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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27452/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza pronunciata il 19.11.2021 la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione annullava senza rinvio, limitatamente alla dosimetria della pena, che rideterminava, la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Messina il 22.7.2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, insieme con il fratello Salvatore, del delitto di cui all'art. 416 bis, c.p., in relazione all'organizzazione a delinquere di stampo mafioso guidata da [OSCURATO:PERSONA], che annoverava tra i suoi scopi la penetrazione illecita nel mercato siciliano della distribuzione dei farmaci, rigettando, nel resto, i motivi di ricorso dell'imputato.

2. Avverso la menzionata sentenza della Suprema Corte ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p., il Lipari, lamentando l'errore di percezione in cui sarebbe caduto il giudice di legittimità nel valutare il contenuto della motivazione della sentenza della corte di appello, che, nel commentare il contenuto della conversazione intercettata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA] facesse riferimento a un inserimento dei Lipari già avvenuto da tempo nel settore della distribuzione dei farmaci nel momento in cui egli ne parlava con il [OSCURATO:PERSONA], direttore commerciale della "[OSCURATO:SOCIETA]" per la Sicilia, indirizzando quest'ultimo verso i Lipari, nel quadro, dunque, di un ampliamento di un'attività lecita già esistente e non dell'ingresso nell'attività della distribuzione dei farmaci mediante la presentazione "mafiosa" dei Romeo.

3. Con requisitoria scritta del 25.1.2023, da valere come memoria, in quanto, nelle more, è stata chiesta dal ricorrente la discussione orale della proposta impugnazione, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Con conclusioni scritte del 10.2.2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di difensore di fiducia della costituita parte civile "[OSCURATO:PERSONA]", chiede che il ricorso venga rigettato, con condanna del Lipari alle pene previste per legge, al risarcimento dei danni derivanti da reato e al pagamento delle spese del grado in favore di detta parte civile.

Con conclusioni scritte del 9.2.2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di difensore di fiducia della costituita parte civile "F.A.I. — [OSCURATO:PERSONA]", chiede che il ricorso venga rigettato, con condanna del Lipari alle pene previste per legge, al risarcimento dei danni derivanti da reato e al pagamento delle spese del grado in favore di detta parte civile.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

Come è noto l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625- bis, c.p.p., quali motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, come quelli denunciati dal Lipari, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, Rv. 268953; Cass., Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145).

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).Nulla è dovuto a titolo di refusione delle spese in favore delle costituite parti civili, in quanto i rispettivi difensori si sono limitati a chiedere che il ricorso non venisse accolto, non esplicando alcuna attività argomentativa diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, senza, dunque, fornire un utile contributo alla decisione (cfr., da ultima Sez.

U. n. 877 del 14/07/2022, Rv. 283886).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza pronunciata il 19.11.2021 la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione annullava senza rinvio, limitatamente alla dosimetria della pena, che rideterminava, la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Messina il 22.7.2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, insieme con il fratello Salvatore, del delitto di cui all'art. 416 bis, c.p., in relazione all'organizzazione a delinquere di stampo mafioso guidata da [OSCURATO:PERSONA], che annoverava tra i suoi scopi la penetrazione illecita nel mercato siciliano della distribuzione dei farmaci, rigettando, nel resto, i motivi di ricorso dell'imputato. 2. Avverso la menzionata sentenza della Suprema Corte ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625 bis c.p.p., il Lipari, lamentando l'errore di percezione in cui sarebbe caduto il giudice di legittimità nel valutare il contenuto della motivazione della sentenza della corte di appello, che, nel commentare il contenuto della conversazione intercettata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA] facesse riferimento a un inserimento dei Lipari già avvenuto da tempo nel settore della distribuzione dei farmaci nel momento in cui egli ne parlava con il [OSCURATO:PERSONA], direttore commerciale della "[OSCURATO:SOCIETA]" per la Sicilia, indirizzando quest'ultimo verso i Lipari, nel quadro, dunque, di un ampliamento di un'attività lecita già esistente e non dell'ingresso nell'attività della distribuzione dei farmaci mediante la presentazione "mafiosa" dei Romeo. 3. Con requisitoria scritta del 25.1.2023, da valere come memoria, in quanto, nelle more, è stata chiesta dal ricorrente la discussione orale della proposta impugnazione, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 10.2.2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di difensore di fiducia della costituita parte civile "[OSCURATO:PERSONA]", chiede che il ricorso venga rigettato, con condanna del Lipari alle pene previste per legge, al risarcimento dei danni derivanti da reato e al pagamento delle spese del grado in favore di detta parte civile. Con conclusioni scritte del 9.2.2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di difensore di fiducia della costituita parte civile "F.A.I. — [OSCURATO:PERSONA]", chiede che il ricorso venga rigettato, con condanna del Lipari alle pene previste per legge, al risarcimento dei danni derivanti da reato e al pagamento delle spese del grado in favore di detta parte civile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. Come è noto l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625- bis, c.p.p., quali motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di Cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, come quelli denunciati dal Lipari, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali. (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, Rv. 268953; Cass., Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).Nulla è dovuto a titolo di refusione delle spese in favore delle costituite parti civili, in quanto i rispettivi difensori si sono limitati a chiedere che il ricorso non venisse accolto, non esplicando alcuna attività argomentativa diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, senza, dunque, fornire un utile contributo alla decisione (cfr., da ultima Sez. U. n. 877 del 14/07/2022, Rv. 283886). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
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