CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 32172/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al nr. 1376- 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. [OSCURATO:PERSONA], 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controparte - avverso l'ordinanza n. R.G. 2679/2020 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 13/12/2021; Y3L.,2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. PAOLA D'OVIDIO, che conclude chiedendo che la Corte di cassazione rigetti l'istanza per regolamento di competenza e, per l'effetto, confermi la competenza del Tribunale di Tivoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giulia ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del 13 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di Velletri ha dichiarato la propria incompetenza, essendo competente il Tribunale di Tivoli. Ad avviso del Tribunale di Velletri la causa in oggetto è una causa ereditaria e trova applicazione l'art. 22, n. 1 c.p.c., secondo cui è competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause "relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione". Ha depositato memoria, con atto denominato "controricorso", [OSCURATO:PERSONA]. Le ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ad avviso delle ricorrenti il Tribunale di Velletri è incorso in errore laddove ha qualificato la causa in esame come "ereditaria". Il Tribunale non avrebbe considerato che la domanda principale proposta nella causa è relativa alla nullità della compravendita dell'immobile sito in Rocca di Papa, domanda che non involge questioni ereditarie e radica la competenza territoriale nel foro di Velletri; quanto alle questioni accessorie di natura ereditaria dedotte in giudizio, Ric. 2022 n. 01376 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ammesso la falsità del testamento dichiarando di non volersene avvalere e avrebbe inoltre dato atto, nelle proprie conclusioni, di avere restituito alle ricorrenti i beni appartenenti al loro padre, così che all'udienza di prima comparizione risultava cessata la materia del contendere in merito alle questioni accessorie di natura ereditaria. Il ricorso è infondato. Con l'atto di citazione introduttivo del processo le ricorrenti hanno chiesto: in via preliminare, di pronunciare ingiunzione alla convenuta di consegnare alle parti attrici i beni e gli effetti personali appartenenti al de cuius, indebitamente da ella detenuti; in via principale, di accertare e dichiarare che la compravendita stipulata tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto un immobile, ha dissimulato una donazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], donazione nulla per vizio di forma; in via alternativa, di dichiarare la revoca della donazione dell'immobile per ingratitudine; in via subordinata, di dichiarare la revoca per ingratitudine della donazione delle somme di denaro versate da Valeri a Ricci in concomitanza con l'operazione immobiliare e pari al prezzo dell'immobile, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme alle ricorrenti, quali eredi del donante; in via subordinata ed alternativa, di ordinare la restituzione delle somme di cui sopra ai sensi dell'art. 2033 c.c.; in via ulteriormente subordinata e alternativa, di condannare Ricci ai sensi dell'art. 2041 c.c.; in via graduata ed ulteriormente subordinata, di condannare Ricci al pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile; in via ulteriormente graduata e subordinata, di condannare la convenuta al pagamento di euro 26.500, somma corrispondente ai pagamenti a mezzo degli assegni bancari indicati nell'atto di compravendita; in via principale, di condannare Ricci alla Ric. 2022 n. 01376 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -3- restituzione delle somme indebitamente prelevate post mortem sul conto corrente di Valeri, pari ad euro 1.750; in via principale, di accertare e dichiarare apocrifo e nullo il testamento olografo di Valeri; per l'effetto, di dichiarare aperta la successione e conseguentemente di condannare la convenuta a restituire alle ricorrenti l'immobile da questa detenuto senza titolo; in via principale, di condannare Ricci al risarcimento dei danni. Analizzando le domande proposte, va anzitutto sottolineato che non vi è una domanda principale e delle questioni accessorie, come sostengono le ricorrenti, ma sono state proposte svariate domande in via alternativa e subordinata tra di loro. Tra le domande proposte vi è quella di consegna alle ricorrenti dei beni ed effetti personali appartenenti al de cuius, domanda che, in quanto finalizzata alla restituzione dei beni oggetto dell'asse ereditario, va qualificata quale azione di petizione ereditaria; vi è poi la domanda di accertamento della simulazione di una donazione, azione qualificabile come azione di riduzione; vi è ancora la domanda alternativa di revoca per ingratitudine della donazione, domanda spettante al donante o ai suoi eredi; ancora, vi è la domanda di restituzione delle somme indebitamente prelevate post mortem, domanda anch'essa qualificabile quale azione di petizione ereditaria; infine, vi è la domanda di accertamento della falsità del testamento olografo. Le circostanze, poi, del riconoscimento della falsità del testamento da parte di Ricci e della restituzione da parte della medesima dei beni del de cuis sono - come osserva il pubblico ministero nelle conclusioni scritte - contestate da Ricci e comunque non sono state accertate dal Tribunale. Ric. 2022 n. 01376 sez. M2 - ud. 07-07-2022 -4- In conclusione, la causa instaurata dalle ricorrenti va qualificata quale causa ereditaria ai sensi dell'art. 22 c.p.c. (al riguardo si veda, da ultimo, Cass. n. 11879/2022). 2. Va pertanto confermata la competenza del Tribunale di Tivoli, affermata dal Tribunale di Velletri. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Tivoli e davanti a questo rimette le parti nel termine di legge; condanna le ricorrenti al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di euro 7.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto