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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 25015/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Avellino ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di minaccia aggravata; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità - è manifestamente infondato in quanto asserisce un vizio che non emerge dal provvedimento in verifica.

Invero, la corte territoriale, alla luce del quadro probatorio e dei corretti richiami alle deduzioni rese dal giudice di primo grado, ha escluso ogni dubbio in merito alla responsabilità dell'imputata; Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso - con i quali la ricorrente si duole, rispettivamente, dell'erronea applicazione della legge penale, stante l'assenza degli elementi costitutivi del reato di minaccia grave, e dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - è inammissibile in quanto volto a ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori, avulsa dall'individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali.

Invero, la corte territoriale ha evidenziato come il comportamento di brandire un manico di scopa, proferendo frasi minacciose, integra il reato in contestazione, in quanto comportamento idoneo a ingenerare un timore tale da turbare la libertà psichica della vittima.

Inoltre, ai fini dell'integrazione del reato contestato è sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento non influisce sulla sussistenza del delitto, potendone, al più, limitare la gravità dello stesso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Avellino ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di minaccia aggravata; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità - è manifestamente infondato in quanto asserisce un vizio che non emerge dal provvedimento in verifica. Invero, la corte territoriale, alla luce del quadro probatorio e dei corretti richiami alle deduzioni rese dal giudice di primo grado, ha escluso ogni dubbio in merito alla responsabilità dell'imputata; Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso - con i quali la ricorrente si duole, rispettivamente, dell'erronea applicazione della legge penale, stante l'assenza degli elementi costitutivi del reato di minaccia grave, e dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - è inammissibile in quanto volto a ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori, avulsa dall'individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali. Invero, la corte territoriale ha evidenziato come il comportamento di brandire un manico di scopa, proferendo frasi minacciose, integra il reato in contestazione, in quanto comportamento idoneo a ingenerare un timore tale da turbare la libertà psichica della vittima. Inoltre, ai fini dell'integrazione del reato contestato è sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento non influisce sulla sussistenza del delitto, potendone, al più, limitare la gravità dello stesso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 25015/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris