CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09924/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Caltanissetta, via Malta, 10 -ricorrente- Contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi,12 –controricorrente– nonchè sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliatipresso il suo studio, in Roma, via G. [OSCURATO:PERSONA],20 -ricorrenteincidentale- contro [OSCURATO:PERSONA]: libretto di risparmio prescrizione Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi,12 –controricorrente– E Banca d’Italia rappresentata e difesadagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura della Banca stessa elettivamente domiciliata presso il loro studio, in R oma , via Nazionale, 21 –controricorrente– E [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.rappresentata e difesa dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura interna della Società elettivamente domicil iata presso il suo studio –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-, in Roma, viale Europa, 175 –controricorrente– avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1144 /20 1 9 , del 30.1.2019, depositata il 18.2.2019, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 30.11.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Alcuniportatori di libretti di risparmio hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca d'Italia e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per sentirli condannare , previo accertamento dell'esistenza del credito dagli istanti vantato, così come risultante da libretti postali, bancari e titoli di credito di risalente emissione ed appartenenti ai rispettivi ascendenti, al rimborso delle somme portate dai titoli azionanti, maggiorati degli interessi, e della rivalutazione maturata nel corso deidecenni. Asostegno delle svolte domande deducevano :- di aver rinvenuto, nel periodo compreso tra il genn aio ed il dicembre 2010, alcuni libretti postali, bancari e altri titoli di credito, rimasti nascosti per decenni all'interno di antiche cassettiere, risalenti alla prima metà del Novecento ed originariamente appartenenti ai rispettivi avi; -di aver pertanto chiesto al MEF, alla Banca d'Italia ed alle Poste italiane S.p.a. il rimborso degli importi indicati nei titoli ritrovati, comprensivi dei interessi maturati, rivalutazione monetaria; -che il MEF aveva dato la propria disponibilità al pagamento di una somma esigua, non comprensivadegli interessi maturati; -di aver diritto alle somme indicate nel libretto essendo detto diritto non ancora prescritto in quanto, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla data dell'effettivo ritrovamento del titolo di credito; - che , comunque , tali titoli avrebbero dovuto essere pagati al portatore, essendo agli stessi applicabile la disciplina di cui all'art.2003 e ss. c.c.; - che ai titoli oggetto di domanda si sarebbero dovute applicare le norme di diritto civile e bancario in vigore essendosi i relativi effetti giuridici concretizzati soloal momento del recente rinvenimento. In corso di lite sono intervenuti, per ministero degli stessi legali degli attori, i soggetti attuali ricorrenti che hanno proposto, ciascuno istanze di pagamento-rimborso di identico contenuto rispetto a quelle svolte in lite dagli iniziali istanti, domande formulate in forza delle medesime premesse: rinvenimento prossimo rispetto all'introduzione della lite e maturato peraltro in circostanze identiche o simili tra loro, di libretti o titoli, di credito, in genere, provenienti dai loro avi. Le domande sono state respinte in primo grado, con decisione confermata in grado di appello. Per quanto qui di interesse l’adita Corte di appello di Roma ha statuitoche:a) l a censura inerente la prescrizione del diritto è pregiudiziale rispetto alle altre poste dagli appellanti; b) la parte che intende contrastare l’eccezione di prescrizione ha l’onere di fornire prova dell’interruzione della stessa ovvero di una diversa decorrenza per fatto ad essa oggettivamente non imputabile; c) ciascuna parte, in relazione alla propria posizione avrebbe dovuto allegare e dimostrare per quale ragione in concreto essanon avrebbe potuto esercitare tempestivamente il proprio diritto. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione , con un motivo, mei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il qualeha presentato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno presentato successivamente ricorsoincidentale per cassazione , con un motivo , illustrato anche con memoria , nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dellaBanca d’Italia e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che si sono difesi con controricorsoe le ultime due anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1.Con l’unico motivo : Violazione dell’art. 360, n. 5 , c.p.c. Omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia. La Corte ha affrontato la questione della prescrizione in maniera generica ed indistintamente per tutti gli appellanti e non ha dato alcuna motivazione sulla valutazione del fatto concreto che non gli ha consentito di esercitare il diritto. 1.1La censura è inammissibile. La sentenza è basata su una duplice ratio decidendi: a) l’irrilevanza dell’ignoranza, ancorché incolpevole, della titolarità del diritto ai fini del decorso della prescrizione; b) la mancanza, comunque di prova, di tale incolpevole ignoranza. Il ricorrente censura esclusivamente la seconda ratio, trascurando del tutto la prima, che però è sufficiente, da sola, a giustificare la statuizione impugnata.I ricorrentiincidentali Autino e Pizzimenti deduc ono : 2.Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e degli artt. 3 e 24 Cost. L’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditiva della decorrenza della prescrizione soltanto alle cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non comprende gli impedimenti soggettivi od ostacoli di mero fatto, quali la mancata conoscenza dell’evento generatore del diritto con la conseguenza di un giustificato ritardo nel provvedere ad accertarlo. La previsione normativa è dunque in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui esclude come fatto giustificativo l’ignoranza incolpevole. Si solleva quindi eccezione di incostituzionalità della norma codicistica. 2.1Il motivo è inammissibile perché l a statuizione di prescrizione si basa, nella sentenza impugnata,su una duplice ratio decidendi : a) l’irrilevanza dell’ignoranza, ancorché incolpevole, della titolarità del diritto ai fini del decorso della prescrizione; b) la mancanza, comunque di prova, di tale incolpevole ignoranza. I ricorrenti censurano esclusivamente la prima ratio , trascurando del tutto la seconda, che però è sufficiente, da sola, a giustificare la statuizione impugnata. 3.Per quanto esposto , il ricorso principale e quello incidentale va nno dichiarati inammissibil i con condanna de i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale, e condanna il ricorrente principale al pagamento , in favore delcontroricorrente Ministero dell’Economia e delle Finanze , delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in € 1.500 per compensi e € 200 per esborsi,oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Condanna, altresì, il ricorrente incidentale al pagamento a favore di ciascun a parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 1500 per compensi e € 200 per esborsi , oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da ciascuna parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello prev