CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 06595/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2021 del G.i.p. del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.i.p. del Tribunale di Perugia, con la sentenza impugnata in questa sede ha applicato all'imputata la pena concordata dalle parti in ordine al delitto di truffa, aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia deducendo con unico motivo violazione di legge, in relazione agli artt. 640 quater e 322 ter, cod. pen., con riguardo all'omessa statuizione di confisca delle somme indebitamente percepite, trattandosi di confisca obbligatoria, diretta e per equivalente, del provento del contestato delitto di truffa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La Corte in più occasioni ha affermato l'ammissibilità del ricorso in sede di legittimità con cui venga dedotta l'omessa statuizione in ordine alla confisca in ipotesi di sentenza di applicazione della pena, ove si tratti di ipotesi di confisca obbligatoria, poiché siffatta omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale la confisca è prevista come obbligatoria (Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, Scarpulla, Rv. 275896 - 01, quanto alla confisca ex art. 12 - bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; Sez. 5, n. 19735 del 11/01/2019, Rossi, Rv. 276986 - 0, per l'ipotesi di confisca ex art. 11 I. 146/2006; Sez. 1, n. 11595 del 09/01/2019, Cabiddu, Rv. 275059 - 0, relativamente alla confisca obbligatoria in materia di armi). Nel caso in esame, il titolo di reato ascritto all'imputata comportava, alla stregua del disposto dell'art. 640 quater cod. pen., la confisca obbligatoria del provento del reato (come confermato dalla possibilità, in difetto di impugnazione del P.M., di procedere con incidente di esecuzione per disporre la confisca per equivalente del profitto del reato: Sez. 1, n. 282 del 11/12/2019, dep. 2020, Primiterra, Rv. 278464 - 01). La sentenza deve, pertanto, esser annullata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria, con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Perugia che valuterà la sussistenza delle condizioni per procedere alla confisca e le relative modalità, previa individuazione della misura dell'ablazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca e rinvia al G.i.p. del Tribunale di Perugia per il giudizio sul punto. Così deciso il 26/1/2022 ere Estensore Il Presidente i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2 2 3 FE3: 2022 /: