CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 41386/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MATERAelgta_alaz1sQ-€3444?-p arti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990). 2. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione non avendo il giudice sviluppato alcun esame sulla congruità della pena convenuta tra le parti perché eccessiva. Né il giudice aveva proceduto all'applicazio'ne delle circostanze attenuanti generiche ed alla loro comparazione nonché alla verifica della qualificazione giuridica del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché si basa su emergenze ed argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale. Del resto il ricorso è manifestamente generico anche con riguardo ai profili sui quali, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto esercitarsi il vaglio del giudice ai fini della verifica della congruità del trattamento inflittogli, non palesemente ingiusto ovvero illegale o sulla qualificazione giuridica del fatto enunciata nell'imputazione con riferimenti precisi alla qualità e quantità di stupefacente ed elle modalità del fatto che rinviano alla cessione a terzi. - 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2021 Il Consigliere rei [OSCURATO:PERSONA]