONA] non può affermare che le parti non abbiano
previsto premi di rischio. La TIB avrebbe ricevuto interessi elevati da parte della ricorrente fino al riscatto del prestito
alla fine del 1999.
234
La ricorrente contesta, altresì, la valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale il sig. G. R. non si sarebbe
impegnato nel capitale della ricorrente alle stesse condizioni della TIB. Il sig. G. R. avrebbe investito DEM 2,055 milioni
nell’impresa, di cui 2 milioni sarebbero stati finanziati da due prestiti da lui contratti (misure 16 e 17). Secondo la ricorrente,
si devono prendere in considerazione tali risorse e non solo l’importo di DEM 0,055 milioni, all’atto della valutazione della
partecipazione dell’investitore privato. Per quanto riguarda il prestito oggetto della misura 16, la ricorrente sostiene che
non era coperto da una garanzia di Stato e che il sig. G. R. ha sopportato l’intero rischio connesso al rimborso. Per quanto
riguarda il prestito della misura 17, di cui il sig. G. R. rispondeva personalmente e congiuntamente con la ricorrente, quest’ultima
sostiene che il fatto che era garantito da un’ipoteca su un terreno di sua proprietà è privo di importanza dato che tale ipoteca
non proveniva da fondi pubblici. Inoltre, i due prestiti sarebbero stati concessi in base a programmi di aiuto alla costituzione
di imprese che la [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato e la ricorrente censura la [OSCURATO:PERSONA] per il fatto di contestare agli imprenditori
che hanno confidato negli aiuti che essi non sono investitori in senso pieno. Secondo la ricorrente, la concessione di aiuti
è secondaria rispetto all’impegno pieno e totale di un investitore di cui è in gioco l’esistenza stessa. Il sig. G. R. sarebbe
così piuttosto un investitore di riferimento che una grande impresa, la quale, in caso di insuccesso del progetto, non sarebbe
seriamente minacciata nella sua esistenza.
235
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la tesi avanzata dalla ricorrente, per quanto riguarda l’impegno della TIB nell’impresa, sia infondata
e come tale debba essere interamente respinta.
b) Giudizio del Tribunale
236
Si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’intervento, sotto qualsiasi forma, delle pubbliche autorità nel
capitale di un’impresa può costituire un aiuto di Stato (v. sentenza del Tribunale 11 luglio 2002, causa T‑152/99, HAMSA/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3049, punto 18, e la giurisprudenza ivi citata).
237
Per stabilire se l’assunzione di partecipazione della TIB per l’ammontare del 49% del capitale sociale della ricorrente (misura
11) e il prestito partecipativo di DEM 6 milioni da essa accordato alla ricorrente (misura 12) presentino carattere di un
aiuto di Stato, è opportuno applicare il criterio, menzionato nella decisione controversa e del resto non contestato dalla
ricorrente, dell’investitore privato in un’economia di mercato. Si deve così valutare se, in analoghe circostanze, un investitore
privato di dimensioni comparabili a quelle dell’investitore pubblico avrebbe potuto essere indotto a realizzare un’operazione
di siffatta importanza.
238
A questo proposito, è stato precisato che il comportamento dell’investitore privato, cui deve essere comparato l’intervento
dell’investitore pubblico che persegue obiettivi di politica economica, anche se non è necessariamente quello del comune investitore
che colloca capitali in funzione della loro capacità di produrre reddito a termine più o meno breve, deve, quantomeno, corrispondere
a quello di una holding privata o di un gruppo imprenditoriale privato che persegua una politica strutturale, globale o settoriale,
ed essere guidato da prospettive di redditività a più lungo termine (v. sentenza HAMSA/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 126, e la
giurisprudenza ivi citata). Inoltre, il confronto tra i comportamenti degli investitori pubblici e privati deve essere effettuato
con riferimento all’atteggiamento che avrebbe avuto, all’atto dell’operazione di cui trattasi, un investitore privato, alla
luce delle informazioni disponibili e delle evoluzioni in tale momento prevedibili (sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, cause
riunite T‑228/99 e T‑233/99, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]‑Westfalen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑435,
punti 244‑246).
239
Si deve altresì ricordare che la valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della questione se una misura risponda al criterio
dell’operatore privato in economia di mercato implica una valutazione economica complessa. [OSCURATO:PERSONA], quando adotta un
atto che comporti una siffatta valutazione, dispone di un ampio potere di valutazione discrezionale e il sindacato giurisdizionale,
anche se esso è, in linea di principio, completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione
dell’art. 87, n. 1, CE, si limita a verificare il rispetto delle norme di procedura e di motivazione, l’insussistenza di errori
di diritto, l’esattezza materiale dei fatti considerati, l’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti, nonché
l’assenza di sviamento di potere. In particolare, non spetta al Tribunale sostituire la propria valutazione economica a quella
dell’autore della decisione (v. sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑198/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2717, punto 97, e la giurisprudenza ivi citata).
240
La decisione impugnata va quindi esaminata alla luce di tali principi.
241
In primo luogo, alla [OSCURATO:PERSONA] non può essere mossa la censura di aver considerato, alla luce delle due relazioni degli
studi di consulenti disponibili all’epoca della costituzione della ricorrente, e cioè la relazione dello studio RBSH & P del
29 novembre 1993 e la relazione elaborata dalla AA l’11 gennaio 1994, che l’obiettivo della TIB consisteva nel salvaguardare
posti di lavoro.
242
Il Tribunale rileva, infatti, che secondo la relazione elaborata dalla AA, destinata a consentire alla TIB di valutare la
sua partecipazione nell’impresa, l’obiettivo della TIB era la salvaguardia dei posti di lavoro e i consulenti erano tenuti,
come del resto riconosciuto dalla ricorrente, ad elaborare il progetto d’impresa tenendo conto di tale considerazione. Certo,
nulla osta a che vengano prese in considerazione dalle imprese pubbliche politiche di carattere sociale, regionale e settoriale.
Tuttavia, l’apporto di capitali da parte dei pubblici poteri dev’essere valutato alla luce del criterio dell’investitore privato,
prescindendo da qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale (v., in questo senso, sentenza
del Tribunale 21 gennaio 1999, cause riunite T‑129/95, T‑2/96 e T‑97/96, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑17, punto 120, e la giurisprudenza ivi citata).
243
In secondo luogo, si deve rilevare che, per concludere che l’assunzione di partecipazione della TIB e il prestito partecipativo
non erano conformi al comportamento di un investitore privato, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente esaminato la situazione della
ricorrente al momento dell’intervento pubblico nonché le prospettive economiche dell’impresa.
244
A questo proposito, il Tribunale osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente
valutato la situazione dell’impresa al momento dell’intervento della TIB. Come risulta dai punti 116‑133 della presente sentenza,
relativamente alla qualificazione come impresa in difficoltà, la ricorrente doveva procedere ad un processo di ristrutturazione
per assicurare la sua vitalità economica come constatato all’epoca dai consulenti.
245
Se è vero che la circostanza che la ricorrente doveva essere ristrutturata per assicurarne la vitalità economica non può determinare,
come affermato dalla ricorrente, la non conformità alle condizioni del mercato dell’intervento della TIB, resta cionondimeno
che, quando si tratta di un apporto di capitali in un’impresa in difficoltà, il rischio dell’investimento di cui trattasi
è influenzato dalle difficoltà nelle quali si dibatte una siffatta impresa.
246
La ricorrente, in questo contesto, sostiene che l’impegno della TIB è stato assunto a conclusione di un’accurata perizia del
progetto d’impresa e dopo che i consulenti che hanno esaminato i rischi erano arrivati alla conclusione che il progetto aveva
tutte le possibilità di successo. A questo proposito, si deve innanzi tutto rilevare che, secondo i consulenti, il successo
del progetto d’impresa della ricorrente dipendeva in ampia misura dalla decisione delle autorità regionali, nel quadro della
politica strutturale del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia, di sostenere economicamente il solo produttore di porcellana della regione, nella
specie, la ricorrente. Inoltre, il Tribunale rileva che, se le relazioni elaborate dalla RBSH & P e AA prevedevano misure
al fine di assicurare la vitalità economica dell’impresa, dalle due relazioni risulta che i consulenti consideravano il progetto
d’impresa molto rischioso. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, i rischi evidenziati dai consulenti
non erano quelli esistenti prima dell’attuazione delle misure. Infatti, i consulenti hanno considerato che sussistevano numerosi
rischi e che il successo del progetto d’impresa non era del tutto garantito. È giocoforza constatare, per di più, che le valutazioni
dei consulenti nelle rispettive relazioni sono piuttosto attinenti a considerazioni relative alla vitalità economica che a
considerazioni di redditività che normalmente guidano la strategia industriale e commerciale degli operatori privati (v.,
in questo senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2000, causa T‑296/97, Alitalia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3871, punto 84).
247
Alla luce della situazione dell’impresa al momento della concessione delle misure di cui trattasi, da un lato, e delle prospettive
di evoluzione, dall’altro, è lecito ritenere che la TIB si sia ispirata a considerazioni di carattere sociale e regionale
che caratterizzano il comportamento dello Stato quale potere pubblico e non quale protagonista del mercato.
248
In terzo luogo, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, con riferimento alle prospettive economiche della ricorrente
in tale data, che la contropartita dell’intervento della TIB nell’impresa non fosse adeguata. Questa considerazione non può
essere qualificata come manifestamente erronea.
249
Per quanto riguarda, innanzitutto, l’assunzione di partecipazione per il 49% del capitale sociale della ricorrente (misura
11), la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente considerato che non si fosse proceduto ad un’analisi dei futuri ricavi. Si deve, a questo
proposito, ricordare che le valutazioni dei consulenti nelle relazioni messe a disposizione della TIB, prima che quest’ultima
acquisisse una partecipazione nel capitale della ricorrente, non erano attinenti a considerazioni di redditività. [OSCURATO:PERSONA], il
Tribunale constata che l’analisi di eventuali introiti attesi non ha costituito oggetto delle relazioni dei consulenti.
250
L’argomento formulato dalla ricorrente, secondo il quale a tenore del contratto («
Gesellschaftsvertrag
») del 23 marzo 1994 il sig. G. R. poteva riscattare la partecipazione della TIB mediante il versamento di interessi annui
del 6%, non può inficiare la conclusione della [OSCURATO:PERSONA]. Tale circostanza, infatti, non può essere assimilata ad un’analisi
dei futuri introiti, in quanto la ricorrente non afferma che il sig. G. R. si sarebbe comunque impegnato ad acquistare la
detta partecipazione. Inoltre, la ricorrente non apporta alcun elemento concreto atto a rimettere in discussione la valutazione
della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale l’utile effettivamente ottenuto dalla TIB era molto esiguo. A questo proposito, da un lato,
il Tribunale osserva che i tassi di riferimento menzionati al punto 101 della decisione impugnata riguardo ai diversi crediti
accordati alla ricorrente sono superiori al 6%. Dall’altro lato, come constatato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 99 della decisione
impugnata, l’importo DEM 1,975 milioni che la TIB ha messo a disposizione della ricorrente sotto forma di una partecipazione
rappresenta capitali propri che, in caso di insolvenza, diventano crediti di rango inferiore. Da ciò consegue che un utile
equivalente al 6% degli interessi annui, quale quello previsto nel contratto («
Gesellschaftsvertrag
») del 23 marzo 1994, non può essere considerato una contropartita adeguata all’assunzione di partecipazione della TIB nel
capitale della ricorrente.
251
Per quanto riguarda, poi, la contropartita prevista per il prestito partecipativo (misura 12), la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto al
punto 102 della decisione impugnata che, se è vero che il tasso d’interesse è stato fissato al 12%, tale prestito è stato
però accordato senza esigere la minima garanzia e con un tasso d’interesse dello 0% per almeno due anni. Essa ha, altresì,
ricordato che l’importo degli interessi era fissato al tetto massimo del 50% dell’utile dell’esercizio considerato. Orbene,
le due relazioni prevedevano che almeno i due primi esercizi sarebbero stati in passivo. Nessun tasso d’interesse maggiorato
è stato fissato per compensare gli anni in cui il pagamento degli interessi era poco probabile. Peraltro, non sono stati collegati
al prestito diritti di voto supplementari e non è stato istituito nessun premio di rischio per compensare i rischi previsti
dai consulenti.
252
La ricorrente non produce alcun elemento che consenta di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore manifesto di
valutazione nel considerare che una siffatta contropartita non era adeguata. Innanzitutto, la ricorrente non può affermare,
senza contraddirsi, che la fissazione del tasso d’interesse al 12% ha consentito, da un lato, di compensare gli anni in passivo
e, dall’altro, di prendere in considerazione i rischi dell’operazione. Orbene, è giocoforza constatare che, tenuto conto del
fatturato previsto per i primi esercizi non passivi, una siffatta compensazione non poteva essere prevista, poiché l’importo
degli interessi è rimasto fissato al tetto massimo del 50% degli utili. Si deve, poi, rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso
del pari in considerazione il fatto che non era prevista alcuna garanzia e che il prestito non conferiva diritti supplementari,
il che non viene contestato dalla ricorrente.
253
In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che il sig. G. R. non poteva essere considerato un investitore privato al
quale la TIB sarebbe equiparabile (punto 99 della decisione impugnata).
254
Si deve, a questo proposito, ricordare che, secondo la prassi della [OSCURATO:PERSONA] confermata dalla giurisprudenza, se l’intervento
della pubblica amministrazione avviene parallelamente a un significativo intervento dell’operatore privato in condizioni analoghe,
può essere esclusa l’esistenza di un aiuto (sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T‑358/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2109, punti 148 e 149). Tuttavia, la Corte e il Tribunale hanno considerato che, se gli investimenti privati
nella stessa impresa sono effettuati solo dopo la concessione di fondi pubblici, l’esistenza di un aiuto non può essere esclusa
(v., su questo punto, sentenza 14 febbraio 1990, Francia/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 40).
255
Nella specie, la ricorrente afferma, in sostanza, che il sig. G. R. ha investito DEM 2,055 milioni nel capitale della ricorrente,
di cui 2 milioni sono stati finanziati con due prestiti che egli aveva contratto.
256
Si deve, a questo proposito, ricordare che, come risulta dai punti 102 e 130 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha
considerato, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che i detti due prestiti non erano stati concessi alle condizioni
del mercato e che, per quanto concessi al sig. G. R., essi erano in realtà destinati a sostenere la ricorrente. Orbene, tale
qualificazione dei due prestiti come due misure di aiuto concesse alla ricorrente (misure 16 e 17) esclude la possibilità
di considerare tali fondi come un apporto del sig. G. R. con i propri mezzi. Pertanto, l’apporto del sig. G. R. a fronte delle
risorse proprie è soltanto di DEM 0,055 milioni.
257
[OSCURATO:PERSONA] ha, altresì, preso in considerazione il fatto, da un lato, che la TIB aveva apportato DEM 1,975 milioni sotto
forma di una partecipazione e, dall’altro lato, che il sig. G. R. aveva diritto di risolvere il contratto se l’assunzione
della partecipazione della TIB e la concessione del prestito partecipativo, nonché, in generale, la concessione degli altri
aiuti, non si fossero realizzati, mentre la TIB non disponeva di tale diritto.
258
É pertanto consentito considerare che l’apporto di capitali privati era piuttosto conseguenza del sostegno economico dello
Stato che il risultato di una decisione adottata da un investitore accorto che avrebbe deciso di investire, convinto dalle
prospettive di redditività del proprio investimento (v., in questo senso, sentenza Alitalia/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 93).
Ciò considerato, l’apporto dei fondi pubblici non può essere ritenuto conforme al criterio dell’investitore privato.
259
Il fatto che il sig. G. R. fosse tenuto a rimborsare i due prestiti non può inficiare tale conclusione. Da un lato, come è
stato indicato al precedente punto 256, la ricorrente non deduce argomenti intesi a rimettere in discussione la valutazione
della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale questi due prestiti, per quanto consentiti al sig. G. R., costituiscono due misure di aiuto
a favore della ricorrente. Dall’altro lato, anche se questa circostanza dovesse essere interpretata nel senso che l’investitore
privato ha assunto un certo rischio impegnandosi nel capitale della ricorrente, dai punti 256 e 257 risulta che tale rischio
era in definitiva inferiore a quello assunto dalla TIB.
260
Alla luce di tutto quanto in precedenza esposto, si deve concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore manifesto di
valutazione ritenendo, al punto 98 della decisione impugnata, che la TIB non si era comportata come un investitore privato
in un’economia di mercato e qualificando, di conseguenza, l’assunzione di partecipazione (misura 11) e il prestito partecipativo
(misura 12) come aiuti di Stato a favore della ricorrente.
261
Si deve, pertanto, respingere la terza parte del motivo.
4.
[OSCURATO:PERSONA] valutazione degli aiuti con riferimento agli orientamenti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione
a) Argomenti delle parti
262
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata, nella parte in cui rileva che le misure concesse dal 1994 fino alla fine
del 1996 non sono compatibili con gli orientamenti degli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, è inficiata da errore
manifesto di valutazione sotto tale aspetto.
263
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserita assenza di piano di ristrutturazione, la ricorrente afferma anzitutto che
tale valutazione è incompatibile con la constatazione secondo la quale le relazioni dei consulenti disponibili all’epoca prospettavano
una ristrutturazione. Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto avvalersi del progetto d’impresa elaborato, prima
della costituzione della ricorrente, dallo studio RBSH & P di comune accordo con il sig. G. R. e verificato dallo studio AA.
Questo progetto sarebbe stato, del resto, attuato con successo. La ricorrente afferma, poi, che la [OSCURATO:PERSONA] conosceva tutti
i criteri del piano d’impresa e in particolare: una dettagliata analisi della situazione del mercato, dei prodotti e della
clientela da attrarre per la nuova impresa; previsioni concrete circa il fatturato previsionale e il fatturato effettivo;
i differenti scenari per quanto riguarda il «cash-flow» nelle differenti configurazioni finanziarie; tutte le misure del finanziamento
previste e attuate, compresi gli apporti di fondi pubblici e privati; gli investimenti programmati e realizzati; e, infine,
l’utilizzo dei fondi derivanti dalle relazioni annuali dell’impresa. Per quanto riguarda il finanziamento previsto per la
creazione dell’impresa, la ricorrente afferma che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], il 15
marzo 2001, un piano di investimento relativo agli investimenti effettuati dal 1994 al 2000 e che la sua comunicazione in
data 1° ottobre 2002 spiegava più dettagliatamente il contenuto del progetto elaborato dallo Studio RBSH & P. Le lievi modifiche
apportate al piano di finanziamento globale erano dovute, secondo la ricorrente, alla decisione di acquistare e non di affittare
gli immobilizzi.
264
In caso di difficoltà di comprensione, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto ricorrere ad un perito o chiedere spiegazioni al governo
tedesco o alla ricorrente. Orbene, durante tutto il procedimento formale di esame, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe sollevato una
sola concreta questione circa le difficoltà di comprensione attinenti a differenti elementi del piano d’impresa o del contesto
globale di quest’ultimo. Peraltro, il direttore generale della concorrenza avrebbe espressamente confermato, nel giugno 2002,
che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame del caso.
265
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] circa il contributo privato al costo totale della
ristrutturazione, la ricorrente sostiene che la TIB, il sig. G. R. e essa stessa hanno fornito un apporto considerevole. La
ricorrente sostiene, in primo luogo, che la TIB si è impegnata col suo capitale alle condizioni di mercato e che, pertanto,
i fondi da essa messi a disposizione (misure 11 e 12) avrebbero dovuto essere considerati come un apporto privato. Afferma,
poi, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione, come contributo personale del sig. G. R., non solo l’apporto
di DEM 0,055 milioni, ma altresì i fondi forniti sotto forma di prestiti per l’ammontare di DEM 2 milioni, poiché il sig. G. R.
ne era responsabile. Inoltre, si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che il sig. G. R. ha rinunciato a pretendere interessi
da parte della ricorrente. Secondo la ricorrente, tali pagamenti di interessi sono stati convenuti. Infine, la ricorrente
considera che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto della circostanza che il margine lordo di autofinanziamento positivo
dell’impresa è stato decisivo per il successo del suo sviluppo, tanto da un punto di vista previsionale che nella realtà.
Si tratterebbe di mezzi propri che, secondo il progetto d’impresa, la ricorrente stessa avrebbe dovuto liberare, vendendo
i propri prodotti e che erano a disposizione dell’impresa in vista della sua costituzione, dato che il sig. G. R. aveva rinunciato
a ogni distribuzione di utili fino al 1999.
266
[OSCURATO:PERSONA] nega di essere incorsa in errore di valutazione nel considerare che non esisteva un piano di ristrutturazione
credibile e coerente fondato su ipotesi realistiche circa le condizioni di gestione future della ricorrente e sostiene che
gli aiuti non potevano neanche essere approvati in considerazione del contributo marginale dell’impresa ai costi della ristrutturazione.
b) Giudizio del Tribunale
267
La ricorrente nega, in sostanza, la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale le misure concesse alla ricorrente tra
il 1994 e la fine del 1996 non sono compatibili con il mercato comune alla luce degli orientamenti per gli aiuti al salvataggio
e alla ristrutturazione del 1994.
268
Si deve ricordare, innanzitutto, che dalla costante giurisprudenza risulta che l’art. 87, n. 3, CE conferisce alla [OSCURATO:PERSONA]
un ampio potere discrezionale al fine di ammettere gli aiuti in deroga al divieto generale del n. 1 del detto articolo, in
quanto la valutazione, in tal caso, della compatibilità o della incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune
solleva problemi che implicano la presa in considerazione e la valutazione di fatti e circostanze economiche complesse (sentenza
della Corte 11 luglio 1996, causa C‑39/94, SFEI e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3547, punto 36). Poiché il giudice comunitario non può
sostituire la propria valutazione dei fatti, in particolare sul piano economico, a quella dell’autore della decisione, il
sindacato del Tribunale deve, in quest’ambito, limitarsi a verificare il rispetto delle norme relative alla procedura e alla
motivazione, l’esattezza materiale dei fatti nonché l’insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere
(sentenze del Tribunale 14 maggio 2002, causa T‑126/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2427, punto 32,
e 14 ottobre 2004, causa T‑137/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3541, punto 52).
269
Si deve, altresì, ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la legittimità di un atto comunitario deve essere valutata
in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui l’atto è stato adottato e le valutazioni complesse
operate dalla [OSCURATO:PERSONA] debbono essere esaminate alla luce dei soli elementi di cui questa disponeva al momento in cui le
ha effettuate (sentenze del Tribunale 6 ottobre 1999, causa T‑123/97, Salomon/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2925, punto 48, e
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 33).
270
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] può imporsi linee direttrici per l’esercizio del proprio potere discrezionale con atti come gli orientamenti
di cui trattasi, nella misura in cui tali atti contengano regole indicative sull’orientamento che tale istituzione deve seguire
e non si discostino dalle norme del Trattato (v. sentenza della Corte 29 aprile 2004, causa C‑278/00, Grecia/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3997, punto 98, e la giurisprudenza ivi citata). La decisione impugnata va pertanto esaminata alla luce di tali
regole.
271
Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato gli aiuti concessi alla ricorrente alla luce degli orientamenti per gli aiuti al
salvataggio e alla ristrutturazione del 1994, i quali definiscono i criteri per la valutazione della compatibilità degli aiuti
alla ristrutturazione dell’impresa in difficoltà.
272
Gli orientamenti esigono che gli aiuti alla ristrutturazione siano inseriti in un piano, la cui approvazione è soggetta a
tre condizioni materiali: deve consentire il ritorno dell’impresa alla vitalità economica, prevenire le distorsioni di concorrenza
indotte e assicurare la proporzionalità degli aiuti ai costi e ai vantaggi della ristrutturazione. Pertanto, siffatti aiuti
devono essere abbinati ad un vero e proprio piano di ristrutturazione e possono essere concessi solo quando può essere dimostrato
che il mantenimento in attività di un’impresa e il ripristino della sua redditività servono al meglio gli interessi della
comunità.
273
Spetta al Tribunale verificare se, nella specie, tali condizioni sono state rispettate.
274
Dalla decisione impugnata risulta che, per concludere che le condizioni definite dagli orientamenti per gli aiuti al salvataggio
e alla ristrutturazione non erano soddisfatte, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata, in primo luogo, sull’assenza di un piano di ristrutturazione.
275
Si deve, a tal riguardo, rilevare che un piano di ristrutturazione deve contenere dati precisi e affidabili, nonché tutte
le precisazioni che consentano di valutare se le condizioni materiali definite dagli orientamenti per gli aiuti al salvataggio
e alla ristrutturazione siano soddisfatte.
276
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che «nonostante le reiterate richieste della [OSCURATO:PERSONA], [la Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA]] non [aveva] mai trasmesso una versione definitiva del piano di ristrutturazione (...), né indicato le
misure effettivamente attuate al riguardo» (punto 169). Inoltre, al punto 167 della decisione impugnata, essa ha effettuato
varie constatazioni per motivare tale conclusione. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha preso atto del fatto che la prima relazione era
stata elaborata prima che fosse stata realizzata la cessione di elementi di attivo e che la seconda era destinata esclusivamente
alla TIB per consentirle di stabilire l’opportunità dell’assunzione di una partecipazione dell’impresa. [OSCURATO:PERSONA] ha
inoltre precisato che le misure proposte e il loro costo erano diversi da una relazione all’altra e non concordavano neppure
con i costi menzionati dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] nel «piano di investimento» e i costi dettagliati nella tabella
5 della decisione impugnata, in base ai quali l’aiuto è stato asseritamente concesso. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato
che, nelle due relazioni, l’elenco delle misure previste per il finanziamento di questi costi ometteva numerosi aiuti che
sarebbero stati effettivamente concessi all’impresa (tabella 4 della decisione impugnata), il che si applica anche al «piano
d’investimento». [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto considerato o che il piano non era definitivo, o che l’impresa aveva percepito
un eccesso di aiuti.
277
L’analisi della [OSCURATO:PERSONA] a tal riguardo non è viziata da errore manifesto di valutazione.
278
Dagli atti risulta, infatti, che la relazione elaborata dalla RBSH & P e quella elaborata dalla AA differiscono riguardo all’analisi
dei costi delle misure proposte e che esse non prendono in considerazione il complesso dei contributi finanziari effettivamente
concessi alla ricorrente durante il periodo in cui essa si trovava in difficoltà. Le valutazioni dei consulenti sono del resto
in contraddizione con i costi menzionati dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] nel «piano di investimento». In tali circostanze,
la [OSCURATO:PERSONA] poteva correttamente considerare che gli aiuti concessi alla ricorrente non erano connessi a un piano di ristrutturazione.
279
La ricorrente non formula alcun argomento che consenta di confutare tale conclusione e si limita a evocare in modo generale
gli elementi che, a suo avviso, sostituiscono il piano di ristrutturazione, senza pertanto precisare in quale documento essi
si trovino. Inoltre, la ricorrente non fornisce alcun chiarimento circa le contraddizioni tra i tre documenti esaminati dalla
[OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.
280
Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la conclusione circa l’assenza di un piano di ristrutturazione non è contraddetta
dalla valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la ricorrente aveva attuato un progetto di ristrutturazione. Il fatto
che la [OSCURATO:PERSONA] abbia constatato che le relazioni elaborate dalla RBSH & P e AA prevedevano misure destinate alla ristrutturazione
dell’impresa non può conferire a tali relazioni carattere esauriente. Inoltre, un aiuto concesso a un’impresa in difficoltà
non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune per il semplice fatto che sono state previste misure di ristrutturazione,
anche laddove tale ristrutturazione sia stata effettuata, come nella specie, con successo. Si deve rilevare, a questo proposito,
che per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di valutare se gli aiuti di cui trattasi siano atti ad incentivare le imprese beneficiarie
ad adottare un comportamento idoneo a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo contemplato all’art. 87, n. 3, lett. c), CE,
è necessario verificare che il piano di ristrutturazione soddisfi il complesso delle condizioni materiali previste dagli orientamenti
per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione.
281
Si deve, altresì, respingere la tesi della ricorrente secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA], qualora avesse ritenuto che le informazioni
di cui disponeva non erano complete, avrebbe dovuto chiedere spiegazioni alle autorità tedesche. A questo proposito si deve
sottolineare che, con la decisione di avviare il procedimento formale di esame circa gli aiuti concessi alla ricorrente, la
[OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di fornirle un piano di ristrutturazione (v. precedente punto 7)
riguardante la ricorrente. Inoltre, nella decisione di estendere il procedimento formale di esame (v. precedente punto 9),
la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che da parte della ricorrente non era stato presentato alcun piano di ristrutturazione. Di conseguenza,
essa formulava i medesimi dubbi che aveva formulato all’atto dell’apertura del procedimento formale di esame. È giocoforza
constatare che la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] circa l’assenza di un piano di ristrutturazione, lungi dall’esprimere l’idea
secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva delle informazioni indispensabili per poter procedere alla valutazione della
compatibilità degli aiuti, sottolinea il fatto che non erano soddisfatte le condizioni alle quali deve rispondere un aiuto
alla ristrutturazione per essere autorizzato conformemente agli orientamenti, in particolare l’esistenza al momento della
concessione di un piano coerente di ristrutturazione. Ciò considerato, un siffatto argomento è carente in fatto.
282
[OSCURATO:PERSONA], in secondo luogo, ha considerato che il contributo privato al costo totale della ristrutturazione non poteva
essere considerato sostanziale.
283
La ricorrente non contesta che i beneficiari, conformemente agli orientamenti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione
del 1994, debbono di norma contribuire alla ristrutturazione in modo sostanziale con mezzi propri o con un finanziamento esterno
ottenuto alle condizioni del mercato.
284
Si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA], nella specie, si è fondata, da un lato, sul fatto che, in assenza di un esatto prospetto
dei costi di ristrutturazione, non era possibile affermare che il contributo privato era sostanziale e, dall’altro lato, sulla
constatazione che solo la somma di DEM 0,055 milioni poteva essere considerata come apporto di un investitore privato.
285
Il Tribunale considera che questa valutazione non è viziata da errore manifesto.
286
In primo luogo, è chiaro che, in assenza di un piano di ristrutturazione coerente e credibile, la [OSCURATO:PERSONA] non è stata
in grado di valutare la portata e la natura del contributo privato al costo totale della ristrutturazione. Inoltre, gli argomenti
invocati dalla ricorrente non possono rimettere in discussione la valutazione della [OSCURATO:PERSONA], al punto 171 della decisione
impugnata, secondo la quale solo l’apporto del sig. G. R. per un importo di DEM 0,055 milioni presentava carattere puramente
privato.
287
Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente, secondo il quale i fondi apportati dalla TIB debbono essere considerati
un apporto privato, è sufficiente constatare che, come risulta dai punti 236‑260 della presente sentenza, l’impegno della
TIB nel capitale della ricorrente non si accompagnava a condizioni che sarebbero state ragionevoli per un investitore privato
e che, pertanto, i fondi che la TIB ha apportato alla ricorrente (misure 11 e 12) debbono considerarsi aiuto di Stato. Per
quanto riguarda il margine lordo di autofinanziamento, questo non può essere assimilato ad un contributo dell’impresa beneficiaria.
Infatti, un margine lordo di autofinanziamento positivo, nell’ambito della ristrutturazione di un’impresa in difficoltà, è
solo il risultato degli aiuti concessi al beneficiario e di conseguenza non può essere considerato partecipazione al costo
della ristrutturazione. Per quanto riguarda, poi, fondi asseritamente apportati dall’investitore privato, basti ricordare
che la ricorrente non ha dimostrato che i due prestiti grazie ai quali il sig. G. R. ha finanziato la sua partecipazione nel
capitale della ricorrente (misure 16 e 17) non costituivano aiuti di Stato a favore della ricorrente. Infine, la ricorrente,
né nel corso della fase amministrativa di esame e neppure nell’ambito del presente procedimento, ha apportato elementi atti
a dimostrare la rinuncia da parte dell’investitore privato ad esigere interessi. Pertanto, giustamente, la [OSCURATO:PERSONA] non
ha ritenuto tali fatti dimostrati.
288
Da quanto precede, consegue che la ricorrente non ha dimostrato che le constatazioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA] circa la proporzionalità
degli aiuti al costo della ristrutturazione erano inficiate da errore manifesto.
289
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve, di conseguenza, concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente
considerato che le condizioni poste dagli orientamenti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione non erano soddisfatte.
290
Ne consegue che la quarta parte del motivo deve essere respinta.
291
Pertanto il quarto motivo va integralmente respinto nel suo insieme al pari dell’intero ricorso.
[OSCURATO:PERSONA] misure di organizzazione del procedimento richieste dalla ricorrente
292
La ricorrente ha chiesto, in primo luogo, che un perito incaricato fosse sentito sulla questione se i piani d’impresa elaborati
da consulenti indipendenti al momento della costituzione della ricorrente prevedessero difficoltà, in secondo luogo, che il
direttore dell’ufficio del lavoro di [OSCURATO:PERSONA] dell’epoca fosse sentito relativamente alla finalità delle misure che la ricorrente
aveva attuato ai sensi dell’art. 249 h dell’AFG e, in terzo luogo, che il socio e il gestore della ricorrente fossero sentiti
sulla questione se, nell’ambito dell’esecuzione delle misure ai sensi dell’art. 249 h dell’AFG, la ricorrente stessa avesse
sopportato personalmente parte dei costi, se le misure sarebbero state eseguite in mancanza della detta disposizione e se
i lavori fossero già stati realizzati prima della costituzione della ricorrente.
293
[OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciata a tal riguardo.
294
Nella specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dai documenti versati agli atti e di conseguenza non considera
necessario procedere alle misure di organizzazione del procedimento richieste.
[OSCURATO:PERSONA] spese
295
A norma dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, per motivi eccezionali il Tribunale può ripartire le spese o decidere
che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese. Si deve, nella fattispecie, osservare che pur se la ricorrente è rimasta
soccombente nelle sue conclusioni dirette all’annullamento della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’introduzione
del presente ricorso, ha modificato la decisione del 30 ottobre 2002, considerata nell’atto introduttivo del ricorso, e ha
adottato una nuova decisione, la quale costituisce la decisione impugnata. La ricorrente conseguentemente ha parzialmente
rielaborato la motivazione delle sue pretese e modificato le sue conclusioni. Inoltre, a seguito dell’adozione della decisione
impugnata, le parti si sono accordate riguardo all’ammontare delle sovvenzioni oggetto della misura 32. A seguito di un quesito
rivolto dal Tribunale, la ricorrente e la convenuta hanno confermato che non vi erano più punti controversi tra le parti principali
relativamente a tale misura.
296
Nel caso di specie, viene operata un’equa valutazione delle circostanze della causa decidendo che la ricorrente sopporterà
le proprie spese nonché un terzo di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima sopporterà pertanto due terzi delle proprie
spese.
297
[OSCURATO:PERSONA] di Turingia sopporterà le proprie spese.
298
A norma dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nel
procedimento restano a loro carico. Di conseguenza la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché un terzo di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima
sopporterà due terzi delle proprie spese.
3)
[OSCURATO:PERSONA] di Turingia e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA]
Šváby
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 24 settembre 2008.
.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
A – Sul primo, secondo e terzo motivo, che deducono la violazione degli artt. 87 CE e 88 CE, del principio di certezza del
diritto e del principio di tutela del legittimo affidamento
1. [OSCURATO:PERSONA] sovvenzione all’investimento del [OSCURATO:PERSONA] di Turingia (misura 15)
a) Argomenti delle parti
[OSCURATO:PERSONA] violazione degli artt. 87 CE e 88 CE
– [OSCURATO:PERSONA] condizioni d’applicazione del regime
– [OSCURATO:PERSONA] qualificazione della ricorrente come impresa in difficoltà
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di certezza del diritto
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
b) Giudizio del Tribunale
[OSCURATO:PERSONA] violazione degli artt. 87 CE e 88 CE
– [OSCURATO:PERSONA] portata del regime autorizzato
– [OSCURATO:PERSONA] sovvenzione concessa alla ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di certezza del diritto
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
2. [OSCURATO:PERSONA] sovvenzioni a favore dell’occupazione collegate agli investimenti per la tutela dell’ambiente (misura 26)
a) Argomenti delle parti
[OSCURATO:PERSONA] violazione degli artt. 87 CE e 88 CE
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di certezza del diritto
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
b) Giudizio del Tribunale
[OSCURATO:PERSONA] violazione degli artt. 87 CE e 88 CE
– [OSCURATO:PERSONA] conformità con il regime di cui all’art. 249 h dell’AFG
– [OSCURATO:PERSONA] qualificazione come aiuto di Stato delle sovvenzioni a favore dell’occupazione
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di certezza del diritto
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
B – Sul quarto motivo, che deduce errori di fatto e di diritto manifesti
1. Sull’errato accertamento dei fatti
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
2. [OSCURATO:PERSONA] qualificazione della ricorrente come impresa in difficoltà
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
3. Sull’errata valutazione dell’impegno della TIB nell’impresa (misure 11 e 12)
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
4. [OSCURATO:PERSONA] valutazione degli aiuti con riferimento agli orientamenti per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
[OSCURATO:PERSONA] misure di organizzazione del procedimento richieste dalla ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] spese
*
Lingua processuale: il tedesco.