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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 agosto 2023

Cassazione n. 32400/2024

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5203/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoROSELLI FABIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.3703/2023depositata il 21/08/2023; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 30/10/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.

M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 13/12/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5203/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoROSELLI FABIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.3703/2023depositata il 21/08/2023; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 30/10/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 13/12/2024
Decreto Cassazione n. 32400/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris