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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44728/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trieste, all'esito della rinuncia da parte degli odierni ricorrenti ad alcuni dei motivi di gravame e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599 bis cod proc pen, ha determinato la pena in termini richiesti dalle parti.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Giovanni e LEVACOVICH Dario.

2.1. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della pena base in misura quadrupla rispetto al minimo edittale. 2.2 Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 648 capoverso cod pen e il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno.

3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge.

4. Questa Corte ha infatti avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano.

Ciò implica che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (da valutarsi con esclusivo riferimento al momento in cui la stessa è stata manifestata - cfr. Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019 Rv. 279418 - 13), al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti ad elementi circostanziali (Sez. 1, Ordinanza n. 30403 del 09/09/2020 Rv. 279788 - 01) o alla determinazione della pena che - come nel caso di specie - non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, Sentenza n. 944 dei 23/10/2019 Rv. 278170 - 01).

5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il n settembre 2022 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trieste, all'esito della rinuncia da parte degli odierni ricorrenti ad alcuni dei motivi di gravame e della presentazione di una richiesta di applicazione di pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599 bis cod proc pen, ha determinato la pena in termini richiesti dalle parti. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Giovanni e LEVACOVICH Dario. 2.1. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della pena base in misura quadrupla rispetto al minimo edittale. 2.2 Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 648 capoverso cod pen e il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. 3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. 4. Questa Corte ha infatti avuto più volte modo di rilevare che la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano. Ciò implica che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato (da valutarsi con esclusivo riferimento al momento in cui la stessa è stata manifestata - cfr. Sez. 6, Sentenza n. 16765 del 18/11/2019 Rv. 279418 - 13), al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti ad elementi circostanziali (Sez. 1, Ordinanza n. 30403 del 09/09/2020 Rv. 279788 - 01) o alla determinazione della pena che - come nel caso di specie - non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, Sentenza n. 944 dei 23/10/2019 Rv. 278170 - 01). 5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il n settembre 2022 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 44728/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris