CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 45295/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Mini o, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha con • o chiedendo udito il difen re [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del/ 11 gennaio 2023, la Corte di appello di Torino ha ridotto la pena inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'articolo 73, comma quinto, d.P.R. 309/90. L'imputato era ritenuto responsabile di avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina e di avere coltivato tre piantine di marijuana. La Corte di appello ha negato la richiesta difensiva di applicazione dell'articolo 131-bis cod. pen. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, artic:olando i seguenti motivi di ricorso. I) Violazione e falsa applicazione della legge penale; vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità costituita dalla particolare tenuità del fatto. Il primo argomento offerto dai cliudici di merito a sostegno del diniego del riconoscimento dell'invocata causa di esclusione della punibilità riguarda la rilevanza penale attribuita alla detenzione di tre piantine di marijuana. La motivazione espressa sul punto deve essere reputata inadeguata. Le piante non avevano raggiunto uno stadio di sviluppo idoneo a generare i tipici derivati della cannabis sativa, quali foglie, infiorescenze, olio o resina. Emerge dalle risultanze processuali - di ciò viene dato atto nella sentenza del tribunale - che le tre piantine erano nella fase iniziale della crescita. Secondo la giurisprudenza di legittimità è da ritenersi esclusa la punibilità della coltivazione delle piante di marijuana in tutti i casi in cui il giudice ne accerti in concreto la inoffen:sività. In riferimento al senso ed al valore che assuma la causa di non punibilità costituita dalla particolare 1:enuità del fatto, erroneamente si è esclusa l'applicazione dell'istituto da parte di entrambi i giudici della cognizione. Sono state invero offerte giustificazioni non conformi agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità. I giudici di merito hanno fatto ricorso a stereotipate e tautologiche definizioni della componente oggettiva e di quella soggettiva della condotta del reo. A prescindere dalla eccentricità della considerazione con cui la Corte di merito definisce tutt'altro che minimo il quantitativo complessivo di sostanza stupefacente rinvenuta, si contesta decisamente l'affermazione che l'imputato abbia detenuto e commercializzatoi oltre ai pochi grammi di hahsish e cocain9 anche sostanza del tipo marijuana. Come appare evidente dalla premessa, non viene in rilievo nel caso di specie la conformità del fatto al tipo di reato in contestazione, bensì il complessivo disvalore della condotta serbata dal ricorrente, emergente dalle risultanze processuali acquisite. Risulta che il reato contestato al ricorrente, esclusa l'ipotizzata fattispecie della detenzione di marijuana, sia costituito da un unico atto di detenzione di due specie di stupefacenti (hashish e cocaina), circostanza che dovrebbe escludere che l'imputato abbia commesso ulteriori reati in materia. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente era in possesso, nella sua abitazione, di gr. 31,100 di sostanza stupefacente del tipo hashish, gr. 0,400 di cocaina, suddivisa in dosi, di numero tre piantine di marjuara. La Corte di merito rispondendo ai rilievi difensivi, ha offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni della esclusione della causa di non punibilità di cui 932retart. 131-bis cod. pen., ritenendo che la condotta dell'imputato non fosse inquadrabile in un ambito di minima offensività. L'imputato, si legge in motivazione, ha ammesso in interrogatorio l'addebito, dichiarando di essere dedito al commercio dello stupefacente per sopperire ad esigenze economiche familiari ("dovendo anche mantenere la famiglia"). Tali ammissioni, precisa la Corte di merito, sono accompagnate (2 --i' dal ritrovamento di una contabilità piut:tostointen_, riconducibile all'attività illecita svolta, stante la condizione di inoccupato del ricorrente, percettore soltanto di un sussidio di circa euro 500 mensili. I giudici di merito hanno poi evidenziato come il complessivo quantitativo di sostanza stupefacente caduto in sequestro, appartenente a tipi diversi, non fosse di entità modesta. 4. Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni illustrate in sentenza. A prescindere dalla mancanza di un accertamento sulla capacità drogate delle piantine, che la Corte di merito ha ritenuto superfluo alla luce delle chiare ammissioni del ricorrente, restano ferme le ulteriori considerazioni in ordine al complessivo disvalore della condotta serbata dal ricorrente, soltanto genericamente contestate nel ricorso. Le giustificazioni sviluppate nella sentenza impugnata, non sindacabili in sede di legittimità, sono rispettose della disposizione di legge e dei criteri ermeneutici stabiliti da questa Corte in plurime pronunce. 5. Pure a seguito delle parziali modifiche apportate all'istituto dall'art. 1, comma 1, lett. c)/d. Igs. 150/2022,, in vigore dal 30 dicembre 2022, che hanno ampliato la possibilità di applicazione della causa di non punibilità, sono rimasti sostanzialmente immutati i criteri di valutazione della particolare tenuità dell'offesa, da operarsi alla luce dell'art. 133, comma 1, cod. pen., con la sola apertura della novella alla considerazione della condotta susseguente al reato. Oltre che per la quantità non 1:rascurabile, la Corte ha ritenuto che non ricorressero i requisiti per l'applicazione dell'istituto anche per la diversità tipologica delle sostanze e, non da ultimo, in ragione delle dichiarazioni provenienti dal ricorrente, il quale ha ammesso di trarre sostentamento dalla pratica della vendita dello stupefacente, circostanza che rende evidente la non episodicità del fatto. La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno e del pericolo e della condotta susseguente al reato (aggiunta apportata con la recente riforma), valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen. sussista l'indice- criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez. U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901). La motivazione espressa in sentenza, lungi dall'essersi avvalsa di formule stereotipate e tautologiche, ha dato conto in maniera puntuale delle ragioni poste a fondamento del decisum, nel pieno rispetto dei criteri indicati. Si tratta di argomentazioni sostenute da precisi riferimenti alle risultanze processuali, che, in quanto attinenti al merito, sfuggono allo scrutinio di legittimità, non essendo manifestamente arbitrarie o illogiche. 5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell