CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49103/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell'imputato e alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. in presenza di una reiterata manifestazione di aggressività verso gli agenti, attinti da calci, spintoni e pugni mentre tentavano di ammanettarlo e trattenerlo nel centro di osservazione, condotta accompagnata da gesti autolesionistici quale quello di sferrare il capo contro il finestrino dell'auto di servizio dopo essere stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato. La dinamica dei fatti, senza che possa ravvisarsi alcun travisamento della prova, è illustrata nell'annotazione di polizia giudiziaria, utilizzabile in presenza di rito abbreviato, e illustra chiare condotte oppositive tenute dall'imputato dopo il suo arresto senza che possa attribuirsi rilevanza, per escludere la punibilità, ai gesti autolesionistici. Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e esclusione della recidiva valorizzandone i precedenti penali, per reati analoghi e, quindi, l'omogeneità dei fatti come sintomo di ulteriore pericolosità sociale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell