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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 1973

Cassazione n. 45159/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Orti di Atella il 19/11/1973 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli in data 19/5/2022 -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -udita la requisitoria del Sost.

Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso -udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato, i motivi chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento genetico emesso dal Gip in data 22/2/2022, che aveva disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato di concorso esterno nell'associazione mafiosa denominata clan dei Casalesi, fazione Schiavone, per aver messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], rappresentante apicale della compagine, le proprie società al fine di compiere operazioni commerciali e ripulire denaro di provenienza illecita dal 2007 all'attualità. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod.proc.pen.

La difesa sostiene che il collegio cautelare nel ritenere che i rapporti incriminanti tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA] si siano protratti fino al 2018 omette di considerare che il ricorrente è ininterrottamente detenuto dal novembre 2013 e che le società allo stesso collegate sono inattive dal 2014.

Inoltre, i lavori in ipotesi incriminanti effettuati dalle ditte dei prevenuto risalgono agli anni 2006/2008 sicché non appaiono sussistenti esigenze atte a giustificare l'adozione della misura cautelare.

In ragione del tempo trascorso dai fatti incriminanti e dello stato detentivo del prevenuto non è, infatti, dato ravvisare un rischio di recidivanza che abbia i caratteri della concretezza e dell'attualità.

I giudici della cautela nella valutazione del pericolo di reiterazione hanno, altresì, trascurato di considerare lo smantellamento del clan dei casalesi e lo stato di detenzione dei suoi esponenti tra cui anche l'[OSCURATO:PERSONA], come pure le dichiarazioni dei collaboratori che non consentono di collocare la condotta del [OSCURATO:PERSONA] in tempi recenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le censure difensive in punto di insussistenza del rischio di recidiva sono fondate e meritano accoglimento.

Il Tribunale del riesame ( pag. 3) ha evidenziato che le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] consentono di datare l'esistenza di cointeressenze societarie tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] fino al 2018, avendo il medesimo riferito che durante la comune detenzione in carcere ha appreso direttamente dall'indagato che aveva una società di fatto con [OSCURATO:PERSONA], cosa già nota al dichiarante, e che l'[OSCURATO:PERSONA] continuava a gestire l'attività comune.

Ha, inoltre, richiamato (pag. 4) gli accertamenti bancari che attestano transazioni economiche effettuate dalle imprese del prevenuto a favore dell'[OSCURATO:PERSONA] o di imprese schermo, quali la Appalti Italia e la Cutuli almeno fino al gennaio 2015.

L'ordinanza impugnata ha giustificato la sussistenza nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di un concreto ed attuale rischio di ricaduta in reati della stessa specie, richiamando all'uopo l'intervenuta condanna nei gradi di merito per partecipazione all'associazione mafiosa clan Moccia e l'ecletticità criminale denotata dai fatti a giudizio con la messa a disposizione anche del clan dei casalesi, dominante sul territorio limitrofo, per un consistente arco temporale.

Ha, altresì, sottolineato che- nonostante la restrizione carceraria- l'indagato non ha reciso i contatti con gli ambienti criminali, continuando a coltivare cointeressenze economiche con l'[OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del sodalizio d'appartenenza del medesimo.

3. La valutazione del Tribunale cautelare non è giuridicamente appagante in quanto fa leva sulla presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen. sulla base di argomenti assertivi, quali la "reiterata" ripresa di contatti con gli ambienti della criminalità organizzata, "dando prova dell'esistenza di radicali rapporti con lo stesso contesto", affermazione bisognevole di adeguato supporto alla luce del dato incontroverso relativo allo stato di detenzione del prevenuto, ininterrottamente protrattosi dal 2013.

Né la circostanza che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia continuato ad operare, o meglio ad "appoggiarsi", secondo quanto dichiarato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ad una o più delle società del prevenuto dopo l'arresto del medesimo può ritenersi automaticamente dimostrativo della attualità del periculum libertatis in assenza di dati certi sulla operatività delle compagini formalmente riferibili al ricorrente e della condotta agevolativa oltre il gennaio 2015, alla stregua degli accertamenti bancari richiamati a pag. 4 dell'ordinanza impugnata. 3.1 Se indubbiamente la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera anche nel caso in cui sia stata contestata ovvero ritenuta la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, questa Corte ha, nondimeno, da tempo chiarito che la stessa può essere superata valutando in via prognostica la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorteria tenendo conto, in questa prospettiva, dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente (Sez. 6, n. 27685 del 08/07/2011, Rv. 250360), indicando tra le circostanze idonee a revocare in dubbio la probabile reiterazione del contributo causale offerto dall'indagato e, con essa, l'attualità delle esigenze di cautela, anche il tempo trascorso dai fatti e l'eventuale contegno indicativo della presa di distanza del medesimo dalla realtà malavitosa locale (Sez. 1, n. 42431 del 16/09/2013, Rv. 256986; Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Rv. 264209; Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Rv. 272900).

A detto proposito il riferimento alla condanna riportata dal ricorrente per la partecipazione al clan Moccia rileva sotto il profilo della specifica inclinazione a delinquere ma non quale attendibile ed esaustivo indice predittivo del rischio di condotte agevolative nei confronti del diverso clan dei casalesi, cui deve essere indirizzata la valutazione prognostica.

Il Tribunale cautelare non ha, dunque, tenuto conto della necessità di conformare la valutazione sul trattamento cautelare alla qualificazione dell'addebito associativo alla stregua di concorso esterno, fattispecie che esclude il vincolo e l'affectio societatis, in quanto è pacifica acquisizione giurisprudenziale che la distinzione tra la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria e le due fattispecie costituiscono fenomeni del tutto alternativi tra loro (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264625; n.35185 del 21/9/2020, Rv. 280458-02; nello stesso senso Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Rv. 261475).Le specifiche caratteristiche dell'addebito concorsuale imponevano, pertanto, una più penetrante e persuasiva disamina dei contributi forniti dall'indagato al sodalizio e della loro perimetrazione temporale, non potendo farsi automatica applicazione nella specie dei principi in materia di permanenza del reato elaborati in relazione alla figura del partecipe, e la conseguente verifica circa la ricorrenza di pericula libertatis secondo i parametri prognostici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del Riesame di Napoli che provvederà ad emendare le criticità rilevate.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli competente ex art. 309, comma 7, cod.proc.pen.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Orti di Atella il 19/11/1973 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli in data 19/5/2022 -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] -udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso -udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha illustrato, i motivi chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento genetico emesso dal Gip in data 22/2/2022, che aveva disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziato di concorso esterno nell'associazione mafiosa denominata clan dei Casalesi, fazione Schiavone, per aver messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], rappresentante apicale della compagine, le proprie società al fine di compiere operazioni commerciali e ripulire denaro di provenienza illecita dal 2007 all'attualità. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod.proc.pen. La difesa sostiene che il collegio cautelare nel ritenere che i rapporti incriminanti tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA] si siano protratti fino al 2018 omette di considerare che il ricorrente è ininterrottamente detenuto dal novembre 2013 e che le società allo stesso collegate sono inattive dal 2014. Inoltre, i lavori in ipotesi incriminanti effettuati dalle ditte dei prevenuto risalgono agli anni 2006/2008 sicché non appaiono sussistenti esigenze atte a giustificare l'adozione della misura cautelare. In ragione del tempo trascorso dai fatti incriminanti e dello stato detentivo del prevenuto non è, infatti, dato ravvisare un rischio di recidivanza che abbia i caratteri della concretezza e dell'attualità. I giudici della cautela nella valutazione del pericolo di reiterazione hanno, altresì, trascurato di considerare lo smantellamento del clan dei casalesi e lo stato di detenzione dei suoi esponenti tra cui anche l'[OSCURATO:PERSONA], come pure le dichiarazioni dei collaboratori che non consentono di collocare la condotta del [OSCURATO:PERSONA] in tempi recenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le censure difensive in punto di insussistenza del rischio di recidiva sono fondate e meritano accoglimento. Il Tribunale del riesame ( pag. 3) ha evidenziato che le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] consentono di datare l'esistenza di cointeressenze societarie tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] fino al 2018, avendo il medesimo riferito che durante la comune detenzione in carcere ha appreso direttamente dall'indagato che aveva una società di fatto con [OSCURATO:PERSONA], cosa già nota al dichiarante, e che l'[OSCURATO:PERSONA] continuava a gestire l'attività comune. Ha, inoltre, richiamato (pag. 4) gli accertamenti bancari che attestano transazioni economiche effettuate dalle imprese del prevenuto a favore dell'[OSCURATO:PERSONA] o di imprese schermo, quali la Appalti Italia e la Cutuli almeno fino al gennaio 2015. L'ordinanza impugnata ha giustificato la sussistenza nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di un concreto ed attuale rischio di ricaduta in reati della stessa specie, richiamando all'uopo l'intervenuta condanna nei gradi di merito per partecipazione all'associazione mafiosa clan Moccia e l'ecletticità criminale denotata dai fatti a giudizio con la messa a disposizione anche del clan dei casalesi, dominante sul territorio limitrofo, per un consistente arco temporale. Ha, altresì, sottolineato che- nonostante la restrizione carceraria- l'indagato non ha reciso i contatti con gli ambienti criminali, continuando a coltivare cointeressenze economiche con l'[OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del sodalizio d'appartenenza del medesimo. 3. La valutazione del Tribunale cautelare non è giuridicamente appagante in quanto fa leva sulla presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen. sulla base di argomenti assertivi, quali la "reiterata" ripresa di contatti con gli ambienti della criminalità organizzata, "dando prova dell'esistenza di radicali rapporti con lo stesso contesto", affermazione bisognevole di adeguato supporto alla luce del dato incontroverso relativo allo stato di detenzione del prevenuto, ininterrottamente protrattosi dal 2013. Né la circostanza che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia continuato ad operare, o meglio ad "appoggiarsi", secondo quanto dichiarato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ad una o più delle società del prevenuto dopo l'arresto del medesimo può ritenersi automaticamente dimostrativo della attualità del periculum libertatis in assenza di dati certi sulla operatività delle compagini formalmente riferibili al ricorrente e della condotta agevolativa oltre il gennaio 2015, alla stregua degli accertamenti bancari richiamati a pag. 4 dell'ordinanza impugnata. 3.1 Se indubbiamente la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera anche nel caso in cui sia stata contestata ovvero ritenuta la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, questa Corte ha, nondimeno, da tempo chiarito che la stessa può essere superata valutando in via prognostica la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorteria tenendo conto, in questa prospettiva, dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente (Sez. 6, n. 27685 del 08/07/2011, Rv. 250360), indicando tra le circostanze idonee a revocare in dubbio la probabile reiterazione del contributo causale offerto dall'indagato e, con essa, l'attualità delle esigenze di cautela, anche il tempo trascorso dai fatti e l'eventuale contegno indicativo della presa di distanza del medesimo dalla realtà malavitosa locale (Sez. 1, n. 42431 del 16/09/2013, Rv. 256986; Sez. 2, n. 32004 del 17/06/2015, Rv. 264209; Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Rv. 272900). A detto proposito il riferimento alla condanna riportata dal ricorrente per la partecipazione al clan Moccia rileva sotto il profilo della specifica inclinazione a delinquere ma non quale attendibile ed esaustivo indice predittivo del rischio di condotte agevolative nei confronti del diverso clan dei casalesi, cui deve essere indirizzata la valutazione prognostica. Il Tribunale cautelare non ha, dunque, tenuto conto della necessità di conformare la valutazione sul trattamento cautelare alla qualificazione dell'addebito associativo alla stregua di concorso esterno, fattispecie che esclude il vincolo e l'affectio societatis, in quanto è pacifica acquisizione giurisprudenziale che la distinzione tra la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria e le due fattispecie costituiscono fenomeni del tutto alternativi tra loro (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264625; n.35185 del 21/9/2020, Rv. 280458-02; nello stesso senso Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Rv. 261475).Le specifiche caratteristiche dell'addebito concorsuale imponevano, pertanto, una più penetrante e persuasiva disamina dei contributi forniti dall'indagato al sodalizio e della loro perimetrazione temporale, non potendo farsi automatica applicazione nella specie dei principi in materia di permanenza del reato elaborati in relazione alla figura del partecipe, e la conseguente verifica circa la ricorrenza di pericula libertatis secondo i parametri prognostici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del Riesame di Napoli che provvederà ad emendare le criticità rilevate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli competente ex art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Co
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