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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27164/2022

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guente ORDINANZA /2.464.-01_Sul ricorso n. 27660-2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA]eLANZONE DUE s.r.I., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via XXIV Maggio, n. 43, presso lo studio Chiomenti, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4848/05/2017 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 1.08.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22 ~01E11 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza n. 4848/05/2017, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato RGN 27660/2017 Consigrli .

Federici il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente contro il silenzio rifiuto opposto dalla Agenzia delle entrate all'istanza di rimborso degli importi corrispondenti al credito Iva relativo all'anno d'imposta 1999, di cui la società aveva dichiarato di essere cessionaria.

Dal ricorso e dalla sentenza si evince che il credito, maturato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell'anno 1999 nella misura di vecchie £ 13.702.696.000 (C 7.076.851,38), era stato ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 7 aprile 2000 e da questa, in data 24 giugno 2009, alla [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di assuntore del concordato preventivo della Faber in liquidazione, regolarmente omologato).

La cessione era stata notificata il 12 aprile 2000 e alla Faber, che il 16 febbraio 2004 presentò istanza di rimborso ex art. 38- bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia delle entrate rispose con nota del 10 marzo 2004, affermando che non erano ancora state rimosse le "cause ostative all'erogazione del rimborso debitamente comunicate alla soc. [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti la S.V. potrà far valere eventuali ragioni".

L'esistenza di cause ostative fu opposta alla Faber dall'Amministrazione finanziaria negli anni successivi.

Dopo il trasferimento del credito con l'atto di esecuzione del concordato preventivo, in data 3 luglio 2013 la odierna ricorrente presentò una nuova istanza di rimborso, cui l'Agenzia delle entrate non rispose, così perfezionandosi il silenzio-rifiuto, avverso il quale è stato proposto ricorso.

All'esito del giudizio di primo grado la Commissione tributaria provinciale di Roma accolse la domanda della società con sentenza n. 19606/05/2015.

Nel successivo giudizio di appello la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la decisione ora al vaglio della Corte, riformò le statuizioni impugnate, rigettando il ricorso introduttivo della società.

Il giudice regionale ha ricondotto il potere di sospensione del rimborso, esercitato dall'Amministrazione finanziaria, nell'art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, trattandosi di potere di autotutela cautelare; ha ritenuto che la presenza di contenziosi pendenti (tra l'Amministrazione e l'originario titolare del credito iva -la Cirio-) fosse sufficiente a fondare l'esercizio di tale potere (fermo amministrativo); ha sostenuto che i cessionari del credito non possono incidere sulla fase di accertamento del rapporto fiscale originariamente contestato (nei confronti della Cirio), rispondendo peraltro la cedente al proprio cessionario.

RGN 27660/2017 Consi rel. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha censurato la sentenza con quattro motiv, 7EFiendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Nell'adunanza camerale del 22 aprile 2022 la causa è stata trattata.

Considerato che Si rende opportuno che la controversia, per il suo valore e per le questioni trattate, sia rimessa in pubblica udienza; P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo; vU.tc, 4h.

Pylé.a.._ Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA /2.464.-01_Sul ricorso n. 27660-2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA]eLANZONE DUE s.r.I., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via XXIV Maggio, n. 43, presso lo studio Chiomenti, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4848/05/2017 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 1.08.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22 ~01E11 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza n. 4848/05/2017, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato RGN 27660/2017 Consigrli . Federici il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente contro il silenzio rifiuto opposto dalla Agenzia delle entrate all'istanza di rimborso degli importi corrispondenti al credito Iva relativo all'anno d'imposta 1999, di cui la società aveva dichiarato di essere cessionaria. Dal ricorso e dalla sentenza si evince che il credito, maturato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nell'anno 1999 nella misura di vecchie £ 13.702.696.000 (C 7.076.851,38), era stato ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 7 aprile 2000 e da questa, in data 24 giugno 2009, alla [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di assuntore del concordato preventivo della Faber in liquidazione, regolarmente omologato). La cessione era stata notificata il 12 aprile 2000 e alla Faber, che il 16 febbraio 2004 presentò istanza di rimborso ex art. 38- bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia delle entrate rispose con nota del 10 marzo 2004, affermando che non erano ancora state rimosse le "cause ostative all'erogazione del rimborso debitamente comunicate alla soc. [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti la S.V. potrà far valere eventuali ragioni". L'esistenza di cause ostative fu opposta alla Faber dall'Amministrazione finanziaria negli anni successivi. Dopo il trasferimento del credito con l'atto di esecuzione del concordato preventivo, in data 3 luglio 2013 la odierna ricorrente presentò una nuova istanza di rimborso, cui l'Agenzia delle entrate non rispose, così perfezionandosi il silenzio-rifiuto, avverso il quale è stato proposto ricorso. All'esito del giudizio di primo grado la Commissione tributaria provinciale di Roma accolse la domanda della società con sentenza n. 19606/05/2015. Nel successivo giudizio di appello la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la decisione ora al vaglio della Corte, riformò le statuizioni impugnate, rigettando il ricorso introduttivo della società. Il giudice regionale ha ricondotto il potere di sospensione del rimborso, esercitato dall'Amministrazione finanziaria, nell'art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, trattandosi di potere di autotutela cautelare; ha ritenuto che la presenza di contenziosi pendenti (tra l'Amministrazione e l'originario titolare del credito iva -la Cirio-) fosse sufficiente a fondare l'esercizio di tale potere (fermo amministrativo); ha sostenuto che i cessionari del credito non possono incidere sulla fase di accertamento del rapporto fiscale originariamente contestato (nei confronti della Cirio), rispondendo peraltro la cedente al proprio cessionario. RGN 27660/2017 Consi rel. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha censurato la sentenza con quattro motiv, 7EFiendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate. Nell'adunanza camerale del 22 aprile 2022 la causa è stata trattata. Considerato che Si rende opportuno che la controversia, per il suo valore e per le questioni trattate, sia rimessa in pubblica udienza; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo; vU.tc, 4h. Pylé.a.._ Co
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