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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 febbraio 2021

Cassazione n. 38607/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~sentite le conclusioni del PG Ciao ap LI L4 i j, Cditr,7- 4r9 L i- i CP'," R. i rivi o DL0 I (-prì [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, reso il 15 febbraio 2021, la Corte di appello di Torino, adita ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa nella contumacia dell'imputata dal Tribunale di Novara il 12 aprile 2013, riformata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 28 gennaio 2019, formalmente irrevocabile il 16 aprile 2019, con la quale Dragutinovic era stata condannata alla pena di anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per i reati di furto e ricettazione, istanza basata sulla prospettazione che della suddetta sentenza ella aveva avuto notizia soltanto al momento dell'arresto, avvenuto in forza dell'ordine di esecuzione per la carcerazione in data 8 gennaio 2021.

Alla base del provvedimento di inammissibilità la Corte di appello ha posto il rilievo che l'impugnazione della sentenza di primo grado era stata già proposta dal difensore di ufficio dell'imputata e che, a seguito di essa, era stata emessa la sentenza di appello, senza spazio per la diversa qualificazione dell'istanza.

2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenerne l'annullamento sulla scorta di un unico, articolato motivo con cui si lamenta la violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. nel testo vigente in epoca antecedente alla legge 24 aprile 2014, n. 67.

La ricorrente evidenzia che il ragionamento svolto dalla Corte di appello avrebbe avuto un senso prima della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 175 cod. proc. pen. emessa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 317 del 2009, legittimante l'appello disgiunto da parte dell'imputato contumace al di là di quello proposto dal difensore di ufficio.

L'espresso richiamo della decisione del giudice delle leggi illogicamente, secondo la difesa, non è stato preso in considerazione nel provvedimento impugnato, nonostante il relativo principio risulti essere stato recepito dalla giurisprudenza di legittimità, oltreché affermato da quella della Corte EDU: in definitiva, alla stregua degli artt. 111, 117 e 24 Cost., 6 CEDU e 14 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a [OSCURATO:PERSONA], il 16 dicembre 1966, l'imputato che non si sia volontariamente sottratto al giudizio e sia rimasto inconsapevolmente all'oscuro dello svolgimento di esso deve trovare nell'ordinamento i rimedi effettivi al fine di avere la possibilità di partecipare al nuovo giudizio nel merito e, quando sussistano i presupposti per l'ottenimento della restituzione nei termini, il diniego della possibilità di ottenere un nuovo giudizio di appello soltanto perché ne sia stato celebrato uno a seguito dell'impugnazione proposta dal difensore del contumace determinerebbe la non effettività del rimedio previsto dall'ordinamento.

In questa prospettiva, la difesa segnala che l'istanza di restituzione nel termine era stata proposta tempestivamente e l'esame del fascicolo relativo al procedimento svoltosi a suo carico dimostrava che Dragutinovic era rimasta contumace senza essersi sottratta volontariamente al processo, restando invece inconsapevole dello stesso in modo incolpevole, e che era stata acclusa, fra gli altri atti, la comunicazione del difensore di ufficio (avv. [OSCURATO:PERSONA]) con cui questi specificava di non aver mai avuto alcun contatto, nemmeno telefonico, con la sua assistita.

Si fa, pertanto, notare che l'unico motivo che aveva determinato la declaratoria di inammissibilità dell'istanza - individuato nella sussistenza di un giudizio di appello già concluso - si rivela inadeguato a sorreggere legittimamente la decisione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, apparendo, la Corte di appello, aver ignorato l'avvenuto superamento del principio dell'unicità dell'impugnazione, unicità su cui ha basato esclusivamente il diniego della invocata restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, sentenza a cui aveva fatto riferimento la parte, sicché viene considerato erroneo anche il ragionamento relativo all'incompetenza funzionale per la restituzione nel termine finalizzata a impugnare la sentenza di appello, dal momento che tale sentenza non era stata oggetto dell'istanza stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte ritiene che l'impugnazione sia fondata nei sensi che seguono.

2. Si puntualizza che la Corte di appello di Torino ha concluso per la manifesta inammissibilità dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare avente ad oggetto la sentenza emessa, in primo grado, dal Tribunale di Novara il 12 aprile 2013, basando l'approdo sul fatto che tale sentenza di primo grado era stata già oggetto di esame e di conseguente pronuncia da parte del giudice di appello a seguito di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di ufficio.

Su tale premessa, la Corte territoriale ha argomentato nel senso che l'accoglimento dell'istanza avrebbe comportato l'instaurazione di un nuovo giudizio di appello, senza la preventiva eliminazione della sentenza già emessa nel .pr=nte giudizio di secondo grado.Inoltre, per quanto concerneva la restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa in grado di appello, il provvedimento impugnato ha segnalato che la relativa valutazione apparteneva alla competenza della Corte di cassazione, per cui l'eventuale pronuncia da parte della Corte territoriale sarebbe stata affetta dal vizio di incompetenza funzionale, senza che sussistesse la possibilità di riqualificare l'istanza ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., esulando essa dalla materia delle impugnazioni e avendo la parte richiesto, anche nella memoria integrativa, esclusivamente la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado.

3. In ordine a tale ultima parte, l'ordinanza impugnata ha svolto, all'evidenza, una considerazione superflua, giacché, come espone lo stesso provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto l'istanza di restituzione nel termine per impugnare esclusivamente la sentenza di primo grado resa nei suoi confronti dal Tribunale di Novara il 12 aprile 2013, non la sentenza di appello, resa a seguito dell'impugnazione proposta dal difensore di ufficio dell'imputata.

4. Per quanto concerne, invece, l'istanza di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado, l'argomento sviluppato in via esclusiva dalla Corte di appello per negare la stessa ammissibilità alla domanda - ossia l'essersi già registrata l'impugnazione della sentenza da parte del difensore di ufficio - non risulta dirimente.

4.1. Come hanno osservato la ricorrente e l'Autorità requirente, occorre muovere dalla premessa che - a fronte della pregressa linea esegetica che non ammetteva eccezioni al principio dell'unicità dell'impugnazione (ribadito da Sez.

U, n. 6026 del 31/01/2008, Huzuneanu, Rv. 238472 - 01, secondo cui l'impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace, preclude a quest'ultimo, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione., in quanto l'astratta configurabilità di una duplicazione di impugnazioni, promananti l'una dal difensore, e l'altra dall'imputato, rappresenterebbe un'opzione palesemente incompatibile con l'esigenza di assegnare una ragionevole durata al processo, sulla base degli artt.111 Cost. 6 CEDU) - l'originario testo dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nella versione applicabile alla presente vicenda) è stato inciso dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 317 del 2009, ha dichiarato la norma costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 24, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato.

4.2. Il ragionamento che ha condotto il Giudice delle leggi a questo approdo si è basato sulla premessa che il bilanciamento tra il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del processo deve tener conto dell'intero sistema delle garanzie processuali, per cui rileva esclusivamente la durata del giusto processo, quale complessivamente delineato in Costituzione, mentre un processo non giusto, in quanto carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata.

In tal senso - si è condivisibilmente argomentato - l'incremento di tutela indotto dal dispiegarsi degli effetti della normativa CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte EDU non si considera lesivo dei principi costituzionali postiaranzia degli stessi diritti, ma vale a rendere più esplicito e completo il relativo contenuto, implementando il livello di sviluppo dei diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento nazionale.

Chiarita questa prospettiva, si è stabilito che l'art. 175 cit., prima della pronuncia che lo ha inciso, violava il diritto alla difesa e al contraddittorio dell'imputato contumace inconsapevole, dal momento che la misura ripristinatoria prevista dalla norma, per rivestire l'essenziale carattere dell'effettività, non può considerarsi consumata dall'atto del difensore, ordinariamente nominato di ufficio (proprio per l'assenza e l'irreperibilità dell'imputato), il quale, per definizione, non ha ricevuto un mandato ad hoc e, pertanto, agisce necessariamente di propria iniziativa.

Si è, quindi, ritenuto che l'esercizio di un diritto fondamentale non possa essere sottratto al suo titolare, il quale può essere sostituito soltanto nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui: da ciò è sortita l'opzione della Corte costituzionale che (non potendo incidere sulla conformazione del processo, all'epoca, in contumacia) ha paralizzato la sola preclusione formale individuata dal diritto' vivente e derivante dall'esistenza di una pregressa impugnazione, senza modificare i presupposti fissati dalla legge per l'accesso al meccanismo di garanzia da parte del contumace inconsapevole.

La carenza dell'assetto ordinamentale pregresso è stata confermata anche dalla Corte EDU, con la decisione del 01/09/2016, Huzuneanu c.

Italia.

4.3. Le conseguenze della richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale sono state coerenti con la suddetta analisi.

Si è, per un verso, affermato che il condannato in processo contumaciale che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ha diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione benché la sentenza di condanna, a suo tempo emessa, sia stata impugnata dal difens'ore e sia passata in giudicato ben prima della succitata dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 2226 del 17/01/2011, Baratta, Rv. 249497 - 01).

Sotto altro aspetto, risulta chiarito che l'impugnazione proposta dal difensore nell'interesse dell'imputato contumace non fa decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti di quest'ultimo, in caso di illegittima notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 36684 del 28/09/2010, Dubenskyy, Rv. 248521 - 01; ciò, impregiudicati gli sviluppi determinati, quanto al ricorso per cassazione, dalla concentrazione in capo al difensore della legittimazione ad impugnare introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, su cui v., da ultimo, l'approfondimento svolto da Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 02).

E' stato altresì precisato che anche il condannato contumaciale, latitante, che non abbia avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico, ha diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione nonostante il difensore di ufficio abbia tempestivamente proposto appello avverso la sentenza di condanna (Sez. 6, n. 14743 del 29/01/2018, Tair, Rv. 272654 - 01; Sez. 6, n. 19219 del 02/03/2017, Cobo, Rv. 270029 - 01; nello stesso senso, con riferimento all'imputato contumace, Sez. 6, n. 4695 del 18/12/2009, dep. 2010, Fondacaro, Rv. 245852 - 01).

5. Assodato ciò, siccome la motivazione con cui l'ordinanza impugnata, a fronte dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, in cui ella era rimasta contumace, l'ha dichiarata tout court inammissibile basandosi esclusivamente sulla presupposta - aprioristicamente considerata come assoluta - incompatibilità della medesima con l'avvenuta proposizione dell'appello da parte del difensore di úfficio della stessa, deve concludersi che essa non si è attenuta ai principi qui ribaditi in ordine alla possibilità per l'imputato, nel concorso naturalmente di tutti i requisiti stabiliti dall'art. 175 cod. proc. pen., di proporre tale istanza, pur se il difensore di ufficio aveva già proposto l'impugnazione.

Di conseguenza, il provvedimento deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Torino, che rinnoverà il giudizio sul punto dell'ammissibilità e, se del caso, della fondatezza dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Novara il 12 aprile 2013, tenendo conto dei principi testé enucleati

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~sentite le conclusioni del PG Ciao ap LI L4 i j, Cditr,7- 4r9 L i- i CP'," R. i rivi o DL0 I (-prì [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, reso il 15 febbraio 2021, la Corte di appello di Torino, adita ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa nella contumacia dell'imputata dal Tribunale di Novara il 12 aprile 2013, riformata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 28 gennaio 2019, formalmente irrevocabile il 16 aprile 2019, con la quale Dragutinovic era stata condannata alla pena di anni tre, mesi nove di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per i reati di furto e ricettazione, istanza basata sulla prospettazione che della suddetta sentenza ella aveva avuto notizia soltanto al momento dell'arresto, avvenuto in forza dell'ordine di esecuzione per la carcerazione in data 8 gennaio 2021. Alla base del provvedimento di inammissibilità la Corte di appello ha posto il rilievo che l'impugnazione della sentenza di primo grado era stata già proposta dal difensore di ufficio dell'imputata e che, a seguito di essa, era stata emessa la sentenza di appello, senza spazio per la diversa qualificazione dell'istanza. 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenerne l'annullamento sulla scorta di un unico, articolato motivo con cui si lamenta la violazione dell'art. 175 cod. proc. pen. nel testo vigente in epoca antecedente alla legge 24 aprile 2014, n. 67. La ricorrente evidenzia che il ragionamento svolto dalla Corte di appello avrebbe avuto un senso prima della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 175 cod. proc. pen. emessa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 317 del 2009, legittimante l'appello disgiunto da parte dell'imputato contumace al di là di quello proposto dal difensore di ufficio. L'espresso richiamo della decisione del giudice delle leggi illogicamente, secondo la difesa, non è stato preso in considerazione nel provvedimento impugnato, nonostante il relativo principio risulti essere stato recepito dalla giurisprudenza di legittimità, oltreché affermato da quella della Corte EDU: in definitiva, alla stregua degli artt. 111, 117 e 24 Cost., 6 CEDU e 14 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a [OSCURATO:PERSONA], il 16 dicembre 1966, l'imputato che non si sia volontariamente sottratto al giudizio e sia rimasto inconsapevolmente all'oscuro dello svolgimento di esso deve trovare nell'ordinamento i rimedi effettivi al fine di avere la possibilità di partecipare al nuovo giudizio nel merito e, quando sussistano i presupposti per l'ottenimento della restituzione nei termini, il diniego della possibilità di ottenere un nuovo giudizio di appello soltanto perché ne sia stato celebrato uno a seguito dell'impugnazione proposta dal difensore del contumace determinerebbe la non effettività del rimedio previsto dall'ordinamento. In questa prospettiva, la difesa segnala che l'istanza di restituzione nel termine era stata proposta tempestivamente e l'esame del fascicolo relativo al procedimento svoltosi a suo carico dimostrava che Dragutinovic era rimasta contumace senza essersi sottratta volontariamente al processo, restando invece inconsapevole dello stesso in modo incolpevole, e che era stata acclusa, fra gli altri atti, la comunicazione del difensore di ufficio (avv. [OSCURATO:PERSONA]) con cui questi specificava di non aver mai avuto alcun contatto, nemmeno telefonico, con la sua assistita. Si fa, pertanto, notare che l'unico motivo che aveva determinato la declaratoria di inammissibilità dell'istanza - individuato nella sussistenza di un giudizio di appello già concluso - si rivela inadeguato a sorreggere legittimamente la decisione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, apparendo, la Corte di appello, aver ignorato l'avvenuto superamento del principio dell'unicità dell'impugnazione, unicità su cui ha basato esclusivamente il diniego della invocata restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, sentenza a cui aveva fatto riferimento la parte, sicché viene considerato erroneo anche il ragionamento relativo all'incompetenza funzionale per la restituzione nel termine finalizzata a impugnare la sentenza di appello, dal momento che tale sentenza non era stata oggetto dell'istanza stessa. [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte ritiene che l'impugnazione sia fondata nei sensi che seguono. 2. Si puntualizza che la Corte di appello di Torino ha concluso per la manifesta inammissibilità dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare avente ad oggetto la sentenza emessa, in primo grado, dal Tribunale di Novara il 12 aprile 2013, basando l'approdo sul fatto che tale sentenza di primo grado era stata già oggetto di esame e di conseguente pronuncia da parte del giudice di appello a seguito di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di ufficio. Su tale premessa, la Corte territoriale ha argomentato nel senso che l'accoglimento dell'istanza avrebbe comportato l'instaurazione di un nuovo giudizio di appello, senza la preventiva eliminazione della sentenza già emessa nel .pr=nte giudizio di secondo grado.Inoltre, per quanto concerneva la restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa in grado di appello, il provvedimento impugnato ha segnalato che la relativa valutazione apparteneva alla competenza della Corte di cassazione, per cui l'eventuale pronuncia da parte della Corte territoriale sarebbe stata affetta dal vizio di incompetenza funzionale, senza che sussistesse la possibilità di riqualificare l'istanza ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., esulando essa dalla materia delle impugnazioni e avendo la parte richiesto, anche nella memoria integrativa, esclusivamente la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado. 3. In ordine a tale ultima parte, l'ordinanza impugnata ha svolto, all'evidenza, una considerazione superflua, giacché, come espone lo stesso provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto l'istanza di restituzione nel termine per impugnare esclusivamente la sentenza di primo grado resa nei suoi confronti dal Tribunale di Novara il 12 aprile 2013, non la sentenza di appello, resa a seguito dell'impugnazione proposta dal difensore di ufficio dell'imputata. 4. Per quanto concerne, invece, l'istanza di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado, l'argomento sviluppato in via esclusiva dalla Corte di appello per negare la stessa ammissibilità alla domanda - ossia l'essersi già registrata l'impugnazione della sentenza da parte del difensore di ufficio - non risulta dirimente. 4.1. Come hanno osservato la ricorrente e l'Autorità requirente, occorre muovere dalla premessa che - a fronte della pregressa linea esegetica che non ammetteva eccezioni al principio dell'unicità dell'impugnazione (ribadito da Sez. U, n. 6026 del 31/01/2008, Huzuneanu, Rv. 238472 - 01, secondo cui l'impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace, preclude a quest'ultimo, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione., in quanto l'astratta configurabilità di una duplicazione di impugnazioni, promananti l'una dal difensore, e l'altra dall'imputato, rappresenterebbe un'opzione palesemente incompatibile con l'esigenza di assegnare una ragionevole durata al processo, sulla base degli artt.111 Cost. 6 CEDU) - l'originario testo dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nella versione applicabile alla presente vicenda) è stato inciso dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 317 del 2009, ha dichiarato la norma costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 24, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato. 4.2. Il ragionamento che ha condotto il Giudice delle leggi a questo approdo si è basato sulla premessa che il bilanciamento tra il diritto di difesa e il principio di ragionevole durata del processo deve tener conto dell'intero sistema delle garanzie processuali, per cui rileva esclusivamente la durata del giusto processo, quale complessivamente delineato in Costituzione, mentre un processo non giusto, in quanto carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. In tal senso - si è condivisibilmente argomentato - l'incremento di tutela indotto dal dispiegarsi degli effetti della normativa CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte EDU non si considera lesivo dei principi costituzionali postiaranzia degli stessi diritti, ma vale a rendere più esplicito e completo il relativo contenuto, implementando il livello di sviluppo dei diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento nazionale. Chiarita questa prospettiva, si è stabilito che l'art. 175 cit., prima della pronuncia che lo ha inciso, violava il diritto alla difesa e al contraddittorio dell'imputato contumace inconsapevole, dal momento che la misura ripristinatoria prevista dalla norma, per rivestire l'essenziale carattere dell'effettività, non può considerarsi consumata dall'atto del difensore, ordinariamente nominato di ufficio (proprio per l'assenza e l'irreperibilità dell'imputato), il quale, per definizione, non ha ricevuto un mandato ad hoc e, pertanto, agisce necessariamente di propria iniziativa. Si è, quindi, ritenuto che l'esercizio di un diritto fondamentale non possa essere sottratto al suo titolare, il quale può essere sostituito soltanto nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui: da ciò è sortita l'opzione della Corte costituzionale che (non potendo incidere sulla conformazione del processo, all'epoca, in contumacia) ha paralizzato la sola preclusione formale individuata dal diritto' vivente e derivante dall'esistenza di una pregressa impugnazione, senza modificare i presupposti fissati dalla legge per l'accesso al meccanismo di garanzia da parte del contumace inconsapevole. La carenza dell'assetto ordinamentale pregresso è stata confermata anche dalla Corte EDU, con la decisione del 01/09/2016, Huzuneanu c. Italia. 4.3. Le conseguenze della richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale sono state coerenti con la suddetta analisi. Si è, per un verso, affermato che il condannato in processo contumaciale che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ha diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione benché la sentenza di condanna, a suo tempo emessa, sia stata impugnata dal difens'ore e sia passata in giudicato ben prima della succitata dichiarazione di parziale illegittimità dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 2226 del 17/01/2011, Baratta, Rv. 249497 - 01). Sotto altro aspetto, risulta chiarito che l'impugnazione proposta dal difensore nell'interesse dell'imputato contumace non fa decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti di quest'ultimo, in caso di illegittima notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 36684 del 28/09/2010, Dubenskyy, Rv. 248521 - 01; ciò, impregiudicati gli sviluppi determinati, quanto al ricorso per cassazione, dalla concentrazione in capo al difensore della legittimazione ad impugnare introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, su cui v., da ultimo, l'approfondimento svolto da Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 02). E' stato altresì precisato che anche il condannato contumaciale, latitante, che non abbia avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico, ha diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione nonostante il difensore di ufficio abbia tempestivamente proposto appello avverso la sentenza di condanna (Sez. 6, n. 14743 del 29/01/2018, Tair, Rv. 272654 - 01; Sez. 6, n. 19219 del 02/03/2017, Cobo, Rv. 270029 - 01; nello stesso senso, con riferimento all'imputato contumace, Sez. 6, n. 4695 del 18/12/2009, dep. 2010, Fondacaro, Rv. 245852 - 01). 5. Assodato ciò, siccome la motivazione con cui l'ordinanza impugnata, a fronte dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, in cui ella era rimasta contumace, l'ha dichiarata tout court inammissibile basandosi esclusivamente sulla presupposta - aprioristicamente considerata come assoluta - incompatibilità della medesima con l'avvenuta proposizione dell'appello da parte del difensore di úfficio della stessa, deve concludersi che essa non si è attenuta ai principi qui ribaditi in ordine alla possibilità per l'imputato, nel concorso naturalmente di tutti i requisiti stabiliti dall'art. 175 cod. proc. pen., di proporre tale istanza, pur se il difensore di ufficio aveva già proposto l'impugnazione. Di conseguenza, il provvedimento deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Torino, che rinnoverà il giudizio sul punto dell'ammissibilità e, se del caso, della fondatezza dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Novara il 12 aprile 2013, tenendo conto dei principi testé enucleati
Sentenza Cassazione n. 38607/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris