CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09112/2026
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to [OSCURATO:PERSONA] tempore, rappresentato e difeso dallo [OSCURATO:PERSONA] AssociazioneProfessionale Centore unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Udine n. 26/2016 depositato il12.1.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.2.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla impugnazione del decretodel Tribunale di Udine a decisione del reclamo ex art. 26 l.fall. propostoNumero registro generale 7285/2022Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 9112/2026Data pubblicazione 10/04/2026dal dott. [OSCURATO:PERSONA], deciso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e comunicato il12.1.2022.2. In precedenza, il G.D. del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione- con provvedimento del 13.9.2021 - respingeva il reclamo ex art. 36 l.fallproposto dallo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del progetto di ripartoparziale predisposto dal curatore e comunicato a mezzo pec ai creditori ndata 22.3.2021; il giudice osservava, fra l’altro, che non era consentito insede di impugnazione del riparto parziale inserirvi crediti non ammessi allostato passivo e che, comunque, delle relative doglianze era ancorapossibile discutere in sede di ripartizione finale.3. Proponeva quindi reclamo ex art. 26 l.fall. l’indicato professionista, matale impugnazione è stata respinta dal Tribunale di Udine con ilprovvedimento oggetto della presente impugnazione.4. Avverso tale ultimo provvedimento il creditore ha quindi presentatoricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] intimato non si è costituito.6. E’ stata fissata udienza camerale per il 13.2.2026, in vista della quale ilricorrente ha depositato memoria scritta, mentre l’intimata ha depositatouna decisione sopravvenuta della S.C., dalla quale si dovrebbe desumerela sopravvenuta carenza d’interesse/cessazione della materia delcontendere del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA] si fonda su due motivi didoglianza, così compendiati:1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 disp. att. legge gen., 112c.p.c. e 96 l.fall, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto il gidicedelegato del [OSCURATO:PERSONA], provvedendo in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]sulla richiesta di insinuazione del professionista, non avrebbe adottato unaNumero registro generale 7285/2022Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 9112/2026Data pubblicazione 10/04/2026mera decisione in rito (come invece ritenuto dal provvedimento delTribunale qui impugnato), bensì una decisione nel merito che -contenendo una riserva “non prevista” dall’art. 96 l.fall. che deveconsiderarsi come non apposta – avrebbe con efficacia di giudicatoendoconcorsuale ammesso per l’intero il credito prededucibile delricorrente;2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 95 e 96 l.fall. in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.: il tribunale avrebbe violato talidisposizioni affermando che la mancata impugnazione del provvedimentodel giudice delegato emesso in sede di ammissione allo stato passivo nonavrebbe determinato alcun giudicato favorevole all’ammissione del creditodell’istante quale commissario di nomina ministeriale della società poirepentinamente dichiarata fallita.2. Entrambi i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quantostrettamente connessi, non sottraendosi peraltro da una comune sorte diinammissibilità.E’ ben vero, occorre preliminarmente osservare, che il giudicatoendofallimentare discendente dal decreto di approvazione dello statopassivo, dotato di "vis" imperativa e indisponibilità per le parti, si connota,sia pure nel circoscritto ambito concorsuale, come regola del casoconcreto; conseguentemente, la sua interpretazione non può avvenirericorrendo ai criteri ermeneutici dettati per le manifestazioni di volontànegoziale, bensì, in via analogica, applicando i principi dettati dall'art. 12 ess. disp. prel. c.c. - in ragione dell'assimilabilità del provvedimentogiurisdizionale, per natura ed effetti, agli atti normativi - imponendosipertanto la ricerca del significato oggettivo della regola o del comando dicui il provvedimento è portatore (cfr. Cass., Sez. 1, ord. n. 18591 del30/06/2023).Tuttavia, il provvedimento adottato in sede di verifica dello stato passivoin data 3 ottobre 2017 - non impugnato - non può essere interpretatoNumero registro generale 7285/2022Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 9112/2026Data pubblicazione 10/04/2026come un provvedimento di ammissione con riserva: si tratta di unadecisione del tutto interlocutoria, che si limita ad affermare che il creditosarà ammesso nella misura che sarà decisa da altri, senza citare in alcunmodo un giudizio pendente, decisione che va testualmente esostanzialmente interpretata come una non ammissione, limitandosi afissare un futuro ed eventuale tetto massimo entro il quale il credito potrà(o meno) essere riconosciuto dall’organo ritenuto effettivamentecompetente a provvedere al riguardo (si ricorda, infatti, che lacompetenza a provvedere sull’insinuazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] era all’epocasub iudice, avendo disposto il tribunale di rivolgersi al ministero, mentresolo a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione n.32974/2019, con provvedimento del 3 aprile 2020 il Tribunale di Udine haaccertato il credito professionale nella misura di 30.000 euro).Nel frattempo, anche la richiesta di revocazione proposta dalprofessionista nei confronti della decisone del 3 aprile 2020 è statadichiarata inammissibile dalla Cass. n. 6340/2024, la quale ha avvaloratol’interpretazione qui accolta, per cui la decisione del giudice delegatorimetteva sostanzialmente la decisione sulla liquidazione all’organoindividuato dalle S.U. (vds. Cass., S.U. 32974/2019) indicando la sommadi Euro 210.000 quale semplice tetto massimo della futuradeterminazione, senza che al riguardo sia mai stata formulata una qualcheriserva “impropria” o “atipica”.Tale affermazione, contenuta in un provvedimento definitivo di questaS.C., secondo cui il decreto del 2017 conteneva esclusivamente un tettomassimo ed eventuale ma non configurava alcuna riserva in sensotecnico, tipica o atipica che fosse, non può ulteriormente essere rimessa indiscussione, costituendo un giudicato esterno che si impone anche inquesta sede e la cui consultazione ad opera del Collegio ben può avvenireofficiosamente, stante il dovere della Cassazione di conoscere dei propriprecedenti.Numero registro generale 7285/2022Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 9112/2026Data pubblicazione 10/04/2026Si è infatti rettamente affermato che nel giudizio di cassazione, l'esistenzadel giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabiled'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudiziodi merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formatosuccessivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infattidi un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur nonidentificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile,essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipandoquindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non siesaurisce in un giudizio di mero fatto (Cass. n. 12754 del 21/4/2022).Inoltre, fin da Cass. Sez. 3, sent. n. 5360 del 5/3/2009 si è affermato chel’acquisizione dei propri precedenti da parte del giudice di legittimità,anche quando non emergano dagli atti processuali, non lede alcuninteresse tutelabile delle parti, corrispondendo piuttosto ad un “dovere diufficio alla conoscenza dei propri precedenti”; tanto è vero che lasuccessiva Cass. Sez. L, sent. n. 24740 del 4/12/2015 ha piùspecificamente ritenuto che nel giudizio di cassazione, in caso di giudicatoesterno conseguente ad una sentenza della stessa Corte, la cognizione delgiudice di legittimità può avvenire anche mediante quell'attività di ricerca(relazioni, massime ufficiali e consultazione del CED) che costituiscecorredo del collegio giudicante nell'adempimento della funzionenomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario e del dovere diprevenire contrasti tra giudicati, in coerenza con il divieto del "ne bis inidem".Da ultimo, anche Cass. n. 4478 del 27/02/2026 ha stabilito che nel caso incui il giudicato esterno fra le stesse parti si sia formato a seguito di unasentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice possonopervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendodalle allegazioni delle parti (peraltro a conoscenza della formazione delNumero registro generale 7285/2022Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 9112/2026Data pubblicazione 10/04/2026precedente giudicato) e facendo ricorso, se necessario, a strumentiinformatici e banche dati elettroniche.Se ne desume che il collegio ben può prendere in esame i precedenti dilegittimità riguardanti le stesse parti, al di là della irrituale produzioneeffettuata dalla parte intimata, senza peraltro che ne derivi alcunacessazione della materia del contendere.Si impone, peraltro, una considerazione del tutto evidente: se ilprovvedimento del 2017 fosse stato realmente di ammissione dell’interocredito sub condizione atipica, lo stesso creditore – una volta intervenutala decisione di Cass. S.U. 32974/2019 che individuava nel tribunalel’organo avente giurisdizione sulla liquidazione del compenso – nonavrebbe riproposto una nuova istanza di insinuazione, accolta nella misuradi Euro 30.000 in data 3/4/2020 salvo poi dolersi della non corrispondenzadi questa pronuncia con quella di tre anni prima, formulando unarevocazione che questa S.C. ha recentemente dichiarato inammissibile.Vero è che la seconda insinuazione (che sarebbe stata inammissibilequalora già esercitata in quanto volta a tutelare il medesimo diritto dicredito) ha una sua logica proprio in quanto la prima si è conclusa con unapronuncia in rito, risultando a quel punto reiterabile proprio alla luce delladecisione nomofilattica della S.C., che ha individuato nel tribunale e,quindi, nella giurisdizione ordinaria, l’organo competente a provvedere allaliquidazione.A tal punto, però, l’odierna impugnazione del provvedimento in tema direclamo sul progetto di riparto parziale – che non può essere trasformatasurrettiziamente in una opposizione allo stato passivo che non sia stata inprecedenza esercitata - difetta totalmente di specificità, non riportandol’entità dell’attivo distribuito e quello accantonato; non richiamandoneppure in modo specifico a chi siano distribuite le somme oggetto delriparto parziale in modo da verificare la natura dei crediti destinati in talmodo a trovare soddisfacimento ed in quale misura (totale o parziale?)Numero registro generale 7285/2022Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 9112/2026Data pubblicazione 10/04/2026così da poter – almeno in astratto – verificare l’esistenza di una eventualelesione del diritto del ricorrente.Il ricorso appare, pertanto, rivolto a censurare nuovamente la statuizionesul credito intervenuta con decreto del 2 aprile 2020, emesso ai sensidegli artt. 15 e 47 del d.lgs. 270/1999, con il quale era stata liquidata allostesso ex commissario la somma di euro 30.000,00. Ma, come è noto, nonè consentito attraverso l’impugnazione del progetto di distribuzione (inquesto caso parziale) rimettere in discussione tale statuizione. Costituisceinfatti principio consolidato, al quale questo collegio intende darecontinuità, quello secondo cui in sede di ripartizione dell'attivo delfallimento, oggetto della cognizione del giudice delegato sono solo lequestioni relative alla graduazione dei crediti e l'ammontare della sommadistribuita, restando esclusa la proponibilità, in tale sede, di ogni altraquestione relativa all'esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi,in quanto riservata in via esclusiva al procedimento dell'accertamento delpassivo; pertanto, tali questioni devono essere proposte con la formadell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fall., restandoaltrimenti precluse, nè possono essere fatte valere come osservazioni epoi con il reclamo ex art. 26 legge fall. avverso il decreto del giudicedelegato che renda esecutivo il piano di riparto, nella specie parziale (cosìSez. 1, sent. n. 12732 del 10/06/2011, seguita da conformi decisioni, fracui – ex multiis - Sez. 1, ord. n. 20731 del 18/07/2023).3. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese inassenza di rituale costituzione degli intimati, non potendo considerarsi taleneppure la note di deposito del Fallimento, recante data 16.9.2024.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 7285/2022Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 9112/2026Data pubblicazione 10/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso,se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026Il Presidente