CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 06742/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativo e oppositivo a fronte della congrua motivazione resa in sentenza, fondata sulla valutazione complessiva delle modalità del fatto; considerato, infatti, che i giudici hanno escluso la minima offensività del fatto, secondo la difesa desumibile dalla mancanza di volontà di eludere i controlli e dalla breve durata dell'allontanamento, rilevando la futilità del motivo e l'inidoneità della giustificazione addotta (acquistare una bottiglia di vino) ad integrare la particolare tenuii:à dell'offesa, essendo irrilevante il proposito di rientrare nel luogo di detenzione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigligré estensore [OSCURATO:PERSONA] s"dent€